§ 51.4.2P - Legge 1 luglio 1970, n. 406.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 maggio 1970, n. 192, concernente la determinazione della durata della custodia [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.4 giustizia ordinaria penale
Data:01/07/1970
Numero:406


Sommario
Art. unico.      E' convertito in legge il decreto-legge 1 maggio 1970, n. 192, concernente la determinazione della durata della custodia preventiva nella fase del giudizio e nei vari gradi di esso, con le [...]


§ 51.4.2P - Legge 1 luglio 1970, n. 406.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 maggio 1970, n. 192, concernente la determinazione della durata della custodia preventiva nella fase del giudizio e nei vari gradi di esso.

(G.U. 2 luglio 1970, n. 164)

 

     Art. unico.

     E' convertito in legge il decreto-legge 1 maggio 1970, n. 192, concernente la determinazione della durata della custodia preventiva nella fase del giudizio e nei vari gradi di esso, con le seguenti modificazioni:

     All'art. 1, gli ultimi sei alinea sono sostituiti dai seguenti:

     "Se la sentenza di rinvio a giudizio non è depositata in cancelleria entro i termini stabiliti nei precedenti commi, l'imputato deve essere scarcerato.

     L'imputato deve essere altresì scarcerato se non è intervenuta sentenza irrevocabile di condanna e la durata complessiva della custodia preventiva ha oltrepassato il doppio dei termini indicati nei numeri 1) e 2) del presente articolo.

     I termini stabiliti nel presente articolo rimangono sospesi durante il tempo in cui l'imputato è sottoposto all'osservazione per perizia psichiatrica.

     Con l'ordinanza di scarcerazione, tanto nella fase istruttoria che in quella del giudizio, può essere imposto all'imputato uno o più tra gli obblighi indicati nell'art. 282.

     Se l'imputato trasgredisce agli obblighi impostigli o risulta che si è dato o è per darsi alla fuga, il giudice emette mandato di cattura, a seguito del quale decorrono nuovamente i termini di durata della custodia preventiva.

     Si osservano, per la competenza a decidere sulla scarcerazione, le disposizioni dell'art. 279, in quanto applicabili.

     Contro l'imputato scarcerato per decorrenza dei termini stabiliti nel presente articolo, non può essere emesso nuovo mandato od ordine di cattura o di arresto per lo stesso fatto";

     All'art. 2, primo alinea, le parole: "i termini indicati nel penultimo comma del precedente art. 272" sono sostituite dalle seguenti: "i termini indicati nel quinto comma dell'art. 272, valutati in riferimento alla pena prevista per il reato ritenuto in sentenza";

     All'art. 3, primo comma, le parole: "penultimo comma dell'art. 272" sono sostituite dalle seguenti: quinto comma dell'art. 272 del codice di procedura penale”;

     Il secondo comma dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

     "La durata complessiva della custodia preventiva non può superare di più della metà i termini previsti nel quinto comma dell'art. 272 del codice di procedura penale, salvi i casi di imputazione per i delitti contemplati negli articoli 422, 438, 439, 575, 576, 577, 628, ultimo comma, 629, ultimo comma, e 630 del codice penale, nei quali non può superare il doppio dei termini stessi".