§ 51.4.2T - Legge 7 giugno 1974, n. 220.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99, concernente provvedimenti urgenti sulla giustizia penale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.4 giustizia ordinaria penale
Data:07/06/1974
Numero:220


Sommario
Art. unico.      E' convertito in legge il decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99, recante provvedimenti urgenti sulla giustizia penale, con la seguente modificazione:


§ 51.4.2T - Legge 7 giugno 1974, n. 220.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99, concernente provvedimenti urgenti sulla giustizia penale.

(G.U. 11 giugno 1974, n. 151)

 

     Art. unico.

     E' convertito in legge il decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99, recante provvedimenti urgenti sulla giustizia penale, con la seguente modificazione:

     All'articolo 12, ultimo comma è sostituito dal seguente:

     "La sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta. Tuttavia il giudice nell'infliggere una nuova condanna, può disporre la sospensione condizionale qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non superi i limiti stabiliti dall'articolo 163".