§ 51.4.2e - Legge 4 marzo 1958, n. 127.
Modificazioni alle disposizioni del Codice penale relative ai reati commessi col mezzo della stampa.


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.4 giustizia ordinaria penale
Data:04/03/1958
Numero:127


Sommario
Art. 1.      L'art. 57 del Codice penale è sostituito dai seguenti
Art. 2.      Il secondo comma dell'art. 58 del Codice penale è abrogato
Art. 3.      Fra l'art. 58 e l'art. 59 del Codice penale è inserito il seguente
Art. 4.      Fra l'art. 596 e l'art. 597 del Codice penale è inserito il seguente
Art. 5.      Fra l'art. 663 e l'art. 664 del Codice penale è inserito il seguente


§ 51.4.2e - Legge 4 marzo 1958, n. 127.

Modificazioni alle disposizioni del Codice penale relative ai reati commessi col mezzo della stampa.

(G.U. 12 marzo 1958, n. 62).

 

 

     Art. 1.

     L'art. 57 del Codice penale è sostituito dai seguenti:

     "Art. 57. (Reati, commessi col mezzo della stampa periodica). Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo".

     "Art. 57 bis. (Reati commessi col mezzo della stampa non periodica). Nel caso di stampa non periodica, le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano all'editore, se l'autore della pubblicazione è ignoto o non imputabile, ovvero allo stampatore, se l'editore non è indicato o non è imputabile".

 

          Art. 2.

     Il secondo comma dell'art. 58 del Codice penale è abrogato.

 

          Art. 3.

     Fra l'art. 58 e l'art. 59 del Codice penale è inserito il seguente:

     "Art. 58 bis. (Procedibilità per i reati commessi col mezzo della stampa). Se il reato commesso col mezzo della stampa è punibile a querela, istanza o richiesta, anche per la punibilità dei reati preveduti dai tre articoli precedenti è necessaria querela, istanza o richiesta.

     La querela, la istanza o la richiesta presentata contro il direttore o vice-direttore responsabile, l'editore o lo stampatore, ha effetto anche nei confronti dell'autore della pubblicazione per il reato da questi commesso.

     Non si può procedere per i reati preveduti nei tre articoli precedenti se è necessaria una autorizzazione di procedimento per il reato commesso dall'autore della pubblicazione, fino a quando l'autorizzazione non è concessa. Questa disposizione non si applica se l'autorizzazione è stabilita per le qualità o condizioni personali dell'autore della pubblicazione".

 

          Art. 4.

     Fra l'art. 596 e l'art. 597 del Codice penale è inserito il seguente:

     "Art. 596 bis. (Diffamazione col mezzo della stampa). Se il delitto di diffamazione è commesso col mezzo della stampa le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche al direttore o vice-direttore responsabile, all'editore e allo stampatore, per i reati preveduti negli articoli 57, 57-bis e 58".

 

          Art. 5.

     Fra l'art. 663 e l'art. 664 del Codice penale è inserito il seguente:

     "Art. 663 bis. (Divulgazione di stampa clandestina). Salvo che il fatto non costituisca reato più grave, chiunque in qualsiasi modo divulga stampe o stampati pubblicati senza l'osservanza delle prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica, è punito con l'ammenda fino a lire 50.000 o con l'arresto fino ad un anno".