| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 40. Energia |
| Capitolo: | 40.2 energia elettrica |
| Data: | 07/01/2026 |
| Numero: | 3 |
| Sommario |
| Art. 1. Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 |
| Art. 2. Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 e inserimento dell'articolo 5-bis nel medesimo decreto legislativo |
| Art. 3. Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 |
| Art. 4. Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 |
| Art. 5. Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 |
| Art. 6. Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 |
| Art. 7. Modifiche al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 |
| Art. 8. Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 |
| Art. 9. Disposizioni transitorie |
| Art. 10. Clausola di invarianza finanziaria |
§ 40.2.449 - D.Lgs. 7 gennaio 2026, n. 3.
Attuazione della direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione.
(G.U. 9 gennaio 2026, n. 6)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma della Costituzione;
Vista la
Vista la
Vista la
Vista la
Vista la
Visto il
Visto il
Visto il
Vista la
Vista la
Vista la
Visto il
Visto il
Vista la
Visto il
Vista la
Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, recante «Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonchè abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE»;
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004, recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2004;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2025;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella seduta del 6 novembre 2025;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 22 dicembre 2025;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle imprese e del made in Italy;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modifiche all'articolo 3 del
1. All'articolo 3 del
a) al comma 1, le parole: «14 e 15,» sono sostituite dalle seguenti: «14, 15, 15-bis, 15-ter, 15-quater, 15-quinquies»;
b) al comma 2, dopo le parole: «o vendita dell'energia autoprodotta,» sono inserite le seguenti: «condivisione dell'energia elettrica,»;
c) dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:
«15-bis. Il contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso è un contratto di fornitura di energia elettrica tra un fornitore e un cliente finale che garantisce condizioni contrattuali invariate, compreso il prezzo, per l'intera durata del contratto ma può includere, per un prezzo fisso, un elemento flessibile, comprese variazioni di prezzo tra ore di punta e ore non di punta, e in cui le variazioni nella bolletta che ne risulta possono essere riconducibili soltanto agli elementi che non sono determinati dai fornitori.
15-ter. Il fornitore di ultima istanza è l'esercente che assicura la fornitura di energia elettrica ai clienti finali che rimangono senza fornitore.
15-quater. L'accordo di connessione flessibile è l'insieme di condizioni concordate per la connessione della capacità elettrica alla rete che comprende condizioni per limitare e controllare l'immissione di energia elettrica nella rete di trasmissione o nella rete di distribuzione e il prelievo di energia elettrica da tali reti.
15-quinquies. La condivisione dell'energia è l'autoconsumo, da parte dei clienti attivi, di energia rinnovabile:
a) generata o stoccata extra loco o in siti condivisi da un impianto che possiedono, noleggiano, locano in tutto o in parte; oppure
b) il cui diritto è stato trasferito da un altro cliente attivo a pagamento o a titolo gratuito.».
Art. 2. Modifiche all'articolo 5 del
1. All'articolo 5 del
a) al comma 1, dopo le parole: «più di un contratto di fornitura» sono inserite le seguenti: «o più di un accordo di condivisione dell'energia» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I clienti finali hanno il diritto di avere più di un punto di misurazione e di fatturazione in corrispondenza dei propri locali.»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 62 e 63, della
c) al comma 3:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) l'identità, l'indirizzo di posta elettronica e l'indirizzo del fornitore nonchè i contatti dell'assistenza ai consumatori;»;
2) dopo la lettera h), sono aggiunte le seguenti:
«h-bis) se il prezzo è fisso, variabile o dinamico;
h-ter) il prezzo totale e, per i contratti a prezzo fisso a tempo determinato nonchè per quelli a prezzo dinamico, le singole componenti del prezzo;
h-quater) informazioni riguardanti i pagamenti una tantum, le promozioni, i servizi aggiuntivi e gli sconti, se previsti dall'offerta, ivi compresi, nell'offerta relativa a contratti a tempo determinato e a prezzo fisso, le opportunità, i costi e i rischi derivanti dalla stipula di contratti di questo tipo, nonchè la eventuale necessità di installare un contatore di energia elettrica adeguato;
h-quinquies) la possibilità per il cliente finale di avvalersi di una delle associazioni dei consumatori di cui all'elenco dell'articolo 137 del
d) al comma 4, primo periodo, dopo la parola «conclusione» sono inserite le seguenti «o della proroga»;
e) al comma 7, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:
«I clienti finali controparti di contratti di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso hanno diritto:
a) su richiesta, di partecipare alla gestione della domanda e alla condivisione dell'energia nonchè di prendere parte a meccanismi di flessibilità del sistema elettrico nazionale;
b) a che i fornitori non modifichino unilateralmente in maniera sfavorevole per i clienti le condizioni contrattuali economiche e di durata nè risolvano i contratti prima della scadenza.»;
f) dopo il comma 14 è inserito il seguente:
«14-bis. L'ARERA assicura la tutela dal rischio di interruzione della fornitura di energia elettrica dei clienti vulnerabili e in condizione di povertà energetica.».
