| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 24. Confezionamento imballaggio ed etichettatura |
| Capitolo: | 24.1 confezionamento imballaggio ed etichettatura |
| Data: | 07/08/2026 |
| Numero: | 143 |
| Sommario |
| Art. 1. Disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di imballaggi |
| Art. 2. Entrata in vigore |
§ 24.1.134 - D.L. 7 agosto 2026, n. 143.
Disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi.
(G.U. 7 agosto 2026, n. 182)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visti, altresì, gli articoli 9 e 41 della Costituzione;
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Vista la
Visto il
Visto il
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere obblighi di compostabilità per specifiche categorie di imballaggi per le quali il
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2026;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e dell'ambiente e della sicurezza energetica;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di imballaggi
1. Alla parte quarta del
a) dopo l'articolo 226-quater è aggiunto il seguente:
«Art. 226 quinquies. (Obbligo di compostabilità per determinate tipologie di imballaggio). - 1. I seguenti imballaggi sono messi a disposizione per la prima volta sul mercato nazionale, oltre che nei formati e per gli utilizzi consentiti dal
a) imballaggi di plastica monouso per il confezionamento di meno di 1,5 kg di prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati;
b) imballaggi di plastica monouso di alimenti e bevande, riempiti e destinati al consumo nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del catering;
c) imballaggi di plastica monouso del settore alberghiero, della ristorazione e del catering contenenti porzioni individuali di condimenti, ivi incluse conserve, salse, panna da caffè e zucchero, ad eccezione degli:
1) imballaggi forniti insieme ad alimenti pronti da asporto destinati al consumo immediato senza necessità di ulteriori preparazioni;
2) imballaggi necessari per garantire la sicurezza e l'igiene in strutture in cui vige un requisito medico di cura individuale, quali ospedali, cliniche o residenze sanitarie assistenziali;
d) imballaggi flessibili monouso per cosmetici e prodotti per l'igiene per l'utilizzo nel settore ricettivo, come descritti nella classificazione delle attività economiche ATECO 2025, destinati esclusivamente a una prenotazione individuale e a essere smaltiti prima dell'arrivo dell'ospite successivo.
2. Fatta eccezione per quanto previsto al comma 3 del presente articolo, le esenzioni di cui all'articolo 25, paragrafo 4, del
3. Resta fermo, per il caso in cui gli imballaggi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo consistano nei prodotti di plastica monouso di cui al numero 3) della parte B dell'allegato al
4. Il comma 1 del presente articolo non pregiudica il rispetto degli obblighi di conformità alla normativa sull'utilizzo dei materiali destinati al contatto con gli alimenti adottata in attuazione del
b) all'articolo 261, dopo il comma 4-quater, è aggiunto il seguente:
«4-quinquies. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 226-quinquies, anche attraverso l'utilizzo di dichiarazioni di conformità o altre diciture ingannevoli o elusive, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro. La sanzione amministrativa di cui al primo periodo è aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione dell'obbligo riguarda quantitativi di imballaggi il cui valore è superiore al dieci per cento del fatturato del trasgressore. Le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo sono applicate ai sensi della
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 2. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.