| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 30. Credito |
| Capitolo: | 30.11 disciplina generale |
| Data: | 31/12/2025 |
| Numero: | 212 |
| Sommario |
| Art. 1. Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 |
| Art. 2. Modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 |
| Art. 3. Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e alla legge 7 dicembre 2023, n. 193 |
| Art. 4. Disposizioni di attuazione |
| Art. 5. Clausola di invarianza finanziaria |
| Art. 6. Entrata in vigore e disposizioni transitorie |
§ 30.11.53 - D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212.
Recepimento della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE.
(G.U. 9 gennaio 2026, n. 6)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
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Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»;
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Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 ottobre 2025;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2025;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
1. Al titolo VI, capo I-bis, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al
a) all'articolo 120-quinquies:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera g), dopo le parole: «commerciale o professionale» sono inserite le seguenti: «, e salve le ipotesi descritte dagli articoli 128-quater, comma 1-bis, e 128-sexies, comma 1-bis,»;
1.2) alla lettera i), dopo le parole: «120-undecies,» sono inserite le seguenti: «120-undecies.1 e»;
b) all'articolo 120-undecies:
1) al comma 5, le parole: «e, se del caso, del fatto che la decisione è basata sul trattamento automatico di dati» sono soppresse;
2) il comma 7 è abrogato;
c) dopo l'articolo 120-undecies è inserito il seguente:
«Art. 120 undecies.1 (Banche dati). - 1. I gestori delle banche dati contenenti informazioni nominative sul credito consentono l'accesso dei finanziatori degli Stati membri dell'Unione europea alle proprie banche dati a condizioni non discriminatorie rispetto a quelle previste per gli altri finanziatori abilitati nel territorio della Repubblica. Si applica l'articolo 125, commi 1, secondo periodo, 1-bis e 1-ter.
2. Se il rifiuto della domanda di credito si basa sulle informazioni presenti in una banca dati, il finanziatore informa il consumatore immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione e degli estremi della banca dati.
3. I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L'informativa è resa unitamente all'invio di solleciti, di altre comunicazioni, o in via autonoma.
4. I finanziatori assicurano che le informazioni comunicate alle banche dati siano esatte e aggiornate. In caso di errore rettificano prontamente i dati errati.
5. I finanziatori informano il consumatore sugli effetti che le informazioni negative registrate a suo nome in una banca dati possono avere sulla sua capacità di accedere al credito.
6. Il presente articolo non pregiudica l'applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.»;
d) all'articolo 120-noviesdecies, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 117, comma 6, si ha riguardo alla difformità tra le clausole contrattuali e i tassi, i prezzi e le condizioni forniti al consumatore ai sensi dell'articolo 120-novies, commi 2 e 4.».
2. Al titolo VI, capo II, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
a) all'articolo 121:
1) al comma 1:
1.1) dopo la lettera c) è inserita la seguente:
«c-bis) "servizio accessorio" indica un servizio offerto al consumatore in combinazione con il contratto di credito;»;
1.2) alla lettera d), numero 1), le parole: «promuovere o» sono sostituite dalle seguenti: «presentare, proporre ovvero»;
1.3) dopo la lettera g) è inserita la seguente:
«g-bis) "importo totale dovuto dal consumatore" indica la somma dell'importo totale del credito e del costo totale del credito;»;
1.4) alla lettera h), dopo le parole: «commerciale o professionale» sono inserite le seguenti: «e salve le ipotesi descritte dagli articoli 128-quater, comma 1-bis, e 128-sexies, comma 1-bis,», e le parole: «dal Titolo VI-bis» sono sostitute dalle seguenti: «dalla legislazione vigente»;
1.5) alla lettera m), il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente: «;»;
1.6) dopo la lettera m), sono aggiunte le seguenti:
«m-bis) "profilazione" indica l'attività definita all'articolo 4, punto 4), del
m-ter) "servizio di consulenza" indica le raccomandazioni personalizzate fornite al consumatore ai sensi dell'articolo 124.2 in merito a una o più operazioni relative a contratti di credito; l'offerta di contratti di credito e le attività indicate negli articoli 123, 123-bis, 124, 124-bis e 125-novies non implicano un servizio di consulenza;
m-quater) "servizio di consulenza sul debito" indica l'assistenza personalizzata di natura tecnica, giuridica o psicologica fornita da operatori professionali indipendenti che non sono, in particolare, finanziatori o intermediari del credito, o gestori di crediti in sofferenza o acquirenti di crediti in sofferenza quali definiti all'articolo 114.1, comma 1, lettere c) ed e), a consumatori che incontrano o potrebbero incontrare difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari;
m-quinquies) "trattamento" indica l'attività definita all'articolo 4, punto 2), del regolamento (UE) 2016/679.»;
b) all'articolo 122:
1) al comma 1:
1.1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) finanziamenti di importo superiore a 100.000 euro;»;
1.2) le lettere c) e d) sono abrogate;
1.3) alla lettera e), dopo le parole: «o progettato» sono inserite le seguenti: «, compresi i locali utilizzati a fini commerciali o professionali»;
1.4) dopo la lettera g) è inserita la seguente:
«g-bis) i finanziamenti concessi da un datore di lavoro o da società del gruppo di appartenenza esclusivamente ai propri dipendenti o a coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del datore di lavoro, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato, al di fuori della propria attività principale, senza interessi o a tassi annui effettivi globali inferiori a quelli prevalenti sul mercato;»;
1.5) dopo la lettera i) sono inserite le seguenti:
«i-bis) dilazioni del pagamento in forza delle quali un fornitore di beni o un prestatore di servizi, senza offerta di credito da parte di terzi, concede al consumatore tempo non superiore a cinquanta giorni dalla consegna dei beni o dalla prestazione dei servizi per pagare i beni o i servizi da esso offerti, sempre che la dilazione sia offerta gratuitamente, senza interessi o altre spese, fatta eccezione per spese limitate eventualmente applicabili in caso di ritardi di pagamento;
i-ter) dilazioni di pagamento offerte da parte di fornitori di beni o prestatori di servizi che non sono microimprese, piccole o medie imprese definite nella raccomandazione 2003/361/CE, della Commissione europea, del 6 maggio 2003, quando offrono servizi della società dell'informazione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della
1) non vi sia offerta nè acquisto di crediti da parte di un terzo;
2) il pagamento sia interamente eseguito entro quattordici giorni dalla consegna dei beni o dalla prestazione dei servizi;
3) il prezzo d'acquisto sia pagato senza interessi e senza altre spese, fatta eccezione per le spese limitate eventualmente applicabili in caso di ritardi di pagamento;»;
