| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
| Capitolo: | 80.9 governo e ministeri |
| Data: | 03/09/2025 |
| Numero: | 160 |
| Sommario |
| Art. 1. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95 |
§ 80.9.1239 - D.P.R. 3 settembre 2025, n. 160.
Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95.
(G.U. 31 ottobre 2025, n. 254)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
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Visto il
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Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 20 marzo 2025;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 aprile 2025;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 giugno 2025;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 2025;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1. Modifiche al
1. Al
a) all'articolo 1:
1) al comma 1, lettera d):
1.1) al numero 1), le parole: «di sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «la sicurezza internazionale»;
1.2) al numero 2), le parole: «la mondializzazione e le questioni globali» sono sostituite dalle seguenti: «l'Africa subsahariana, l'America latina, l'Asia e l'Oceania»;
1.3) al numero 4), le parole: «promozione del sistema Paese» sono sostituite dalle seguenti: «crescita e la promozione delle esportazioni»;
1.4) al numero 5), le parole: «gli italiani» sono sostituite dalle seguenti: «i servizi ai cittadini»;
1.5) al numero 6-bis), le parole: «la diplomazia pubblica e culturale» sono sostituite dalle seguenti: «le questioni cibernetiche, l'informatica e l'innovazione tecnologica»;
1.6) al numero 7), le parole: «l'innovazione» sono sostituite dalle seguenti: «la formazione»;
1.7) al numero 8), le parole: «l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni» sono sostituite dalle seguenti: «il patrimonio e l'amministrazione»;
2) al comma 2, dopo le parole: «coadiuvato da» sono inserite le seguenti: «uno o più» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella Direzione generale per il patrimonio e l'amministrazione, le funzioni vicarie sono attribuite al dirigente ivi in servizio con l'incarico di cui all'articolo 9-bis, comma 2, lettera b), numero 2).»;
3) al comma 3, le parole: «l'innovazione» sono sostituite dalle seguenti: «la formazione»;
4) i commi 2-bis e 4 sono abrogati;
b) all'articolo 2:
1) al comma 1, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1, terzo periodo»;
2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «funzioni vicarie» sono aggiunte le seguenti: «e cui sono, in particolare, demandate le funzioni di coordinamento delle attività degli uffici volte a promuovere, negli ambiti di competenza del Ministero, la crescita dell'economia nazionale e del sistema Italia»;
3) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Quando l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 6, comma 1, terzo periodo, del
4) al comma 3, le parole: «nonchè a promuovere» sono sostituite dalle seguenti: «a promuovere le attività di comunicazione istituzionale degli uffici in Italia e all'estero, nonchè a semplificare i procedimenti di competenza del Ministero e il rapporto dei cittadini e delle imprese con l'amministrazione, anche mediante»;
c) all'articolo 3, comma 1, lettera d), le parole: «internazionali di carattere multilaterale» sono sostituite dalle seguenti: «di competenza del Ministero»;
d) all'articolo 4, comma 1, dopo la parola: «legalità;» sono inserite le seguenti: «coordina le attività degli uffici dell'amministrazione in Italia e all'estero in materia di trasparenza dell'attività amministrativa e di relazioni con il pubblico;»;
e) all'articolo 5:
1) al comma 1:
1.1) all'alinea, le parole: «di sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «la sicurezza internazionale»;
1.2) alla lettera a) è anteposta la seguente:
«0a) assicura l'analisi, la definizione e l'unitarietà dell'azione diplomatica nelle relazioni bilaterali e multilaterali;»;
1.3) alla lettera e), le parole: «politiche e di sicurezza» sono soppresse;
1.4) dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:
«e-bis) elabora ricerche e studi in materia di relazioni internazionali, in collaborazione con le altre direzioni generali, con le amministrazioni pubbliche interessate nonchè con il mondo accademico e con la società civile; elabora analisi e proposte di linee strategiche di politica estera;
e-ter) promuove il dibattito pubblico, la formazione e la ricerca in materia di relazioni internazionali;
e-quater) custodisce l'archivio storico e la biblioteca, di cui promuove l'aggiornamento e la valorizzazione;
e-quinquies) promuove la presenza italiana nelle organizzazioni internazionali;
e-sexies) assicura la tempestiva ed efficace trattazione delle questioni relative alle aree di crisi;»;
2) al comma 2, le parole: «di sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «la sicurezza internazionale»;
3) al comma 3:
3.1) all'alinea, le parole: «la mondializzazione e le questioni globali» sono sostituite dalle seguenti: «l'Africa subsahariana, l'America latina, l'Asia e l'Oceania»;