2. Al
«5-bis (Fornitura di ultima istanza). - 1. L'ARERA assicura che la regolazione dei servizi di ultima istanza prevede che:
a) i fornitori sono individuati mediante una procedura equa, trasparente e non discriminatoria;
b) i fornitori comunicano ai clienti, a mezzo posta elettronica certificata o, in mancanza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, i termini e le condizioni del servizio di ultima istanza e garantiscono loro la continuità del servizio medesimo per il periodo necessario alla scelta di un nuovo fornitore e per almeno sei mesi;
c) i fornitori riconoscono ai clienti da essi serviti i diritti propri del cliente finale;
d) i servizi medesimi favoriscono il passaggio a un'offerta basata sul mercato.».
Art. 3. Modifiche all'articolo 7 del
1. All'articolo 7 del
a) al comma 3, le parole: «al più tardi a far data dal 1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 2026»;
b) al comma 7, dopo le parole: «o conciliazione sulle bollette» sono inserite le seguenti: «, nonchè misure che assicurino la conformità delle modalità di determinazione degli oneri imposti dai fornitori di cui al comma 5».
Art. 4. Modifiche all'articolo 13 del
1. All'articolo 13 del
a) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. I fornitori di energia elettrica a clienti finali sono tenuti:
a) a predisporre e mettere in atto strategie di copertura finalizzate a limitare il rischio di insostenibilità economica dei contratti sottoscritti con i clienti finali a causa della volatilità dei prezzi di approvvigionamento all'ingrosso di energia elettrica, secondo principi di diligenza individuati dall'ARERA;
b) ad intraprendere le azioni idonee a limitare il rischio di interruzione della fornitura.
1-ter. L'ARERA, nell'ambito dei propri poteri ispettivi e sanzionatori di cui alla
b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Formazione dei prezzi nei mercati dell'energia elettrica e gestione del rischio del fornitore».
Art. 5. Modifiche all'articolo 14 del
1. All'articolo 14 del
a) al comma 8, lettera b), le parole: «in ciascun periodo orario» sono sostituite dalle seguenti: «in ciascun periodo rilevante non superiore all'ora»;
b) dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:
«8-bis. I clienti attivi possono nominare un terzo quale organizzatore della condivisione dell'energia rinnovabile a fini di:
a) comunicazione con altri soggetti in ordine agli accordi di condivisione dell'energia rinnovabile, anche per gli aspetti relativi a tariffe e oneri, imposte o prelievi applicabili;
b) sostegno alla gestione e al bilanciamento dei carichi flessibili dietro al contatore, della generazione distribuita di energia rinnovabile e degli impianti di stoccaggio che fanno parte dell'accordo di condivisione dell'energia;
c) stipula di contratti e fatturazione dei clienti attivi che partecipano alla condivisione dell'energia rinnovabile;
d) installazione e funzionamento, comprese la misurazione e la manutenzione, dell'impianto di generazione di energia rinnovabile o dell'impianto di stoccaggio.
8-ter. L'organizzatore della condivisione dell'energia rinnovabile o il soggetto terzo può possedere o gestire un impianto di stoccaggio o di produzione di energia rinnovabile per un massimo di 6 MW, senza essere considerato un cliente attivo, tranne nel caso in cui partecipi al progetto di condivisione dell'energia. L'organizzatore della condivisione dell'energia fornisce servizi non discriminatori e prezzi, tariffe e condizioni di servizio trasparenti.
8-quater. I clienti attivi che partecipano alla condivisione dell'energia rinnovabile:
a) hanno diritto allo scorporo in bolletta della quota di energia condivisa, fatti salvi le imposte e i prelievi non discriminatori e gli oneri di rete commisurati ai costi applicabili;
b) hanno i medesimi diritti e obblighi dei clienti finali;
c) non sono tenuti a rispettare gli obblighi previsti in capo ai fornitori, qualora l'energia rinnovabile sia condivisa tra clienti civili con una capacità installata fino a 30 kW per le singole abitazioni e fino a 100 kW per i condomini;
d) hanno accesso a schemi contrattuali tipo su base volontaria che prevedano condizioni eque e trasparenti per gli accordi di condivisione dell'energia;
e) hanno accesso alla risoluzione extragiudiziale delle controversie con altri partecipanti all'accordo di condivisione dell'energia;
f) sono informati della possibilità che le zone di offerta siano modificate in conformità all'articolo 14 del
g) notificano gli accordi di condivisione dell'energia ai gestori di sistema e ai partecipanti al mercato interessati, compresi i fornitori, direttamente o tramite un organizzatore della condivisione dell'energia;
h) non subiscono un trattamento iniquo e discriminatorio dai partecipanti al mercato o dai loro responsabili del bilanciamento.
8-quinquies. Nel caso in cui partecipano alla condivisione dell'energia rinnovabile clienti finali di dimensioni maggiori delle piccole e medie imprese, la capacità degli impianti di generazione associati alla condivisione non può essere superiore a 6 MW.
8-sexies. I gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione raccolgono, convalidano e comunicano, con cadenza mensile, i dati di misura che rilevano ai fini della determinazione dell'energia elettrica condivisa secondo le modalità definite dall'ARERA. Il Gestore dei servizi energetici S.p.A.:
a) monitora, con frequenza mensile, i dati relativi all'energia elettrica condivisa con i clienti finali e i partecipanti al mercato interessati;
b) fornisce un punto di contatto volto a:
1) registrare gli accordi di condivisione dell'energia;
2) fornire informazioni per la condivisione dell'energia;
3) ricevere informazioni sui punti di misurazione, i cambiamenti di ubicazione e di partecipazione.
8-septies. L'ARERA adegua i propri provvedimenti alle disposizioni dei commi 8-bis, 8-ter, 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies e provvede affinchè lo scorporo dell'energia elettrica condivisa di cui al comma 8-quater, lettera a), sia effettuato tenendo conto dell'intervallo temporale della regolazione degli sbilanciamenti, secondo criteri di gradualità, per le sole configurazioni costituite successivamente all'entrata in vigore dei medesimi provvedimenti.».
Art. 6. Modifiche al
1. Al
a) all'articolo 2, comma 1, lettera q), le parole: «in ciascun periodo orario» sono sostituite dalle seguenti: «in ciascun periodo rilevante non superiore all'ora»;
b) all'articolo 32, comma 3, lettera c), la parola: «domestici» è sostituita dalla seguente: «finali».