1.6) la lettera m) è sostituita dalla seguente:
«m) contratti di locazione o di locazione finanziaria (leasing), che non prevedono obbligo od opzione di acquisto dell'oggetto del contratto nè in virtù del contratto stesso nè di altri contratti distinti;»;
1.7) alla lettera n), le parole: «e a tassi d'interesse non superiori a quelli prevalenti sul mercato» sono soppresse;
1.8) alla lettera o), il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente: «;»;
1.9) dopo la lettera o) è aggiunta la seguente:
«o-bis) carte di debito differito, il cui credito deve essere rimborsato entro quaranta giorni, senza interessi e senza altre spese, fatta eccezione per spese limitate connesse alla prestazione del servizio di pagamento.»;
2) al comma 1-bis, le parole: «75.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «100.000 euro»;
3) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
«1-ter. Ai fini del comma 1, lettera i-bis), si considera offerta di credito da parte di terzi anche quella in cui la dilazione di pagamento è offerta dal fornitore di beni o prestatore di servizi sulla base di convenzioni con soggetti terzi autorizzati o abilitati alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma che prevedano la cessione del credito pro soluto contestuale o successiva alla dilazione; in tali casi, il terzo cessionario è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dal presente capo per i finanziatori. Qualora il cessionario sia una società veicolo per le cartolarizzazioni di cui alla
4) i commi 2 e 3 sono abrogati;
5) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Alle dilazioni del pagamento e alle altre modalità agevolate di rimborso di un debito preesistente, concordate tra le parti a seguito di un inadempimento del consumatore o di un probabile inadempimento, non si applicano gli articoli 122-bis, comma 2, 123-bis, 124, commi 5 e 6-bis, 124.1, 124.2, 124-bis, 125-bis, commi 3-bis e 3-ter, 125-ter, 125-quinquies e 125-septies nei casi stabiliti dal CICR.»;
6) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Fermi restando i casi di esclusione di cui al comma 1, lettere i-bis) e i-ter), i fornitori di beni o i prestatori di servizi possono concludere contratti di credito, a titolo accessorio rispetto alla propria attività commerciale o professionale, nella sola forma della dilazione di pagamento gratuita per l'acquisto di beni o servizi da essi offerti, salve limitate spese per i ritardi nel rimborso.»;
7) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, individua le disposizioni che non si applicano ai seguenti contratti di credito, in conformità all'articolo 2, paragrafo 8, della
a) contratti di credito per un importo totale del credito inferiore a 200 euro. Ai fini del computo della soglia minima si prendono in considerazione anche i crediti frazionati concessi attraverso più contratti, se questi sono riconducibili a una medesima operazione economica;
b) contratti di credito nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri, fatta eccezione per spese limitate che il consumatore può essere tenuto a pagare in caso di ritardi di pagamento;
c) contratti di credito a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo, qualora il rimborso del credito debba avvenire entro tre mesi dall'utilizzo delle somme.»;
c) dopo l'articolo 122 è inserito il seguente:
«Art. 122 bis. (Principi generali, gratuità delle informazioni e divieto di discriminazione). - 1. Il finanziatore e l'intermediario del credito si comportano con diligenza, correttezza e trasparenza, tenendo conto dei diritti e degli interessi dei consumatori.
2. Nell'ambito delle attività disciplinate dal presente capo, il finanziatore e l'intermediario del credito:
a) forniscono gratuitamente ai consumatori le informazioni, compresi i chiarimenti adeguati;
b) si astengono dal praticare condizioni discriminatorie in relazione alla richiesta, alla conclusione o alla titolarità di un contratto di credito da parte dei consumatori soggiornanti legalmente nell'Unione europea, per motivi inerenti la cittadinanza, il luogo di residenza o qualsiasi altra situazione menzionata all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; resta ferma la possibilità di offrire condizioni differenti di accesso a un credito qualora siano debitamente giustificate da criteri oggettivi.
3. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni di attuazione del presente articolo.»;
d) all'articolo 123:
1) al comma 1 sono anteposti i seguenti:
«01. Fermo restando quanto previsto dalla parte II, titolo III, del Codice del consumo, gli annunci pubblicitari relativi a contratti di credito sono effettuati in forma corretta, chiara e non ingannevole. Essi non contengono formulazioni che possano indurre nel consumatore false aspettative sulla disponibilità o il costo del credito o circa l'importo totale dovuto dal consumatore.
02. Gli annunci pubblicitari relativi ai contratti di credito includono un avvertimento chiaro ed evidenziato affinchè i consumatori siano consapevoli che prendere in prestito denaro comporta dei costi.»;
2) al comma 1:
2.1) l'alinea è sostituito dal seguente: «Gli annunci pubblicitari che riportano il tasso d'interesse o altre cifre concernenti qualunque costo del credito indicano le seguenti informazioni di base precisate con l'impiego di un esempio rappresentativo ed espresse, in forma chiara, concisa, evidenziata, facilmente leggibile o chiaramente udibile, a seconda del caso, e adattata ai limiti tecnici del mezzo utilizzato per la pubblicità:»;
2.2) alla lettera a), dopo le parole: «o variabile» sono inserite le seguenti: «ovvero una combinazione dei due tipi»;
2.3) dopo la lettera e) è inserita la seguente:
«e-bis) in caso di credito sotto forma di dilazione di pagamento per l'acquisto di beni o servizi specifici, il prezzo in contanti e l'importo degli eventuali pagamenti anticipati;»;
3) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. È vietata la pubblicità dei prodotti di credito che:
a) incoraggia i consumatori a chiedere credito suggerendo che il credito migliorerebbe la loro situazione finanziaria;
b) precisa che i contratti di credito in essere o i crediti registrati nelle banche dati hanno un'influenza minima o nulla sulla valutazione di una richiesta di credito;
c) suggerisce falsamente che il credito comporta un aumento delle risorse finanziarie, costituisce un sostituto del risparmio o può migliorare il tenore di vita del consumatore.»;
4) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Il CICR, su proposta della Banca d'Italia, individua:
a) i casi specifici e giustificati in cui è possibile una deroga al comma 1, lettere e-bis) e f);
b) le tipologie di annunci pubblicitari vietati;
c) le caratteristiche delle informazioni da includere negli annunci pubblicitari e le modalità della loro divulgazione.»;
e) dopo l'articolo 123 è inserito il seguente:
«Art. 123 bis. (Informazioni generali). - 1. Il finanziatore o l'intermediario del credito mette a disposizione dei consumatori, in qualsiasi momento, informazioni generali chiare e comprensibili relative ai contratti di credito disponibili, su supporto cartaceo o altro supporto durevole. Presso le proprie dipendenze, il finanziatore o l'intermediario del credito mette a disposizione dei consumatori le informazioni generali almeno su supporto cartaceo.
2. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, precisa il contenuto, i criteri di redazione, le modalità di messa a disposizione delle informazioni generali.»;
f) all'articolo 124:
1) al comma 1, le parole: «al consumatore, prima che egli sia vincolato da un contratto o da un'offerta di credito, le informazioni necessarie» sono sostituite dalle seguenti: «al consumatore le informazioni precontrattuali necessarie»;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite al consumatore in tempo utile prima che egli sia vincolato da un contratto o da un'offerta di credito, anche in caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza. Fermo restando quanto previsto dal primo periodo, qualora tali informazioni siano fornite meno di un giorno prima che il consumatore sia vincolato dal contratto o dall'offerta di credito, il finanziatore o l'intermediario del credito inviano al consumatore un promemoria sulla possibilità di recedere dal contratto di credito e sulla procedura da seguire per il recesso ai sensi dell'articolo 125-ter. Il promemoria è fornito su supporto cartaceo o altro supporto durevole, tra uno e sette giorni dopo la conclusione del contratto o, se del caso, dopo la presentazione dell'offerta vincolante di credito da parte del consumatore.»;
3) al comma 2, le parole: «dal finanziatore o dall'intermediario del credito» sono soppresse:
4) il comma 3 è abrogato;
5) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Su richiesta, il finanziatore o l'intermediario del credito, oltre al modulo di cui al comma 2, forniscono gratuitamente al consumatore copia della bozza del contratto di credito su supporto cartaceo o altro supporto durevole, a condizione che il finanziatore, al momento della richiesta, intenda procedere alla conclusione del contratto di credito con il consumatore.»;
6) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore o l'intermediario del credito forniscono al consumatore chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito e i servizi accessori proposti siano adatti alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria.»;
7) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. I fornitori di beni o prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito a titolo accessorio non sono tenuti a osservare gli obblighi di informativa precontrattuale previsti dai commi 1, 1-bis, 2 e 4. Il finanziatore o l'intermediario del credito assicura che il consumatore riceva comunque le informazioni precontrattuali contemplate dai commi 1, 1-bis, 2 e 4.»;
8) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Fatto salvo quanto previsto dal
9) al comma 7, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
«b) il contenuto, le modalità e la portata dei chiarimenti adeguati da fornire al consumatore ai sensi del comma 5, anche in caso di contratti conclusi congiuntamente;
c) gli obblighi specifici o derogatori da osservare nei casi di: comunicazioni mediante telefonia vocale; dilazioni di pagamento e altre modalità agevolate di rimborso di un credito preesistente, concordate tra le parti a seguito di un inadempimento o probabile inadempimento del consumatore; offerta attraverso intermediari del credito che operano a titolo accessorio.»;
g) dopo l'articolo 124 sono inseriti i seguenti:
«Art. 124.1 (Concessione non sollecitata di credito, consenso desunto e pratiche di commercializzazione abbinata). - 1. È vietata ogni concessione di credito al consumatore senza previa richiesta ed esplicito consenso di questo.
2. Il finanziatore o l'intermediario del credito non possono desumere il consenso del consumatore alla conclusione del contratto di credito o all'acquisto di servizi accessori presentati tramite l'utilizzo di opzioni predefinite, incluse le caselle preselezionate.
3. Il consenso del consumatore alla conclusione del contratto di credito o all'acquisto di servizi accessori presentati mediante caselle è dato tramite un'azione positiva univoca con cui il consumatore fornisce un'indicazione libera, specifica, informata e inequivocabile del suo assenso in relazione al contenuto e alla sostanza associati alle caselle.
4. Si applica quanto stabilito dall'articolo 120-octiesdecies.
Art. 124.2 (Servizi di consulenza). - 1. Il servizio di consulenza è riservato ai finanziatori e agli intermediari del credito.
2. Il servizio di consulenza può essere qualificato come indipendente solo se è reso dai consulenti di cui all'articolo 128-sexies, comma 2-bis.
3. Nello svolgimento del servizio di consulenza i finanziatori o gli intermediari del credito:
a) agiscono nel migliore interesse del consumatore;
b) acquisiscono informazioni aggiornate sulla situazione finanziaria, sugli obiettivi e sulle preferenze del consumatore;
c) forniscono al consumatore una raccomandazione in merito a una o più operazioni relative a contratti di credito, adeguata rispetto ai suoi bisogni e alla sua situazione personale e finanziaria; la raccomandazione, fornita in forma cartacea o su altro supporto durevole scelto dal consumatore e specificato nel contratto per la prestazione di servizi di consulenza, tiene conto di ipotesi ragionevoli circa i rischi per la situazione finanziaria del consumatore per tutta la durata del contratto di credito raccomandato;
d) prendono in considerazione, ai fini della raccomandazione, un numero sufficientemente ampio di contratti di credito nell'ambito della gamma di prodotti da essi offerti o, nel caso dei mediatori creditizi, un numero sufficientemente ampio di contratti di credito disponibili sul mercato.
4. Prima della prestazione di servizi di consulenza, il finanziatore o l'intermediario del credito forniscono al consumatore le seguenti informazioni su supporto cartaceo o su altro supporto durevole scelto dal consumatore:
a) l'indicazione se la raccomandazione sarà basata solo sulla propria gamma di prodotti o su un'ampia gamma di prodotti fra quelli reperibili sul mercato;
b) se del caso, il compenso dovuto dal consumatore per i servizi di consulenza o, qualora al momento dell'informativa l'importo non possa essere definito, il metodo utilizzato per calcolarlo.
5. Le informazioni previste al comma 4 possono essere fornite al consumatore in un allegato al documento di cui all'articolo 124, comma 2.
6. Nella prestazione del servizio di consulenza, il finanziatore o l'intermediario del credito avvisano il consumatore quando, tenuto conto della sua situazione finanziaria, un contratto di credito può comportare un rischio specifico a suo carico.».
h) all'articolo 124-bis:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore svolge una valutazione approfondita del merito creditizio del consumatore. Ferme le finalità di sana e prudente gestione previste dalla normativa prudenziale ove applicabile ai finanziatori, il finanziatore effettua la valutazione anche nell'interesse del consumatore, per evitare pratiche irresponsabili in materia di concessioni di prestiti e sovraindebitamento, e tiene conto dei fattori pertinenti per verificare le prospettive di adempimento da parte del consumatore degli obblighi stabiliti dal contratto di credito.»;
2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. La valutazione del merito creditizio è effettuata sulla base delle informazioni sulla situazione economica e finanziaria del consumatore necessarie e proporzionate rispetto alla natura, alla durata, al valore e ai rischi del credito per il consumatore e che non includono le categorie particolari di dati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del
1-ter. Fermo restando quanto previsto dalla normativa prudenziale applicabile ai finanziatori, i finanziatori elaborano, documentano e tengono aggiornate le proprie procedure per la valutazione del merito creditizio e documentano e tengono aggiornate le informazioni di cui al comma 1-bis anche ai fini del presente articolo.
