| Settore: | Codici regionali |
| Regione: | Sardegna |
| Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
| Capitolo: | 1.2 organi regionali: consiglio e giunta |
| Data: | 09/04/2026 |
| Numero: | 12 |
| Sommario |
| Art. 1. Integrazioni all'articolo 9 della legge regionale n. 2 del 2014 in materia di personale dei gruppi consiliari |
| Art. 2. Norma finanziaria |
| Art. 3. Entrata in vigore |
§ 1.2.55 - L.R. 9 aprile 2026, n. 12.
Integrazioni all'articolo 9 della legge regionale n. 2 del 2014 in materia di personale dei gruppi consiliari
(B.U. 16 aprile 2026, n. 22)
Art. 1. Integrazioni all'articolo 9 della
1. All'articolo 9 della
a) alla fine del comma 1-quinquies è inserito il seguente periodo: "Entro i limiti della sovvenzione annuale, di cui al primo periodo, sono ricompresi anche i costi finalizzati agli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro e di sorveglianza sanitaria di cui al
b) alla fine del comma 7-bis è inserito il seguente periodo: "Al personale di cui al presente comma si applica l'articolo 5, comma 5-bis, del
Art. 2. Norma finanziaria
1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 3. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).