| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 78. Prezzi |
| Capitolo: | 78.1 prezzi |
| Data: | 27/07/2026 |
| Numero: | 133 |
| Sommario |
| Art. 1. Disposizioni in materia di accisa sul gasolio usato come carburante e di autotrasporto |
| Art. 2. Disposizioni in materia di Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria nell'ambito della procedura di cessione del compendio aziendale |
| Art. 3. Disposizioni finanziarie |
| Art. 4. Entrata in vigore |
§ 78.1.277 - D.L. 27 luglio 2026, n. 133.
Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei mercati internazionali e disposizioni in materia di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria.
(G.U. 27 luglio 2026, n. 172)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 quinto comma della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per contenere gli effetti derivanti dal nuovo aumento del costo dei carburanti;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2026;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle imprese e del Made in Italy, del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Disposizioni in materia di accisa sul gasolio usato come carburante e di autotrasporto
1. In considerazione del nuovo incremento dei prezzi dei prodotti energetici, l'aliquota di accisa sugli oli da gas o gasolio usato come carburante, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata, dal 30 luglio 2026 e fino al 6 agosto 2026, nella misura di 532,90 euro per mille litri.
2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, l'aliquota di accisa di cui all'articolo 3, comma 4, del
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 83,8 milioni di euro per l'anno 2026 e 0,9 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 3.
4. All'articolo 3, comma 1, del
a) al primo periodo, le parole: «da marzo a giugno» sono sostituite dalle seguenti: «da marzo a luglio»;
b) al secondo periodo, le parole: «300 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «322 milioni».
5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 22 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 3.
Art. 2. Disposizioni in materia di Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria nell'ambito della procedura di cessione del compendio aziendale
1. Al fine di corrispondere alle indifferibili e urgenti esigenze di preservare la funzionalità degli impianti siderurgici di proprietà della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, nelle more della procedura di vendita in corso, il Ministero delle imprese e del Made in Italy è autorizzato a trasferire direttamente alla società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria, su richiesta dell'organo commissariale della medesima società, in una soluzione, sino a ulteriori 100,5 milioni di euro per l'anno 2026, a titolo di finanziamento oneroso, conformemente alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato, sulla base di quanto già previsto dalla Decisione della Commissione europea del 9 febbraio 2026 - C(2026) 891 final (SA. 121569 2026/N). Alla restituzione del finanziamento di cui al primo periodo la società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria provvede entro 6 mesi dalla data di scadenza del contratto di affitto stipulato con ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria o se più breve, entro 6 mesi dalla vendita dei compendi aziendali. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 3.
Art. 3. Disposizioni finanziarie
1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
2. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 e dal comma 1, valutati in 105,8 milioni di euro per l'anno 2026 e 0,9 milioni di euro per l'anno 2028 e pari a 19,9 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:
a) quanto a 105,8 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che, alla data del 22 luglio 2026, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario;
b) quanto a 19,9 milioni di euro per l'anno 2027, mediante le maggiori entrate rivenienti dall'articolo 1;
c) quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
3. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, pari a 100,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, quanto a:
a) 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 25, comma 1, della
b) 51,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 951, della
c) 29 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 42, comma 1, del
Art. 4. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.