1-quater. Il finanziatore eroga il credito al consumatore solo quando i risultati della valutazione del merito creditizio indicano che gli obblighi derivanti dal contratto di credito saranno verosimilmente adempiuti secondo le modalità prescritte dal medesimo contratto, tenendo conto dei fattori pertinenti di cui al comma 1.
1-quinquies. La circostanza che la valutazione del merito creditizio non sia stata effettuata correttamente non può costituire motivo per l'adozione di modifiche unilaterali svantaggiose per il consumatore ovvero per la risoluzione del contratto di credito da parte del finanziatore, salvo che il consumatore abbia intenzionalmente omesso di fornire le informazioni previste dal comma 1-bis o abbia fornito informazioni false.»;
3) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Se le parti convengono di modificare l'importo totale del credito dopo la conclusione del contratto di credito, il finanziatore svolge una nuova valutazione del merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni aggiornate prima di procedere ad un aumento significativo dell'importo totale del credito.»;
4) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Qualora la valutazione del merito creditizio si fondi, anche solo in parte, sul trattamento automatizzato di dati personali del consumatore, questi ha diritto di chiedere e ottenere dal finanziatore l'intervento umano, ossia:
a) chiedere e ottenere dal finanziatore una spiegazione chiara e comprensibile della valutazione del merito creditizio, compresi la logica e i rischi derivanti dal trattamento automatizzato dei dati personali nonchè la rilevanza e gli effetti sulla decisione;
b) esprimere la propria opinione al finanziatore;
c) chiedere un riesame della valutazione del merito creditizio e della decisione relativa alla concessione del credito da parte del finanziatore.
2-ter. Qualora la valutazione del merito creditizio si fondi, anche solo in parte, sul trattamento automatizzato di dati personali del consumatore ad opera di un terzo di cui si avvale il finanziatore, il finanziatore adotta le misure necessarie per acquisire dal terzo tutte le informazioni necessarie ai fini della spiegazione di cui al comma 2-bis, lettera a).
2-quater. Il finanziatore informa il consumatore dei diritti di cui al comma 2-bis prima dell'avvio del trattamento automatizzato dei suoi dati personali su cui si fonderà la valutazione del merito creditizio. Se del caso, il finanziatore informa altresì il consumatore della circostanza che il trattamento automatizzato dei suoi dati personali sarà svolto da un terzo.
2-quinquies. Restano fermi gli ulteriori diritti esercitabili dal consumatore nei confronti del titolare del trattamento automatizzato, ai sensi del
2-sexies. Quando la domanda di credito è respinta, il finanziatore informa il consumatore senza indugio del rifiuto e, se del caso, indirizza il consumatore a servizi di consulenza sul debito facilmente accessibili. Se del caso, informa il consumatore del fatto che la decisione è basata sul trattamento automatizzato di dati, dei suoi diritti ai sensi del comma 2-bis e della procedura per chiedere un riesame della decisione.»;
i) all'articolo 125:
1) al comma 1, la parola: «abilitati» è soppressa;
2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Ai dati di cui al comma 1 hanno accesso solo i finanziatori sottoposti a vigilanza e che osservano pienamente il
1-ter. Fermo restando quanto stabilito dai commi 1 e 1-bis, l'accesso alla centrale dei rischi della Banca d'Italia è consentito ai soggetti indicati dalla Banca d'Italia con proprie disposizioni.
1-quater. Le banche dati contengono almeno informazioni sugli arretrati del consumatore nel rimborso del credito, sul tipo di credito e sull'identità del finanziatore.
1-quinquies. I finanziatori e gli intermediari del credito non trattano ai fini della valutazione del merito creditizio le categorie particolari di dati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del
3) al comma 2, le parole: «consultazione e degli estremi della banca dati» sono sostituite dalle seguenti: «consultazione, degli estremi della banca dati e delle informazioni segnaletiche che lo hanno portato a respingere la richiesta»;
4) al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «I finanziatori informano inoltre il consumatore della registrazione di informazioni negative previste dalla relativa disciplina e dei suoi diritti in conformità del
5) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. I finanziatori assicurano che le informazioni comunicate alle banche dati siano esatte, aggiornate e, in caso di errore, prontamente rettificate.»;
6) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. I gestori di banche dati si dotano di procedure atte a verificare nel continuo che i segnalanti alimentino le banche dati stesse con informazioni aggiornate ed esatte.»;
l) all'articolo 125-bis:
1) al comma 1, dopo le parole: «i contratti di credito» sono inserite le seguenti: «e le loro eventuali modifiche»;
2) al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: «Ai fini dell'applicazione dell'articolo 117, comma 6, si ha riguardo alla difformità tra le clausole contrattuali e i tassi, prezzi e condizioni forniti al consumatore ai sensi dell'articolo 124, comma 2.»
3) al comma 3-ter, dopo le parole: «comunicazione al consumatore» sono inserite le seguenti: «, su supporto cartaceo o altro supporto durevole,»;
4) il comma 3-quater è abrogato;
m) all'articolo 125-ter:
1) al comma 1, il secondo periodo è soppresso;
2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Qualora il consumatore non abbia ricevuto le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all'articolo 125-bis, comma 1, il periodo di recesso scade in ogni caso dodici mesi e quattordici giorni dopo la conclusione del contratto di credito.
1-ter. Il comma 1-bis non si applica se il consumatore non è stato informato dell'esistenza del diritto di recesso e dei termini e delle condizioni per esercitarlo in conformità a quanto previsto ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 1.
