Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 47. Geologia e cartografia |
Capitolo: | 47.1 geologia e cartografia |
Data: | 30/10/1989 |
Numero: | 356 |
Sommario |
Art. 1. 1. A decorrere dall'anno finanziario 1989, il contributo ordinario dello Stato a favore dell'Istituto nazionale di geofisica in Roma, fissato in lire 76 milioni annui [...] |
Art. 2. 1. L'Istituto nazionale di geofisica continua a svolgere i compiti di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 880, e assume, con [...] |
Art. 3. 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo statuto dell'Istituto è adeguato alle disposizioni dalla stessa previste |
Art. 4. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991, si provvede mediante corrispondente [...] |
§ 47.1.12 – L. 30 ottobre 1989, n. 356.
Disposizioni sull'Istituto nazionale di geofisica in Roma.
(G.U. 7 novembre 1989, n. 260).
1. A decorrere dall'anno finanziario 1989, il contributo ordinario dello Stato a favore dell'Istituto nazionale di geofisica in Roma, fissato in lire 76 milioni annui dalla
1. L'Istituto nazionale di geofisica continua a svolgere i compiti di cui all'art. 2 del
2. Il secondo comma dell'art. 26 del
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo statuto dell'Istituto è adeguato alle disposizioni dalla stessa previste.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Contributo all'Istituto nazionale di geofisica".
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.