§ 1.3.198 - L.R. 9 aprile 2026, n. 11.
Modifiche alla legge regionale 9 ottobre 2025, n. 28 (Disposizioni in materia di attuazione del Comparto unico di contrattazione collettiva della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 organizzazione degli uffici e del personale
Data:09/04/2026
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 28 del 2025
Art. 2.  Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 28 del 2025
Art. 3.  Norma finanziaria
Art. 4.  Entrata in vigore


§ 1.3.198 - L.R. 9 aprile 2026, n. 11.

Modifiche alla legge regionale 9 ottobre 2025, n. 28 (Disposizioni in materia di attuazione del Comparto unico di contrattazione collettiva della Regione e degli enti locali)

(B.U. 16 aprile 2026, n. 22)

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 28 del 2025

1. L'articolo 8 della legge regionale 9 ottobre 2025, n. 28 (Disposizioni in materia di attuazione del Comparto unico di contrattazione collettiva della Regione e degli enti locali) è così sostituito:

"1. Dopo il comma 2 dell'articolo 33-ter della legge regionale n. 31 del 1998 è inserito il seguente:

2-bis. I criteri per la mobilità all'interno del Sistema dell'amministrazione pubblica della Sardegna sono deliberati dalla Giunta regionale sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, in conformità a quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto dello statuto e delle relative norme di attuazione.".

 

     Art. 2. Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 28 del 2025

1. Il comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale n. 28 del 2025 è così sostituito:

"3. L'ARAN Sardegna ammette alla contrattazione le organizzazioni sindacali rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).".

 

     Art. 3. Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 4. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).