| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 69. Norme penalistiche |
| Capitolo: | 69.3 reati |
| Data: | 30/12/2025 |
| Numero: | 211 |
| Sommario |
| Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione |
| Art. 2. Definizioni |
| Art. 3. Modifiche al Libro II del codice penale |
| Art. 4. Modifiche al codice di procedura penale |
| Art. 5. Modifica al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 |
| Art. 6. Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 |
| Art. 7. Modifica al decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 |
| Art. 8. Esonero dagli obblighi informativi |
| Art. 9. Individuazione della autorità competenti per le sanzioni amministrative |
| Art. 10. Coordinamento e cooperazione tra le autorità competenti |
| Art. 11. Raccolta e trasmissione dei dati statistici |
| Art. 12. Norme di coordinamento e abrogazioni |
| Art. 13. Clausola di invarianza finanziaria |
§ 69.3.135 - D.Lgs. 30 dicembre 2025, n. 211.
Attuazione della direttiva 2024/1226/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673.
(G.U. 9 gennaio 2026, n. 6)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
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Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 ottobre 2025;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2025;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto attua la
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni seguenti:
a) «misure restrittive dell'Unione europea»: misure restrittive adottate dall'Unione europea sulla base dell'articolo 29 del Trattato sull'Unione europea e dell'articolo 215 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
b) «persona, entità od organismo designati»: una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo o gruppo assoggettati a misure restrittive dell'Unione europea;
c) «fondi»: attività e benefici finanziari di ogni tipo, compresi, tra gli altri:
1) contanti, assegni, cambiali, vaglia postali e altri strumenti di pagamento;
2) depositi presso enti finanziari o altre entità, saldi sui conti, debiti e titoli obbligazionari;
3) titoli negoziati a livello pubblico e privato e prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati;
4) interessi, dividendi o altri proventi di attività o plusvalenze maturate o generate dalle attività;
5) crediti, diritti di compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari;
6) lettere di credito, polizze di carico e atti di cessione;
7) documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;
8) cripto-attività, definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto 5, del
d) «risorse economiche»: attività materiali o immateriali di ogni tipo, mobili o immobili, che non sono fondi ma che potrebbero essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;
e) «congelamento di fondi»: il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o gestire i fondi o di avere accesso ad essi in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre un cambiamento tale da consentire l'uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio;
f) «congelamento di risorse economiche»: il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi, anche attraverso la vendita, la locazione o le ipoteche.
Art. 3. Modifiche al Libro II del codice penale
1. Al Libro II del codice penale, al Titolo I, dopo il Capo I è inserito il seguente:
«CAPO I-BIS
Delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell'Unione europea
Art. 275 bis. (Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea). - È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 25.000 a euro 250.000 chiunque, in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea o da disposizioni di legge nazionale che attuano una misura restrittiva dell'Unione europea:
a) mette direttamente o indirettamente a disposizione di una persona, entità, organismo o gruppo designati, o stanzia a vantaggio dei medesimi fondi o risorse economiche;
b) omette di adottare misure di congelamento su fondi o risorse economiche appartenenti a una persona, a una entità, a un organismo o gruppo designati, o da questi posseduti, detenuti o controllati;
c) conclude a qualsiasi titolo operazioni economiche, commerciali o finanziarie, ivi compresi l'affidamento o la prosecuzione dell'esecuzione di contratti di appalto pubblico o di concessione, con uno Stato terzo o con suoi organismi o con entità od organismi direttamente posseduti o controllati dal medesimo Stato terzo o dai suoi organismi;
d) importa, esporta, commercia, vende, acquista, trasferisce, fa transitare, trasporta beni, anche in forma intangibile, ovvero presta servizi di intermediazione, di assistenza tecnica o altri servizi concernenti i medesimi beni;
e) presta servizi di qualsiasi natura, ivi compresi servizi finanziari, o svolge operazioni finanziarie.
La stessa pena di cui al primo comma, si applica a chiunque elude l'esecuzione di una misura restrittiva dell'Unione europea mediante:
a) l'utilizzo, il trasferimento a terzi o la cessione in altro modo di fondi o di risorse economiche oggetto di congelamento direttamente o indirettamente posseduti, detenuti o controllati da una persona, entità, organismo o gruppo designati;
b) la presentazione o l'utilizzo di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere allo scopo di ostacolare l'identificazione del titolare effettivo o beneficiario finale di fondi o di risorse economiche da sottoporre a congelamento.
Quando, nei casi indicati dal primo comma e dal secondo comma, i fondi, le risorse economiche, i beni, i servizi, le operazioni o le attività hanno, al momento del fatto, un valore inferiore a euro 10.000, si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 15.000 a euro 90.000. La disposizione di cui al periodo che precede non si applica nell'ipotesi di cui al primo comma, lettera d) se il fatto ha ad oggetto prodotti inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o prodotti a duplice uso di cui agli allegati I e IV del
Ai fini della determinazione del valore indicato al terzo comma, si tiene conto delle operazioni di minore importo quando esecutive del medesimo disegno economico.
Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di operazioni compiute senza la relativa autorizzazione, o con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false.
Art. 275 ter. (Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea). - È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 15.000 a euro 50.000 la persona designata o il legale rappresentante dell'entità od organismo designati, che, in violazione di uno specifico obbligo imposto da una misura restrittiva dell'Unione europea o da una disposizione di legge nazionale che attua una misura restrittiva dell'Unione europea, omette di segnalare alle autorità amministrative competenti i fondi o le risorse economiche su cui, nel territorio dello Stato, esercita il diritto di proprietà o il controllo o di cui ha, nel territorio dello Stato, il possesso o la detenzione.
La stessa pena di cui al primo comma si applica a chiunque, in violazione dell'obbligo imposto da una misura restrittiva dell'Unione europea o da una disposizione di legge nazionale che attua una misura restrittiva dell'Unione europea, omette di fornire alle autorità amministrative competenti informazioni, di cui è a conoscenza per ragione del proprio ufficio o della propria professione, riguardanti fondi o risorse economiche presenti nel territorio dello Stato che appartengono a persone, entità o organismi o gruppi designati o sono da questi possedute o detenute o controllate.
Quando i fondi o le risorse economiche hanno, al momento del fatto, un valore inferiore a 10.000 euro, si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.000 a euro 45.000.
Ai fini della determinazione del valore indicato al terzo comma, si tiene conto delle operazioni di minore importo quando esecutive del medesimo disegno economico.
Art. 275 quater. (Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività). - Chiunque effettua operazioni o presta servizi o comunque svolge attività in difformità dagli obblighi prescritti nella autorizzazione rilasciata dall'autorità competente, quando tale autorizzazione è prescritta da una misura restrittiva dell'Unione europea, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 25.000 a euro 150.000. Quando le attività di cui al primo comma hanno ad oggetto fondi, beni, servizi che hanno, al momento del fatto, un valore inferiore a euro 10.000, si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 15.000 a euro 80.000.
Ai fini della determinazione del valore indicato al secondo comma, si tiene conto delle operazioni di minore importo quando esecutive del medesimo disegno economico.
Art. 275 quinquies. (Violazione colposa di misure restrittive dell'Unione europea). - Se taluno dei fatti di cui all'articolo 275-bis, primo comma, lettera d), è commesso per colpa grave e ha ad oggetto prodotti che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o prodotti a duplice uso elencati negli allegati I e IV del
Art. 275 sexies. (Circostanze aggravanti). - Le pene stabilite per i reati previsti dagli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater, 275-quinquies e dall'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del
a) se il fatto è commesso nell'ambito dell'associazione per delinquere di cui all'articolo 416;
b) se il fatto è commesso mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere;
c) se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria;
d) se il fatto è commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio;
e) se dal reato deriva un profitto o un vantaggio di rilevante entità;
f) se il colpevole distrugge, sopprime, occulta, danneggia, in tutto o in parte, un documento o un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta del reato o al suo accertamento.
Quando il colpevole, al fine di procurarsi l'impunità per uno dei reati di cui al primo comma, commette taluno dei delitti di cui all'articolo 377, terzo comma e 377-bis, le pene ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.
Art. 275 septies. (Circostanze attenuanti). - Per i reati previsti dagli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater, 275-quinquies e dall'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del
Art. 275 octies. (Confisca obbligatoria). - Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater, 275-quinquies, e all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del
Art. 275 novies. (Pubblicazione della sentenza di condanna). - La condanna per taluno dei reati di cui agli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater, 275-quinquies e all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del
I dati personali della persona condannata sono riportati solo se sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di pubblico interesse espressamente indicate in sentenza.
Art. 275 decies. (Giurisdizione). - I reati previsti dagli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater, 275-quinquies e dall'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del
Art. 4. Modifiche al codice di procedura penale
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 51, comma 3-quinquies, dopo le parole «di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «275-bis, 275-ter, 275-quater, 275-quinquies,» e le parole «per il delitto di cui all'articolo 1, comma 11, del
b) all'articolo 407, comma 2, lettera a), dopo il numero 7-ter) è inserito il seguente:
«7-quater) delitti previsti dal capo I-bis del titolo I del libro II del codice penale e dall'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del
c) all'articolo 371-bis, comma 4-bis, dopo il secondo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì in relazione ai procedimenti per i reati di cui agli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater e 275-quinquies del codice penale e di cui all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.».
Art. 5. Modifica al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
1. All'articolo 12 del
Art. 6. Modifiche al
1. Al
a) all'articolo 10:
1) al comma 3, le parole: «L'importo» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto previsto dal comma 3-bis, l'importo»;
2) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Nei casi previsti dalla legge, la sanzione pecuniaria è determinata in relazione alla specifica percentuale, indicata per ciascun illecito, del fatturato globale totale dell'ente relativo all'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, all'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria. Quando non è possibile accertate il fatturato globale totale dell'ente, la sanzione pecuniaria è applicata nell'importo determinato in relazione a ciascun illecito.»;
b) all'articolo 13, comma 2, le parole «dall'articolo 25, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 25, comma 5 e 25-octies.2, comma 3»;
c) dopo l'articolo 25-octies.1 è inserito il seguente:
«Art. 25 octies.2 (Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea). - 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale contro la politica estera e la sicurezza comune dell'Unione europea, si applicano:
a) per la violazione degli articoli 275-bis, primo, secondo, e quinto comma, e 275-quater, primo comma, del codice penale, nonchè dell'articolo 12, comma 1-bis, del
b) per la violazione dell'articolo 275-ter, primo e secondo comma, del codice penale, la sanzione pecuniaria della percentuale dallo 0,5 per cento all'1 per cento del fatturato globale dell'ente nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, nell'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria.
2. Quando non è possibile stabilire il fatturato globale annuo dell'ente, si applica all'ente, rispettivamente, la sanzione pecuniaria da euro 3 milioni a euro 40 milioni in relazione ai reati di cui di cui agli articoli 275-bis, primo, secondo, e quinto comma, e 275-quater, primo comma del codice penale, e al reato di cui all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del
3. Nei casi di condanna per uno dei reati di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 per una durata non inferiore a due anni e non superiore a sei anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a un anno e non superiore a tre anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).
4. In caso di reiterazione degli illeciti di cui al comma 1, lettere a) e b), le sanzioni pecuniarie ivi previste sono aumentate di un terzo.».
Art. 7. Modifica al
1. All'articolo 1 del
Art. 8. Esonero dagli obblighi informativi
1. I professionisti esercenti una professione legale sono esonerati dall'obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 275-ter, secondo comma, del codice penale concernenti un loro cliente o fornite dal cliente medesimo sempre che si tratti di informazioni da loro apprese nel corso dell'esame della posizione giuridica del cliente o dell'espletamento di compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi di legge, compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo.
Art. 9. Individuazione della autorità competenti per le sanzioni amministrative
1. All'articolo 13-quater, del
«6-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 3-ter, del
2. All'articolo 20 del
«3-ter. L'Unità di cui all'articolo 7-bis della
a) articolo 275-bis, terzo comma, del codice penale, nell'ipotesi di cui al primo comma, lettera d), del medesimo articolo;
b) articolo 275-quater, secondo comma, del codice penale, in caso di violazione di obblighi prescritti in autorizzazione rilasciata dalla medesima Unità».
3. Per i casi di cui all'articolo 275-quater, secondo comma, del codice penale, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 relativamente alle transazioni finanziarie, l'autorità competente all'adozione del provvedimento amministrativo di autorizzazione è competente anche per l'applicazione delle sanzioni amministrative.
Art. 10. Coordinamento e cooperazione tra le autorità competenti
1. Fermo l'obbligo di denuncia, al fine di garantire il coordinamento e la cooperazione tra le autorità di contrasto e le autorità incaricate dell'attuazione delle misure restrittive dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 15 della direttiva, in relazione ai reati di cui al presente decreto, il Comitato di sicurezza finanziaria (CSF) di cui all'articolo 3 del
2. Fuori dei casi di cui al comma 1, quando acquisisce la notizia dei reati di cui agli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater e 275-quinquies del codice penale e di cui all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del
Art. 11. Raccolta e trasmissione dei dati statistici
1. Il Ministero della giustizia invia ogni anno alla Commissione europea i seguenti dati statistici relativi ai delitti di cui agli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater e 275-quinquies del codice penale e all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del
a) numero di reati iscritti per i quali è intervenuta sentenza di condanna o decreto penale di condanna non più soggetti ad impugnazione;
b) numero dei procedimenti definiti con provvedimento di archiviazione;
c) numero delle persone fisiche:
i) nei cui confronti è stata esercitata azione penale;
ii) nei cui confronti sono stati pronunciati sentenza di condanna o decreto penale di condanna non più soggetti ad impugnazione;
d) numero degli enti:
i) nei cui confronti è stata elevata contestazione ai sensi del
ii) nei cui confronti è stata applicata taluna delle sanzioni previste dal
e) la tipologia e l'ammontare delle pene e delle sanzioni irrogate.
2. Il Ministero della giustizia, pubblica con cadenza triennale i dati di cui al comma 1 in apposita sezione del proprio sito istituzionale e provvede all'aggiornamento periodico dei dati pubblicati.
Art. 12. Norme di coordinamento e abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 1, 2 e 3, del
2. Al
a) all'articolo 20, comma 3-bis, le parole «le operazioni di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti «operazioni di esportazione o importazione di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali o presta servizi di qualsiasi natura soggetti a misure restrittive unionali, o partecipa a qualsiasi titolo a procedure per l'affidamento di contratti di appalto pubblico o di concessione soggetti a misure restrittive unionali o esegue, in tutto o in parte, uno o più dei medesimi contratti,»;
b) all'articolo 21-bis, al comma 1, le parole «o 20, commi 1 e 2,» sono soppresse.
Art. 13. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.