1-quater. Nel caso di un contratto di credito collegato per l'acquisto di beni in forza del quale al consumatore sia assicurato un rimborso completo entro un determinato periodo di tempo superiore a quattordici giorni di calendario, a fronte della restituzione dei beni, il diritto di recesso dal contratto di credito è esercitabile entro tale più ampio periodo.»;
3) al comma 2, la lettera a), è sostituita dalla seguente:
«a) ne dà comunicazione al finanziatore inviandogli, prima della scadenza del termine previsto dal comma 1, una comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole, scelto dal consumatore e specificato nel contratto di credito, conformemente a quanto indicato nel contratto ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 1. In caso di contratti a distanza conclusi mediante un'interfaccia online, si applica l'articolo 54-bis del
4) il comma 5 è abrogato;
n) all'articolo 125-quinquies:
1) al comma 1 è anteposto il seguente:
«01. Il contratto di credito collegato si intende risolto di diritto, senza alcuna penalità, nel caso in cui il consumatore eserciti il diritto di recesso da un contratto di fornitura di beni o prestazione di servizi conformemente agli articoli da 52 a 57 del Codice del consumo.»;
2) al comma 1, dopo le parole: «da parte del fornitore dei beni o» è inserita la seguente: «prestatore», dopo le parole: «costituzione in mora del fornitore» sono inserite le seguenti: «o prestatore» e dopo le parole: «al contratto di fornitura di beni o» sono inserite le seguenti: «prestazione di»;
3) al comma 2:
3.1) al secondo periodo, dopo le parole: «versato al fornitore dei beni o» è inserita la seguente: «prestatore»;
3.2) al terzo periodo, dopo le parole: «nei confronti del fornitore» sono inserite le seguenti: «o prestatore»;
4) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «del fornitore dei beni o» è inserita la seguente: «prestatore» e dopo le parole: «dei servizi» è inserita la seguente: «inadempiente»;
o) all'articolo 125-sexies:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto a una riduzione del costo totale del credito per la restante durata del contratto. Nel calcolare tale riduzione devono essere presi in considerazione tutti i costi posti a carico del consumatore dal finanziatore.»;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. La riduzione del costo totale del credito è proporzionata alla durata residua del contratto di credito e comprende anche i costi che non dipendono dalla durata di tale contratto di credito, inclusi quelli relativi ad attività pienamente esaurite all'atto della concessione del credito, e le spese addebitate dal finanziatore a favore di un terzo. Sono escluse dal calcolo della riduzione le imposte e le spese applicate da un terzo e pagate direttamente a quest'ultimo dal consumatore e che non dipendono dalla durata del contratto di credito.»;
3) al comma 4:
3.1) al primo periodo, le parole: «del credito» sono soppresse;
3.2) al secondo periodo, le parole: «dell'importo rimborsato in anticipo» sono sostituite dalle seguenti: «dell'importo del credito oggetto del rimborso anticipato»;
p) all'articolo 125-octies:
1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Allo sconfinamento si applicano gli articoli 121, 122, 124.1, comma 1, 124-bis, 125, 125-septies, 125-octies.1, 125-decies, 125-terdecies.»;
2) al comma 2:
2.1) all'alinea, la parola: «creditore» è sostituita dalla seguente: «finanziatore»;
2.2) alla lettera d) il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente: «;»;
2.3) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: «d-bis) la data del rimborso.»;
3) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. In caso di sconfinamento regolare, il finanziatore offre al consumatore servizi di consulenza, laddove disponibili, e lo reindirizza gratuitamente verso servizi di consulenza sul debito.»;
4) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni di attuazione dei commi 2 e 2-bis, in particolare con riferimento:
a) al termine di invio della comunicazione;
b) ai criteri per la determinazione della consistenza e della regolarità dello sconfinamento.»;
q) dopo l'articolo 125-octies è inserito il seguente:
«Art. 125 octies.1 (Riduzione o cancellazione di apertura di credito in conto corrente e sconfinamento). - 1. Il finanziatore comunica al consumatore ogni riduzione o cancellazione della apertura di credito in conto corrente o della possibilità di sconfinamento secondo quanto previsto, rispettivamente, dall'articolo 118 per le modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali e dall'articolo 125-quater, comma 2, lettera a), per il recesso dai contratti di credito a tempo indeterminato.
2. Qualora l'apertura di credito in conto corrente o la possibilità di sconfinamento siano ridotte o cancellate, il finanziatore offre al consumatore, prima dell'avvio di procedure esecutive e senza costi aggiuntivi, la possibilità di rimborsare l'importo effettivamente prelevato nei limiti di tale riduzione o cancellazione. Salvo che il consumatore decida di effettuare il rimborso in anticipo, il rimborso avviene in dodici rate mensili di pari importo, al tasso debitore applicabile all'apertura di credito in conto corrente o allo sconfinamento.»;
r) all'articolo 125-novies, al comma 1, le parole: «in particolare» sono soppresse;
s) all'articolo 125-decies, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il finanziatore adotta procedure per gestire i rapporti con i consumatori in difficoltà nei pagamenti al fine di esercitare, ove opportuno, un ragionevole grado di tolleranza prima dell'avvio di procedimenti esecutivi. La Banca d'Italia adotta disposizioni di attuazione del presente comma, con particolare riguardo agli obblighi informativi e di correttezza del finanziatore, ai casi di eventuale stato di bisogno o di particolare debolezza del consumatore, nonchè alle misure adottabili dal finanziatore, che comprendono la modifica delle condizioni del contratto di credito.»;
t) dopo l'articolo 125-decies sono inseriti i seguenti:
«Art. 125 undecies. (Remunerazioni e requisiti di professionalità). - 1. I finanziatori remunerano il personale e, se del caso, gli intermediari del credito in modo da assicurare il rispetto degli obblighi previsti ai sensi del presente capo.
2. I finanziatori assicurano che il personale abbia un livello di professionalità adeguato per predisporre, offrire e concludere contratti di credito o contratti accessori a quest'ultimo e prestare servizi di consulenza, nonchè in relazione ai diritti dei consumatori in tale ambito.
3. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo, anche individuando le categorie di personale interessate.
Art. 125 duodecies. (Educazione finanziaria). - 1. Con riferimento ai contratti di cui al presente capo, il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria promuove e coordina misure, elaborate dai suoi membri, atte a favorire l'educazione dei consumatori, fornendo informazioni chiare e generali sulla gestione del debito responsabile e sulle procedure per la concessione del credito, anche per mezzo di strumenti digitali.
Art. 125 terdecies. (Servizi di consulenza al debito). - 1. I consumatori che incontrano o potrebbero incontrare difficoltà nel rispettare gli impegni finanziari assunti nell'ambito dei contratti di credito di cui al capo I-bis del presente titolo e al presente capo possono accedere ai servizi di consulenza sul debito di cui all'articolo 121, comma 1, lettera m-quater), erogati dalle fondazioni e associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 15, comma 4 della
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 120-quinquiesdecies e 125-decies, i finanziatori, altresì, indirizzano i consumatori che incontrano difficoltà nel rispettare gli impegni finanziari assunti nell'ambito dei contratti di credito di cui al capo I-bis del presente titolo e al presente capo ai servizi previsti dal comma 1.
3. I servizi di consulenza sul debito sono forniti gratuitamente salvo l'eventuale pagamento di una commissione coerente con le finalità del servizio, secondo parametri pubblicati sul sito internet delle associazioni e fondazioni di cui al comma 1, in ogni caso limitata ai costi operativi effettivamente sostenuti e non già finanziati con risorse pubbliche.