3.2) la lettera b) è abrogata;
3.3) alla lettera d-bis), le parole: «da a) a d)» sono sostituite dalle seguenti: «a), c) e d);»;
3.3) alla lettera g), dopo la parola: «salve» sono inserite le seguenti: «le competenze della Direzione generale di cui al comma 1 e»;
4) al comma 4:
4.1) alla lettera b), le parole: «di sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «la sicurezza internazionale»;
4.2) alla lettera e), dopo la parola: «salve» sono inserite le seguenti: «le competenze della Direzione generale di cui al comma 1 e»;
5) al comma 5:
5.1) all'alinea, le parole: «promozione del sistema Paese» sono sostituite dalle seguenti: «crescita e la promozione delle esportazioni»;
5.2) dopo la lettera e-bis) sono inserite le seguenti:
«e-ter) promuove l'italofonia e la cultura italiana all'estero, anche attraverso la gestione della rete degli istituti italiani di cultura;
e-quater) cura le attività di competenza del Ministero in relazione alle borse di studio e ai programmi di scambio scolastici e accademici;
e-quinquies) tratta le questioni afferenti alla cultura nelle relazioni con enti e organizzazioni internazionali, ferme restando le competenze di tutela del Ministero della cultura nell'azione di recupero di beni culturali appartenenti al patrimonio culturale nazionale illecitamente esportati all'estero;»;
6) al comma 6, le parole: «promozione del sistema Paese» sono sostituite dalle seguenti: «crescita e la promozione delle esportazioni» e le parole: «integrata del sistema Paese, ivi comprese quelle finanziate con il fondo di cui all'articolo 1, comma 587, della
7) al comma 7:
7.1) all'alinea, le parole: «gli italiani» sono sostituite dalle seguenti: «i servizi ai cittadini»;
7.2) dopo la lettera d-bis), è inserita la seguente:
«d-ter) gestisce il sistema della formazione italiana nel mondo, ivi incluso il collegamento con gli enti gestori dei corsi di lingua e cultura italiana, nel rispetto delle linee di promozione dell'Italia definite conformemente al comma 6;»;
8) il comma 8-ter è sostituito dal seguente:
«8-ter. La Direzione generale per le questioni cibernetiche, l'informatica e l'innovazione tecnologica attende ai seguenti compiti:
a) assicura la trattazione delle questioni inerenti alle politiche internazionali sulla sicurezza cibernetica e sull'impiego dei mezzi cibernetici, anche per il contrasto ad attività di disinformazione, di competenza del Ministero;
b) assicura la trattazione delle tematiche di competenza del Ministero relative all'intelligenza artificiale;
c) cura la sicurezza cibernetica;
d) cura la gestione e lo sviluppo delle tecnologie informatiche del Ministero;
e) promuove la digitalizzazione dell'amministrazione ed assicura la gestione delle relative infrastrutture;
f) assicura lo svolgimento e lo sviluppo delle attività nei settori della cifra e delle comunicazioni;
g) promuove l'innovazione tecnologica nell'attività dell'amministrazione centrale e delle sedi all'estero.»;
9) al comma 9:
9.1) all'alinea, le parole: «l'innovazione» sono sostituite dalle seguenti: «la formazione»;
9.2) dopo la lettera d), è inserita la seguente:
«d-bis) assicura gli adempimenti di competenza del Ministero in materia di statistica;»;
9.3) alla lettera f), dopo la parola: «opportunità» sono aggiunte le seguenti: «e per l'inclusione»;
10) al comma 10:
10.1) all'alinea, le parole: «l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni» sono sostituite dalle seguenti: «il patrimonio e l'amministrazione»;
10.2) le lettere d), e), f) e h) sono abrogate;
f) all'articolo 7:
1) al comma 1, lettera b-ter), dopo la parola: «generale» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 2»;
2) al comma 4, le parole: «l'innovazione» sono sostituite dalle seguenti: «la formazione»;
g) all'articolo 9-bis:
1) al comma 2:
1.1) alla lettera a), le parole: «l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni» sono sostituite dalle seguenti: «il patrimonio e l'amministrazione»;
1.2) alla lettera b), numero 2), le parole: «l'innovazione e la Direzione generale l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni» sono sostituite dalle seguenti: «la formazione e la Direzione generale per il patrimonio e l'amministrazione»;
2) al comma 4:
2.1) alla lettera a), le parole: «diplomazia pubblica e culturale o la Direzione generale per il sistema Paese» sono sostituite dalle seguenti: «crescita e la promozione delle esportazioni o la Direzione generale per i servizi ai cittadini all'estero e le politiche migratorie»;
2.2) alla lettera b), le parole: «diplomazia pubblica e culturale» sono sostituite dalle seguenti: «crescita e la promozione delle esportazioni»;
h) la tabella 1 è sostituita dalla tabella di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale che adegua il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 5, del
3. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2834
Allegato 1
(articolo 1, comma 1, lettera h)
«TABELLA 1
Dotazione organica del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (art. 11)
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