| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 32. Culti e confessioni religiose |
| Capitolo: | 32.2 confessioni diverse |
| Data: | 08/07/2026 |
| Numero: | 125 |
| Sommario |
| Art. 1. Approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e le Assemblee di Dio in Italia |
| Art. 2. Modifiche all'articolo 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517 |
| Art. 3. Entrata in vigore |
§ 32.2.32 - L. 8 luglio 2026, n. 125.
Modifica della legge 22 novembre 1988, n. 517, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e le Assemblee di Dio in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
(G.U. 15 luglio 2026, n. 162)
Art. 1. Approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e le Assemblee di Dio in Italia
1. È approvata l'allegata intesa, stipulata il 17 dicembre 2024 tra il Governo della Repubblica italiana e le Assemblee di Dio in Italia, che modifica l'intesa del 29 dicembre 1986, approvata con
Art. 2. Modifiche all'articolo 23 della
1. All'articolo 23 della
a) al comma 1, le parole: «interventi sociali ed umanitari anche a favore di Paesi del terzo mondo» sono sostituite dalle seguenti: «interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «le ADI dichiarano di rinunciare alla quota relativa a tali scelte in favore della gestione statale, rimanendo tale importo di esclusiva pertinenza dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «l'attribuzione delle somme relative è effettuata in proporzione alle scelte espresse»;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. La quota di cui ai commi 1 e 2 è quella determinata ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della
Art. 3. Entrata in vigore
1. Le modifiche apportate dall'articolo 2 della presente legge alla
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
(Articolo 1, comma 1)
Intesa tra il Governo della Repubblica italiana e le Assemblee di Dio in Italia ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione Modifiche all'intesa del 29 dicembre 1986 tra il Governo della Repubblica italiana e le Assemblee di Dio in Italia
Preambolo
La Repubblica italiana e le Assemblee di Dio in Italia (ADI),
visto l'articolo 29 dell'intesa stipulata in data 29 dicembre 1986 ed approvata con
considerata l'opportunità di procedere alla sua modificazione;
convengono di modificare l'intesa firmata il 29 dicembre 1986 con le seguenti disposizioni:
Articolo 1.
Ripartizione della quota del gettito dell'IRPEF
1. Al comma 1 dell'articolo 23 dell'intesa stipulata in data 29 dicembre 1986, le parole: «interventi sociali ed umanitari anche a favore di Paesi del terzo mondo» sono sostituite dalle seguenti: «interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero».
2. Al comma 2 dell'articolo 23 dell'intesa stipulata in data 29 dicembre 1986, secondo periodo, le parole: «le ADI dichiarano di rinunciare alla quota relativa a tali scelte in favore della gestione statale, rimanendo tale importo di esclusiva pertinenza dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «l'attribuzione delle somme relative viene effettuata in proporzione alle scelte espresse».
3. Al comma 4 dell'articolo 23 dell'intesa stipulata in data 29 dicembre 1986, la disposizione: «La quota di cui al primo comma è quella determinata nell'articolo 47 della
Articolo 2.
Entrata in vigore
Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, decorrono dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa.
Articolo 3.
Norma finale
1. Il Governo presenterà al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione.