§ 24.1.134 - D.L. 7 agosto 2026, n. 143.
Disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:24. Confezionamento imballaggio ed etichettatura
Capitolo:24.1 confezionamento imballaggio ed etichettatura
Data:07/08/2026
Numero:143


Sommario
Art. 1.  Disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di imballaggi
Art. 2.  Entrata in vigore


§ 24.1.134 - D.L. 7 agosto 2026, n. 143.

Disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi.

(G.U. 7 agosto 2026, n. 182)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visti, altresì, gli articoli 9 e 41 della Costituzione;

     Visto il regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE e, in particolare, l'articolo 9, paragrafo 2, lettera b);

     Visto il regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari Testo rilevante ai fini del SEE;

     Visto il regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari;

     Visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;

     Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale»;

     Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;

     Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente»;

     Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere obblighi di compostabilità per specifiche categorie di imballaggi per le quali il regolamento (UE) 2025/40 consente agli Stati membri di adottare una disciplina nazionale in presenza di adeguati sistemi di raccolta e trattamento della frazione organica dei rifiuti, in deroga agli obblighi di riciclabilità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento medesimo;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2026;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e dell'ambiente e della sicurezza energetica;

 

     Emana

     il seguente decreto-legge:

 

Art. 1. Disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di imballaggi

     1. Alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo l'articolo 226-quater è aggiunto il seguente:

     «Art. 226 quinquies. (Obbligo di compostabilità per determinate tipologie di imballaggio). - 1. I seguenti imballaggi sono messi a disposizione per la prima volta sul mercato nazionale, oltre che nei formati e per gli utilizzi consentiti dal regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, qualora certificati da organismi accreditati come biodegradabili e compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432 o a standard di compostabilità equivalenti riconosciuti a livello europeo:

     a) imballaggi di plastica monouso per il confezionamento di meno di 1,5 kg di prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati;

     b) imballaggi di plastica monouso di alimenti e bevande, riempiti e destinati al consumo nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del catering;

     c) imballaggi di plastica monouso del settore alberghiero, della ristorazione e del catering contenenti porzioni individuali di condimenti, ivi incluse conserve, salse, panna da caffè e zucchero, ad eccezione degli:

     1) imballaggi forniti insieme ad alimenti pronti da asporto destinati al consumo immediato senza necessità di ulteriori preparazioni;

     2) imballaggi necessari per garantire la sicurezza e l'igiene in strutture in cui vige un requisito medico di cura individuale, quali ospedali, cliniche o residenze sanitarie assistenziali;

     d) imballaggi flessibili monouso per cosmetici e prodotti per l'igiene per l'utilizzo nel settore ricettivo, come descritti nella classificazione delle attività economiche ATECO 2025, destinati esclusivamente a una prenotazione individuale e a essere smaltiti prima dell'arrivo dell'ospite successivo.

     2. Fatta eccezione per quanto previsto al comma 3 del presente articolo, le esenzioni di cui all'articolo 25, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2025/40 si applicano agli imballaggi di cui alle lettere a), b) e c), numero 2), del comma 1 del presente articolo, alle condizioni stabilite dal medesimo paragrafo 4 dell'articolo 25, nonchè dall'allegato V del regolamento (UE) 2025/40.

     3. Resta fermo, per il caso in cui gli imballaggi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo consistano nei prodotti di plastica monouso di cui al numero 3) della parte B dell'allegato al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, il divieto di cui all'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto.

     4. Il comma 1 del presente articolo non pregiudica il rispetto degli obblighi di conformità alla normativa sull'utilizzo dei materiali destinati al contatto con gli alimenti adottata in attuazione del regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, del regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, e del regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, nonchè delle previsioni sulla gestione dei rifiuti di cui al comma 6 dell'articolo 182-ter del presente decreto.»;

     b) all'articolo 261, dopo il comma 4-quater, è aggiunto il seguente:

     «4-quinquies. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 226-quinquies, anche attraverso l'utilizzo di dichiarazioni di conformità o altre diciture ingannevoli o elusive, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro. La sanzione amministrativa di cui al primo periodo è aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione dell'obbligo riguarda quantitativi di imballaggi il cui valore è superiore al dieci per cento del fatturato del trasgressore. Le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 e all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 della medesima legge n. 689 del 1981. Il presente comma si applica a partire dal 1° gennaio 2030.».

     2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

     Art. 2. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.