§ 41.7.424 - D.Lgs. 7 maggio 2026, n. 97.
Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:07/05/2026
Numero:97


Sommario
Art. 1.  Modifiche del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio, 1976, n. 752
Art. 2.  Modifica del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305
Art. 3.  Modifica del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574
Art. 4.  Clausola di invarianza finanziaria


§ 41.7.424 - D.Lgs. 7 maggio 2026, n. 97.

Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, e al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, rispettivamente in materia di dichiarazioni di appartenenza linguistica, di temporanea assegnazione di magistrati e di terminologia giuridica, amministrativa e tecnica, atta ad assicurare la corrispondenza nelle lingue italiana e tedesca nella Provincia di Bolzano.

(G.U. 5 giugno 2026, n. 128)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976 n. 752 recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego» e, in particolare, gli articoli 20-ter e 37;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio, 1988, n. 305 recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto» e, in particolare, l'articolo 17;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari» e, in particolare, l'articolo 6;

     Acquisito il parere della Corte dei conti espresso dalle Sezioni riunite in sede consultiva nell'Adunanza del 6 marzo 2025;

     Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 2026;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'interno, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Modifiche del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio, 1976, n. 752

     1. All'articolo 20-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «I comuni informano» sono inserite le seguenti: «, mediante notificazione,»;

     b) al secondo periodo del comma 5, le parole: «dalla data di comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «dalla notificazione»;

     2. All'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni».

 

     Art. 2. Modifica del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305

     1. All'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, e successive modifiche, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni».

 

     Art. 3. Modifica del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574

     1. All'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».

 

     Art. 4. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.