4. Il Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della giustizia, può, con decreto, definire modalità, termini e condizioni per l'erogazione dei medesimi servizi anche da parte dei seguenti soggetti:
a) gli enti del terzo settore iscritti nel registro unico nazionale dal codice del terzo settore di cui al
b) gli operatori in servizi non finanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito iscritti nell'elenco di cui all'articolo 13, commi 1-bis, del
c) le associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 137 del Codice del consumo;
d) gli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui all'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3.»;
u) l'articolo 126 è sostituito dal seguente:
«Art. 126 (Riservatezza delle informazioni). - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze può individuare, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
3. Al titolo VI, capo III del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al
a) dopo l'articolo 127-bis è inserito il seguente:
«Art. 127 ter. (Valutazione del merito creditizio fondata sul trattamento automatizzato di dati personali del cliente). - 1. Quando la valutazione del merito creditizio relativa a un contratto di finanziamento si fonda, anche solo in parte, sul trattamento automatizzato di dati personali del cliente, si applica quanto stabilito dall'articolo 124-bis, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies e 3, anche ai fini dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera b), del
b) all'articolo 128-ter, comma 1, lettera a), le parole: «e ordinare la restituzione» sono sostituite dalle seguenti: «ordinare la restituzione»;
4. Al titolo VI-bis, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al
a) all'articolo 128-quater:
1) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «È agente in attività finanziaria il soggetto che, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal titolo V, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, banche o Poste Italiane o altri soggetti autorizzati o abilitati all'erogazione del credito, presenta o propone ovvero conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, ovvero assiste i consumatori esercitando attività preparatorie o altre attività amministrative precontrattuali per la conclusione di contratti di credito disciplinati ai sensi del titolo VI, capi I-bis e II.»;
2) dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:
«1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 140-bis, non costituisce esercizio di attività di agenzia in attività finanziaria l'attività di mera presentazione, non remunerata, di un consumatore a un soggetto autorizzato o abilitato all'erogazione del credito, a un agente in attività finanziaria o ad un mediatore creditizio, prestata a titolo accessorio, nell'ambito di una prestazione svolta nell'attività commerciale o professionale esercitata in via principale e relativa ai contratti di credito disciplinati ai sensi del titolo VI, capo I-bis e II.»;
b) all'articolo 128-sexies:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. È mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza ovvero tramite canale informatico, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V o altri soggetti autorizzati o abilitati all'erogazione del credito, con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.»;
2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 140-bis, non costituisce esercizio di mediazione creditizia l'attività di mera presentazione, non remunerata, di un consumatore a un soggetto autorizzato o abilitato all'erogazione del credito, a un mediatore creditizio o a un agente in attività finanziaria prestata a titolo accessorio, nell'ambito di una prestazione svolta nell'attività commerciale o professionale esercitata in via principale e relativa ai contratti di credito disciplinati ai sensi del titolo VI, capo I-bis e II.»;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il mediatore creditizio di cui al comma 1 può svolgere esclusivamente l'attività indicata al medesimo comma, nonchè attività connesse o strumentali.»;
c) all'articolo 128-novies:
1) al comma 1, il primo periodo, è sostituito dal seguente: «Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi assicurano e verificano, anche attraverso l'adozione di adeguate procedure interne, che i propri dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono per il contatto con il pubblico, rispettino le norme loro applicabili, ivi incluse le norme del titolo VI e le relative disposizioni attuative in quanto compatibili, possiedano i requisiti di onorabilità e professionalità indicati all'articolo 128-quinquies, lettera c), ad esclusione del superamento dell'apposito esame e all'articolo 128-septies, lettere d) ed e), ad esclusione del superamento dell'apposito esame, curino l'aggiornamento professionale e siano in possesso di una casella di posta elettronica certificata attiva.»;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi rispondono all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del rispetto delle disposizioni di cui al comma 1. A tal fine, segnalano tempestivamente all'Organismo le violazioni da parte dei dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono, delle norme a essi applicabili. L'Organismo può richiedere la trasmissione di informazioni e l'esibizione di documenti, nonchè degli atti che ritiene necessari presso i dipendenti e i collaboratori di cui al comma 1. L'Organismo può, altresì, effettuare ispezioni presso i medesimi soggetti anche avvalendosi della Guardia di finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi. Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi inoltre sono tenuti alla previsione di procedure interne che assicurino l'immediata cessazione del rapporto in caso di gravi o reiterate violazioni, come definite da apposito atto attuativo dell'Organismo, da parte dei dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono, delle norme ad essi applicabili. L'iscritto comunica la cessazione del rapporto per motivi non commerciali all'Organismo che l'annota in apposita sottosezione ad accesso riservato dell'elenco. L'accesso alla sottosezione è riservato ai mediatori creditizi e agli agenti in attività finanziaria. Nei confronti degli iscritti che non ottemperano all'obbligo di comunicazione di cui al presente comma l'Organismo avvia la procedura sanzionatoria ai sensi dell'articolo 128-duodecies.»;
d) all'articolo 128-decies:
1) al comma 1, le parole: «e ai mediatori creditizi» sono sostituite dalle seguenti: «ai mediatori creditizi e ai dipendenti e collaboratori di cui all'articolo 128-novies, comma 3,»;
2) al comma 2:
2.1) al primo periodo, dopo le parole: «propri agenti in attività finanziaria» sono inserite le seguenti: «, anche nel caso in cui si avvalgono di dipendenti e collaboratori»;
2.2) al secondo periodo, le parole: «La Banca d'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «A tal fine, fermi restando i poteri di controllo attribuiti dal presente titolo all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies, la Banca d'Italia»;
3) il comma 5 è abrogato;
e) all'articolo 128-undecies:
1) al comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In aggiunta a quanto previsto dal comma 4-bis e dall'articolo 128-terdecies, comma 4-bis, per le finalità della
2) dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:
«4-ter. Nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo l'Organismo, i componenti dei suoi organi, nonchè i suoi dipendenti rispondono dei danni cagionati da atti, comportamenti o omissioni posti in essere con dolo o colpa grave.»;
f) all'articolo 128-duodecies:
1) al comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente:
«Per l'inosservanza degli obblighi di aggiornamento professionale, la violazione di norme legislative o amministrative che regolano l'attività di agenzia in attività finanziaria o di mediazione creditizia, la mancata o tardiva comunicazione o trasmissione di informazioni o documenti richiesti ivi compreso l'elenco dei dipendenti e collaboratori di cui all'articolo 128-novies, comma 3, la mancata o tardiva vigilanza sui dipendenti e collaboratori di cui all'articolo 128-novies, comma 1, l'ostacolo alle attività ispettive o di controllo ovvero la mancata ottemperanza alle sanzioni irrogate ai sensi del presente comma, l'Organismo applica nei confronti degli iscritti:»;
2) al comma 3, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) mancato pagamento del contributo di iscrizione entro il termine massimo, non superiore a quarantacinque giorni, comunicato dall'Organismo degli agenti e mediatori (OAM) per l'adempimento tardivo, nonchè delle altre somme dovute per l'iscrizione negli elenchi.»;
3) il comma 4, è sostituito dal seguente:
«4. I soggetti cancellati ai sensi del comma 1 possono richiedere una nuova iscrizione o esercitare attività di collaborazione, amministrazione, direzione, controllo oppure di dipendente o collaboratore ai sensi dell'articolo 128-novies, comma 2, presso persone giuridiche iscritte o che presentano domanda di iscrizione purchè siano decorsi cinque anni dalla pubblicazione della cancellazione.»;
4) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Nel caso di persone giuridiche, la disposizione di cui al comma 4 si applica a coloro che svolgono attività di amministrazione, direzione e controllo, quando la cancellazione è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza.»;
5) al comma 5, dopo le parole: «in via cautelare» sono inserite le seguenti: «, nei confronti degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi,»;
6) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. L'Organismo annota negli elenchi i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1, lettere a-bis), b) e c), e del comma 3 e pubblica gli stessi nel proprio bollettino elettronico in seguito al decorso dei termini di impugnazione previsti dalla legge.».
