§ 1.2.55 - L.R. 9 aprile 2026, n. 12.
Integrazioni all'articolo 9 della legge regionale n. 2 del 2014 in materia di personale dei gruppi consiliari


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali: consiglio e giunta
Data:09/04/2026
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Integrazioni all'articolo 9 della legge regionale n. 2 del 2014 in materia di personale dei gruppi consiliari
Art. 2.  Norma finanziaria
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 1.2.55 - L.R. 9 aprile 2026, n. 12.

Integrazioni all'articolo 9 della legge regionale n. 2 del 2014 in materia di personale dei gruppi consiliari

(B.U. 16 aprile 2026, n. 22)

 

Art. 1. Integrazioni all'articolo 9 della legge regionale n. 2 del 2014 in materia di personale dei gruppi consiliari

1. All'articolo 9 della legge regionale 9 gennaio 2014, n. 2 (Razionalizzazione e contenimento della spesa relativa al funzionamento degli organi statutari della Regione), e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del comma 1-quinquies è inserito il seguente periodo: "Entro i limiti della sovvenzione annuale, di cui al primo periodo, sono ricompresi anche i costi finalizzati agli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro e di sorveglianza sanitaria di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), e successive modifiche ed integrazioni. Per tali adempimenti il Presidente del gruppo consiliare, in qualità di datore di lavoro, si avvale della competente struttura dell'Amministrazione consiliare.";

b) alla fine del comma 7-bis è inserito il seguente periodo: "Al personale di cui al presente comma si applica l'articolo 5, comma 5-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.".

 

     Art. 2. Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 3. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).