Art. 7. Modifiche al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93
1. Al
a) all'articolo 38, dopo il comma 5-septies, è aggiunto il seguente:
«5-octies. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) disciplina le modalità con cui i gestori dei sistemi di distribuzione, ad eccezione di quelli che riforniscono meno di 100.000 clienti allacciati o che riforniscono piccoli sistemi isolati, pubblicano in modo trasparente informazioni chiare sulla capacità disponibile per nuove connessioni nelle rispettive zone di gestione con un'elevata granularità spaziale, rispettando la sicurezza pubblica e la riservatezza dei dati, comprese la capacità oggetto di richieste di connessione e la possibilità di una connessione flessibile nelle aree congestionate, unitamente ai criteri utilizzati per il calcolo della capacità disponibile per le nuove connessioni, prevedendo l'aggiornamento periodico delle suddette informazioni, almeno con cadenza trimestrale, da parte dei medesimi gestori.»;
b) dopo l'articolo 38-bis è inserito il seguente:
«38-ter (Accordi di connessione flessibili). - 1. Il gestore del sistema di trasmissione nazionale e i gestori dei sistemi di distribuzione garantiscono la possibilità di stabilire accordi di connessione flessibile nelle zone in cui la capacità di rete disponibile per nuove connessioni è limitata o nulla, secondo modalità disciplinate dall'ARERA. L'utente del sistema che si connette attraverso una connessione flessibile alla rete può essere obbligato a installare un sistema di controllo della potenza certificato da un certificatore autorizzato.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'ARERA adegua la disciplina regolatoria vigente in modo tale che:
a) le connessioni flessibili non ritardino i rafforzamenti della rete nelle zone individuate;
b) a seguito degli sviluppi della rete, la conversione da accordi di connessione flessibile ad accordi di connessione stabili sia garantita sulla base di criteri predefiniti;
c) per le zone in cui lo sviluppo della rete non sia la soluzione più efficiente, siano consentiti accordi di connessione flessibile come soluzione permanente, anche per lo stoccaggio di energia;
d) gli accordi specifichino almeno i seguenti elementi:
1) l'immissione e il prelievo continui massimi di energia elettrica nella rete e dalla rete, nonchè la capacità aggiuntiva di immissione e di prelievo flessibili che può essere connessa e differenziata per blocchi temporali durante l'anno;
2) gli oneri di rete applicabili alla capacità di immissione e di prelievo continua e alla capacità di immissione e di prelievo flessibile;
3) la durata dell'accordo di connessione flessibile e la data prevista per la concessione della connessione all'intera capacità continua richiesta.»;
c) all'articolo 43, comma 2:
1) la lettera c-ter) è sostituita dalla seguente:
«c-ter) in stretto coordinamento con le altre autorità di regolazione, garantisce che la piattaforma unica di allocazione istituita a norma del
2) alla lettera c-quater) dopo le parole: «individua, congiuntamente alle altre autorità di regolazione europee, l'inadempimento da parte» sono inserite le seguenti: «della piattaforma unica di allocazione,»;
3) la lettera c-undecies) è sostituita dalla seguente:
«c-undecies) monitora l'eliminazione degli ostacoli e delle restrizioni ingiustificati allo sviluppo del consumo di energia elettrica autoprodotta, della condivisione dell'energia, delle comunità di energia rinnovabile e delle comunità energetiche dei cittadini, compresi gli ostacoli e le restrizioni che impediscono la connessione di sistemi di generazione dell'energia distribuita flessibili entro un termine ragionevole;».
Art. 8. Modifiche all'articolo 9 del
1. All'articolo 9, comma 1, del
a) al primo periodo, dopo le parole: «che ne facciano richiesta» sono inserite le seguenti: «e non pongono in essere discriminazioni tra gli utenti, comprese le comunità di energia rinnovabili e le comunità energetiche dei cittadini, in particolare a favore delle società collegate»;
b) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Le imprese distributrici informano gli utenti del sistema, in modo trasparente, dello stato di avanzamento e del trattamento delle loro richieste di connessione. Esse forniscono tali informazioni entro tre mesi dalla presentazione della richiesta. Se la richiesta di connessione non è accolta nè respinta in modo permanente, le imprese distributrici aggiornano tali informazioni periodicamente, almeno con cadenza trimestrale. Le imprese distributrici offrono agli utenti del sistema la possibilità di richiedere la connessione alla rete e di presentare i documenti pertinenti esclusivamente in forma digitale.».
Art. 9. Disposizioni transitorie
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) adotta uno o più provvedimenti per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1-bis, del
2. L'ARERA dà attuazione a quanto previsto agli articoli 38, comma 5-octies, 38-ter, comma 2, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, come introdotti dal presente decreto, rispettivamente, entro dodici mesi ed entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 10. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.