5. All'articolo 144 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al
a) al comma 1:
1) alla lettera b), dopo le parole: «degli articoli 116, 123,» sono inserite le seguenti: «123-bis,»;
2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) inosservanza degli articoli 117, commi 1, 2 e 4, 118, 119, 120, 120-quater, 122-bis, comma 2, 124.1, 124.2, 124-bis, 125, commi 1-quinquies, 2, 3 e 4, 125-bis, commi 1, 2, 3, 3-bis, 3-ter e 4, 125-septies, comma 2, 125-octies, commi 2, 2-bis e 3, 125-octies.1, 125-decies, 125-undecies, 125-terdecies, comma 2, 126, 126-quinquies, comma 2, 126-sexies, 126-septies, 126-quinquiesdecies, 126-octiesdecies, 126-noviesdecies, comma 1, 126-vicies, 126-viciessemel, 126-viciester, 127, comma 01, 127-ter e 128-decies, commi 2 e 2-bis, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie;»;
3) alla lettera e-bis), dopo le parole: «120-undecies,» sono inserite le seguenti: «120-undecies.1, commi 2, 3 e 4,»;
b) al comma 4, lettera a), la parola: «inibitorie» è soppressa.
Art. 2. Modifiche al
1. Al titolo IV, capo II, del
a) all'articolo 12:
1) al comma 1:
1.1) la lettera a), è abrogata;
1.2) alla lettera b), le parole: «promozione e» sono sostituite dalle seguenti: «presentazione o la proposta ovvero»;
1.3) dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) la presentazione o la proposta ovvero la conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento, nonchè di intermediazione nella concessione di prestiti svolta dai fornitori di servizi di crowdfunding alle imprese alle condizioni e nei limiti di cui al
2) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. Non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria la presentazione o la proposta e il collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento da parte dei consulenti finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 31 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al
3) al comma 1-ter, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria la presentazione o la proposta e il collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma da parte degli agenti di assicurazione regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a), del codice delle assicurazioni private di cui al
4) il comma 1-quater è abrogato;
5) al comma 2, dopo le parole: «carattere meramente materiale» sono inserite le seguenti: «, non determini l'insorgere di rapporti di debito o di credito»;
b) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:
«Art. 12 bis. (Registrazione e vigilanza dei fornitori di beni o prestatori di servizi che operano come intermediari del credito o creditori a titolo accessorio). - 1. Non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria nè di mediazione creditizia la presentazione o la proposta ovvero la conclusione da parte di fornitori di beni o prestatori di servizi di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di beni mobili o mobili iscritti in pubblici registri e servizi da essi offerti, sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche, con gli intermediari finanziari previsti dal titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 o altri soggetti autorizzati o abilitati all'erogazione del credito. In tali contratti non sono ricompresi quelli relativi al rilascio di carte di credito.
2. L'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del testo unico di cui al
3. Sono comunicate al registro di cui al comma 2 le informazioni, definite ai sensi del comma 4, riguardanti i fornitori di beni o i prestatori di servizi diversi dalle microimprese e dalle piccole e medie imprese come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, secondo le seguenti modalità:
a) da parte delle banche, degli intermediari finanziari previsti dal titolo V del testo unico di cui al
b) direttamente da parte dei fornitori di beni o prestatori di servizi che, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 122, comma 1, lettere i-bis) e i-ter), del testo unico di cui al
4. L'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del testo unico di cui al
a) la tempestiva annotazione dei dati comunicati dai soggetti tenuti alle comunicazioni di cui al comma 3 e dei relativi aggiornamenti;
b) la chiarezza, la completezza e l'accessibilità dei dati riportati nel registro e nella sezione dedicata di cui al comma 3;
c) il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali di cui al
d) i criteri di determinazione del contributo dovuto, a copertura integrale dei costi di istituzione, sviluppo e gestione del registro e della sezione dedicata, nonchè le modalità e i termini entro cui provvedere al relativo versamento.
5. Ai fornitori di beni o prestatori di servizi di cui al presente articolo si applica, ove compatibile, la disciplina di cui al capo II del titolo VI del testo unico di cui al
6. L'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del testo unico di cui al
7. L'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del testo unico di cui al
8. Nei confronti dei fornitori di beni o prestatori di servizi che si qualificano come microimprese o piccole e medie imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003 e che esercitano le attività previste dal comma 1 o dal comma 3, l'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del testo unico di cui al
a) il richiamo scritto;
b) l'inibizione dalla continuazione dell'attività di cui al presente articolo per un periodo non superiore ai tre mesi;
c) la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 30.000. L'applicazione della sanzione è comunicata alla banca, all'intermediario finanziario o al diverso soggetto autorizzato o abilitato all'erogazione del credito che ha stipulato la convenzione con il soggetto sanzionato.
9. Ai fornitori di servizi o ai prestatori di beni diversi dalle microimprese o piccole e medie imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE non è consentito l'esercizio delle attività previste dai commi 1 e 3 in assenza dell'annotazione nel registro di cui al comma 2.
