§ 32.2.32 - L. 8 luglio 2026, n. 125.
Modifica della legge 22 novembre 1988, n. 517, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e le Assemblee di Dio in Italia, in [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:32. Culti e confessioni religiose
Capitolo:32.2 confessioni diverse
Data:08/07/2026
Numero:125


Sommario
Art. 1.  Approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e le Assemblee di Dio in Italia
Art. 2.  Modifiche all'articolo 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 32.2.32 - L. 8 luglio 2026, n. 125.

Modifica della legge 22 novembre 1988, n. 517, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e le Assemblee di Dio in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

(G.U. 15 luglio 2026, n. 162)

 

Art. 1. Approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e le Assemblee di Dio in Italia

     1. È approvata l'allegata intesa, stipulata il 17 dicembre 2024 tra il Governo della Repubblica italiana e le Assemblee di Dio in Italia, che modifica l'intesa del 29 dicembre 1986, approvata con legge 22 novembre 1988, n. 517.

 

     Art. 2. Modifiche all'articolo 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517

     1. All'articolo 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le parole: «interventi sociali ed umanitari anche a favore di Paesi del terzo mondo» sono sostituite dalle seguenti: «interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero»;

     b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «le ADI dichiarano di rinunciare alla quota relativa a tali scelte in favore della gestione statale, rimanendo tale importo di esclusiva pertinenza dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «l'attribuzione delle somme relative è effettuata in proporzione alle scelte espresse»;

     c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     «4. La quota di cui ai commi 1 e 2 è quella determinata ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448».

 

     Art. 3. Entrata in vigore

     1. Le modifiche apportate dall'articolo 2 della presente legge alla legge 22 novembre 1988, n. 517, hanno efficacia a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato

     (Articolo 1, comma 1)

     Intesa tra il Governo della Repubblica italiana e le Assemblee di Dio in Italia ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione  Modifiche all'intesa del 29 dicembre 1986 tra il Governo della Repubblica italiana e le Assemblee di Dio in Italia

 

     Preambolo

 

     La Repubblica italiana e le Assemblee di Dio in Italia (ADI),

     visto l'articolo 29 dell'intesa stipulata in data 29 dicembre 1986 ed approvata con legge 22 novembre 1988, n. 517;

     considerata l'opportunità di procedere alla sua modificazione;

     convengono di modificare l'intesa firmata il 29 dicembre 1986 con le seguenti disposizioni:

 

     Articolo 1.

     Ripartizione della quota del gettito dell'IRPEF

     1. Al comma 1 dell'articolo 23 dell'intesa stipulata in data 29 dicembre 1986, le parole: «interventi sociali ed umanitari anche a favore di Paesi del terzo mondo» sono sostituite dalle seguenti: «interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero».

     2. Al comma 2 dell'articolo 23 dell'intesa stipulata in data 29 dicembre 1986, secondo periodo, le parole: «le ADI dichiarano di rinunciare alla quota relativa a tali scelte in favore della gestione statale, rimanendo tale importo di esclusiva pertinenza dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «l'attribuzione delle somme relative viene effettuata in proporzione alle scelte espresse».

     3. Al comma 4 dell'articolo 23 dell'intesa stipulata in data 29 dicembre 1986, la disposizione: «La quota di cui al primo comma è quella determinata nell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222» è sostituita dalla seguente: «La quota di cui ai commi 1 e 2 è quella determinata ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448».

 

     Articolo 2.

     Entrata in vigore

     Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, decorrono dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa.

 

     Articolo 3.

     Norma finale

     1. Il Governo presenterà al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione.