| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 56. Inquinamento e rifiuti |
| Capitolo: | 56.6 rifiuti |
| Data: | 26/01/2026 |
| Numero: | 14 |
| Sommario |
| Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 |
| Art. 2. Modifica al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 |
| Art. 3. Attestazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso ai fini della rottamazione |
| Art. 4. Clausola di invarianza finanziaria |
§ 56.6.521 - L. 26 gennaio 2026, n. 14.
Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e altre disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo.
(G.U. 5 febbraio 2026, n. 29)
Art. 1. Modifiche al
1. Dopo il comma 8 dell'articolo 5 del
«8-bis. Alla richiesta di cancellazione dal PRA o da altro registro presso l'ufficio della motorizzazione civile o dal registro unico telematico di cui al comma 10 del presente articolo del veicolo fuori uso per la rottamazione, anche nel caso di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari o acquisiti per occupazione ai sensi del comma 14 del presente articolo, non può essere opposta l'iscrizione sul veicolo medesimo del fermo amministrativo disposto ai sensi dell'articolo 86 del
8-ter. I comuni, le province e le città metropolitane o l'ente proprietario della strada, ove un veicolo iscritto al PRA sia rinvenuto da organi pubblici o non reclamato dal proprietario o sia acquisito per occupazione ai sensi del comma 14, ne attestano l'inutilizzabilità e ne danno comunicazione senza ritardo e, comunque, non oltre sette giorni, mediante posta elettronica certificata o con altro mezzo idoneo, al proprietario risultante dal PRA. Ove il proprietario non si opponga, mediante posta elettronica certificata o con altro mezzo idoneo, all'attestazione di inutilizzabilità entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, l'ente procedente può provvedere alla rimozione del veicolo e alla sua demolizione e cancellazione dal PRA, senza che possa essere opposta l'iscrizione sul veicolo medesimo del fermo amministrativo disposto ai sensi dell'articolo 86 del
2. All'articolo 13 del
a) al comma 1, la cifra: «3.000» è sostituita dalla seguente: «10.000»;
b) al comma 2, la cifra: «1.000» è sostituita dalla seguente: «3.000».
Art. 2. Modifica al
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 231 del
«5-bis. Alla richiesta di cancellazione dal PRA o da altro registro presso l'ufficio della motorizzazione civile o dal registro unico telematico istituito presso il centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento di cui al
5-ter. I comuni, le province e le città metropolitane o l'ente proprietario della strada, ove un veicolo iscritto al PRA sia rinvenuto da organi pubblici o non reclamato dal proprietario o sia acquisito per occupazione ai sensi del comma 3, ne attestano l'inutilizzabilità e ne danno comunicazione senza ritardo e, comunque, non oltre sette giorni, mediante posta elettronica certificata o con altro mezzo idoneo, al proprietario risultante dal PRA. Ove il proprietario non si opponga, mediante posta elettronica certificata o con altro mezzo idoneo, all'attestazione di inutilizzabilità entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, l'ente procedente può provvedere alla rimozione del veicolo e alla sua demolizione e cancellazione dal PRA, senza che possa essere opposta l'iscrizione sul veicolo medesimo del fermo amministrativo disposto ai sensi dell'articolo 86 del
Art. 3. Attestazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso ai fini della rottamazione
1. Tra i servizi a domanda individuale di cui al decreto del Ministro dell'interno 31 dicembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 17 gennaio 1984, è compreso quello inerente al rilascio dell'attestazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso ai fini della rottamazione.
2. Il costo complessivo e le tariffe del servizio di cui al comma 1 del presente articolo sono determinati dai comuni ai sensi dell'articolo 6 del
3. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 8-ter, del
4. Nel caso di veicoli sottoposti a fermo amministrativo ai sensi dell'articolo 86 del
Art. 4. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dalla medesima legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.