Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 51. Giustizia |
Capitolo: | 51.4 giustizia ordinaria penale |
Data: | 07/08/1997 |
Numero: | 267 |
Sommario |
Art. 1. Sostituzione dell'articolo 513 del codice di procedura penale. |
Art. 2. Sostituzione dell'articolo 514 e modifica dell'articolo 421 del codice di procedura penale. |
Art. 3. Modifica dell'articolo 238 del codice di procedura penale. |
Art. 4. Modifica degli articoli 392 e 398 del codice di procedura penale. |
Art. 5. Modifica dell'articolo 403 del codice di procedura penale. |
Art. 6. Norma transitoria. |
Art. 7. Entrata in vigore. |
§ 51.4.77 – L. 7 agosto 1997, n. 267.
Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove.
(G.U. 11 agosto 1997, n. 186).
Art. 1. Sostituzione dell'articolo 513 del codice di procedura penale.
1. L'articolo 513 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
(Omissis).
Art. 2. Sostituzione dell'articolo 514 e modifica dell'articolo 421 del codice di procedura penale.
1. L'articolo 514 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
(Omissis).
Art. 3. Modifica dell'articolo 238 del codice di procedura penale.
1. All'articolo 238 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
(Omissis);
b) al comma 4, dopo la cifra: "2" è inserita la seguente: (Omissis) e le parole: "se le parti vi consentono" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis);
c) al comma 5, dopo la cifra: "2" è inserita la seguente: (Omissis).
Art. 4. Modifica degli articoli 392 e 398 del codice di procedura penale.
1. All'articolo 392 del codice di procedura penale, al comma 1, lettere c) e d), le parole: "quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere a) e b)" sono soppresse.
2. All'articolo 398, comma 3, del codice di procedura penale, dopo la parola: "fissata" sono inserite le seguenti: (Omissis).
Art. 5. Modifica dell'articolo 403 del codice di procedura penale.
1. All'articolo 403 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:
(Omissis).
Art. 6. Norma transitoria.
1. Nei procedimenti penali in corso, il pubblico ministero può avvalersi della facoltà di cui al comma 1, lettere c) e d) dell'articolo 392 del codice di procedura penale, come modificate dall'articolo 4 della presente legge, anche dopo l'esercizio dell'azione penale, se ne fa richiesta al giudice per le indagini preliminari entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Nel giudizio di primo grado in corso, quando è stata disposta la lettura, nei confronti di altri senza il loro consenso, dei verbali delle dichiarazioni, rese dalle persone indicate nell'articolo 513 del codice di procedura penale al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria da questi delegata o al giudice nel corso delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare, ove le parti la richiedano, il giudice dispone la citazione delle predette persone per un nuovo esame.
3. Se è in corso il giudizio di appello e la decisione sul punto, cui si riferiscono i motivi di impugnazione, implica l'utilizzazione delle dichiarazioni delle persone di cui al comma 2, ove la parte interessata la richieda è disposta la rinnovazione parziale del dibattimento, al fine di ottenere la citazione di coloro che avevano reso tali dichiarazioni.
4. Se è in corso giudizio di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione, nei limiti della cognizione devoluta, si applica la disposizione di cui al comma 3.
5. Disposta la citazione delle persone indicate nei commi precedenti, ove esse si siano ulteriormente avvalse della facoltà di non rispondere ovvero non si siano presentate, nonostante il ricorso alle misure di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 513 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, le dichiarazioni rese in precedenza possono essere valutate come prova dei fatti in esse affermati, solo se la loro attendibilità sia confermata da altri elementi di prova, non desunti da dichiarazioni rese al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria da questi delegata o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, di cui sia stata data lettura ai sensi dell'articolo 513 del codice di procedura penale, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.
6. Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo necessario per la citazione e l'assunzione delle dichiarazioni delle persone indicate nei commi precedenti. La durata della sospensione, che decorre dal momento in cui è disposto il rinnovo della citazione delle persone indicate nell'articolo 513 del codice di procedura penale fino all'udienza stabilita per il nuovo esame, non può in ogni caso superare il termine di sei mesi.
Art. 7. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.