10. La violazione di cui al comma 9 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000 fino al 10 per cento del fatturato. L'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del testo unico di cui al
11. Nella determinazione delle sanzioni previste dai commi 7, 8 e 10, l'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del testo unico, di cui al
12. I proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie previste dai commi 7, 8 e 10 affluiscono al bilancio dell'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del testo unico di cui al
13. Il mancato versamento dei contributi dovuti all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del testo unico di cui al
c) all'articolo 13:
1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto, sentita la Banca d'Italia, può stabilire gli ulteriori requisiti, condizioni e incompatibilità per lo svolgimento dell'attività di cui agli articoli 120-terdecies, comma 2 e 124.2 comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, definendo anche accorgimenti per assicurare che il servizio di consulenza indipendente svolto dal soggetto iscritto nella sezione speciale dell'elenco dei mediatori creditizi sia prestato in modo effettivamente indipendente e nell'interesse del consumatore.»;
2) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
«1-ter. L'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del testo unico di cui al
a) requisiti di conoscenza e competenza nonchè di aggiornamento professionale degli agenti in attività finanziaria, di coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione presso agenti in attività finanziaria aventi personalità giuridica, dei mediatori creditizi e dei consulenti di cui all'articolo 128-sexies, comma 2-bis, del testo unico di cui al
b) caratteristiche delle politiche di retribuzione e incentivazione del personale e dei collaboratori degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, così che esse favoriscano il rispetto dalla disciplina prevista ai sensi del titolo VI, capi I-bis e II, del medesimo testo unico.»;
3) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Ulteriori requisiti, condizioni e incompatibilità per i soggetti di cui agli articoli 128-quater e 128-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e all'articolo 12-bis».
d) all'articolo 14, comma 2, lettera a), numero 2), dopo le parole: «settore creditizio, finanziario, mobiliare» sono aggiunte le seguenti: «, ivi inclusa l'attività di agente in attività finanziaria di cui all'articolo 128-quater, comma 1, del testo unico di cui al
e) all'articolo 17:
1) al comma 4-bis, la parola: «promotore» è sostituita dalla seguente: «consulente»;
2) dopo il comma 4-quater è inserito il seguente:
«4-quater.1. L'attività di mediazione creditizia è compatibile con la prestazione di servizi di crowdfunding ai sensi del
3) al comma 4-quinquies, la parola: «promotore» è sostituita dalla seguente: «consulente»;
4) il comma 4-septies è abrogato;
f) all'articolo 18, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. I dipendenti e collaboratori di cui all'articolo 128-novies, comma 3, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono tenuti al possesso di una casella di posta elettronica certificata attiva ai fini della comunicazione di cui all'articolo 23.».
2. Al titolo IV, capo III, del
a) all'articolo 20:
1) al comma 1-bis, la parola: «promotori» è sostituita dalla seguente: «consulenti»;
2) il comma 1-quater è abrogato;
3) dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente: «3-ter. I contributi determinati e riscossi dall'Organismo ai sensi dei commi 1, 1-bis, 1-ter, 2 e 3 dovuti in base alla legge per consentire il funzionamento dell'Organismo e lo svolgimento delle attività istituzionali ad esso attribuite, sono esclusi dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).»;
b) all'articolo 21, comma 2, dopo le parole: «soggetti ivi iscritti» sono inserite le seguenti: «e ai dipendenti e collaboratori di cui all'articolo 128-novies, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993,»;
c) all'articolo 23:
1) al comma 3, lettera b), numero 7), dopo le parole: «i nominativi» sono inserite le seguenti: «e gli indirizzi di posta elettronica certificata»;
2) al comma 4, lettera f), dopo le parole: «i nominativi» sono inserite le seguenti: «e gli indirizzi di posta elettronica certificata»;
d) all'articolo 24, comma 5, dopo le parole: «gli standard» sono inserite le seguenti: «e la durata» e le parole: «, di durata complessiva non inferiore a sessanta ore per biennio,» sono soppresse.
Art. 3. Modifiche al
1. All'articolo 144-bis, comma 1, del codice del consumo di cui al
2. All'articolo 28 del
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 183 del codice delle assicurazioni private, di cui al
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L'IVASS può definire il contenuto standard dei contratti di assicurazione la cui sottoscrizione sia necessaria per ottenere il finanziamento, ai fini della valutazione di equivalenza di cui al comma 1.»;
c) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. Nel caso in cui il cliente sottoscriva all'atto della stipula del finanziamento una polizza proposta dai finanziatori o da loro incaricati ha diritto di recedere dalla stessa entro sessanta giorni. In caso di recesso dalla polizza resta valido ed efficace il contratto di finanziamento. Ove la polizza sia necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, il cliente può presentare in sostituzione una polizza dallo stesso autonomamente reperita e stipulata, che offre un livello di garanzia equivalente secondo quanto previsto dal comma 1. I finanziatori o, in alternativa, le compagnie di assicurazione si impegnano ad informare il cliente di quanto sopra stabilito con comunicazione separata rispetto alla documentazione contrattuale.»;
d) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
«2-ter. Il cliente ha il diritto di confrontare le offerte di assicurazione la cui sottoscrizione sia necessaria per ottenere il credito al consumo per almeno tre giorni, senza che le offerte stesse vengano modificate e salvo che richieda la stipula della polizza prima della scadenza del termine, ed è informato di tale diritto in fase precontrattuale da parte dei finanziatori o, in alternativa, delle compagnie di assicurazione.».
3. All'articolo 120-quinquies, comma 3, del codice delle assicurazioni private di cui al
4. Alla
a) all'articolo 2, il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. La Banca d'Italia e la Consob, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, stabiliscono, per le materie di rispettiva competenza, le modalità di attuazione dei commi 1 e 2, eventualmente predisponendo formulari e modelli. Analogo provvedimento è adottato dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.»;
b) all'articolo 5, al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La Banca d'Italia, la Consob e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, vigilano sull'applicazione delle disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 7.».
Art. 4. Disposizioni di attuazione
1. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al
2. I soggetti di cui all'articolo 12-bis, comma 3, del
3. La Banca d'Italia, la Consob e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni adottano le disposizioni di attuazione di cui all'articolo 2, comma 7, della
Art. 5. Clausola di invarianza finanziaria
1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 6. Entrata in vigore e disposizioni transitorie
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, i finanziatori e gli intermediari del credito si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro il 20 novembre 2026 ovvero, se successivo, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'articolo 1 adottate dalla Banca d'Italia. Ai contratti di credito ai consumatori stipulati prima della scadenza di tale termine continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
3. In deroga al comma 2, ai contratti di credito ai consumatori a tempo indeterminato stipulati prima della scadenza del termine di cui al medesimo comma 2 e ancora in essere a tale data si applicano le disposizioni indicate all'articolo 47, terzo comma, della