§ 10.3.287 - D.L. 3 ottobre 2025, n. 146.
Disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonchè di gestione del fenomeno migratorio


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.3 emigrazione e immigrazione
Data:03/10/2025
Numero:146


Sommario
Art. 1.  Disposizioni in materia di nulla osta al lavoro subordinato e di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini dell'autorizzazione all'ingresso di lavoratori stranieri
Art. 2.  Disposizioni di semplificazione e accelerazione dei procedimenti per l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con lavoratori stranieri
Art. 3.  Svolgimento dell'attività lavorativa in attesa della conversione del permesso di soggiorno
Art. 4.  Armonizzazione dei termini e disposizioni sui procedimenti in materia di permessi di soggiorno rilasciati per casi speciali
Art. 5.  Ingressi fuori quota per l'assunzione di lavoratori domestici per l'assistenza di grandi anziani e persone con disabilità
Art. 6.  Programmi di attività di volontariato
Art. 7.  Disposizioni in materia di ricongiungimenti familiari di cittadini stranieri regolarmente presenti nel territorio nazionale
Art. 8.  Stabilizzazione del «Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura» e ampliamento dei partecipanti
Art. 9.  Accesso al Fondo per il contrasto del reclutamento illegale della manodopera straniera
Art. 10.  Misure per il potenziamento tecnico-logistico del punto di crisi di Lampedusa
Art. 11.  Clausola di invarianza finanziaria
Art. 12.  Entrata in vigore


§ 10.3.287 - D.L. 3 ottobre 2025, n. 146. [1]

Disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonchè di gestione del fenomeno migratorio

(G.U. 3 ottobre 2025, n. 230)

 

Art. 1. Disposizioni in materia di nulla osta al lavoro subordinato e di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini dell'autorizzazione all'ingresso di lavoratori stranieri [2]

     1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 22, comma 5, le parole: «dalla presentazione della richiesta» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di imputazione della richiesta alle quote di ingresso di cui all'articolo 21, comma 1, primo periodo»;

     a-bis) all'articolo 22, comma 5-quinquies, primo periodo, le parole: «sette giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici giorni» [3];

     a-ter) all'articolo 22, comma 6, primo periodo, le parole: «otto giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici giorni» [4];

     b) all'articolo 24, comma 2, primo periodo, le parole: «dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di imputazione della richiesta alle quote di ingresso di cui all'articolo 21, comma 1, primo periodo»;

     b-bis) all'articolo 24, comma 11, quarto periodo, le parole: «otto giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici giorni» [5];

     b-ter) all'articolo 24-bis, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     «2-bis. La conferma del nulla osta di cui all'articolo 22, comma 5-quinquies, e la trasmissione dei documenti di cui al medesimo articolo 22, comma 6, e di cui all'articolo 24, commi 3 e 11, possono essere eseguite dal datore di lavoro direttamente o per il tramite dei soggetti abilitati o autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, o delle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, come indicate al comma 1 del presente articolo, ai quali il datore di lavoro conferisce mandato o aderisce» [6];

     c) all'articolo 27, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1.1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al lavoro di cui al comma 1, le amministrazioni effettuano i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni fornite dal datore di lavoro, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.» [7];

     d) all'articolo 27-bis, al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le amministrazioni effettuano i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni fornite dall'organizzazione promotrice del programma di volontariato, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.» [8];

     e) all'articolo 27-ter, al comma 4, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Le amministrazioni effettuano i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni fornite dall'istituto di ricerca, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.» [9];

     f) all'articolo 27-quater, al comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le amministrazioni effettuano i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni fornite dal datore di lavoro, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.» [10];

     g) all'articolo 27-quinquies, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

     «7-bis. Le amministrazioni effettuano i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni fornite dall'entità ospitante, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.» [11];

     h) all'articolo 27-sexies, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

     «4-bis. Le amministrazioni effettuano i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni fornite dall'entità ospitante, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.» [12].

 

     Art. 2. Disposizioni di semplificazione e accelerazione dei procedimenti per l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con lavoratori stranieri

     1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione enorme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 22, dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti:

     «2-bis.1. I datori di lavoro ovvero le organizzazioni dei datori di lavoro di cui all'articolo 24-bis, comma 3, che intendono presentare, nei giorni indicati nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 4, richiesta di nulla osta per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, per gli ingressi previsti dai medesimi decreti, procedono alla precompilazione dei moduli di domanda, tramite il portale informatico messo a disposizione dal Ministero dell'interno. Le amministrazioni effettuano i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni fornite dagli utenti contestualmente all'accesso alla precompilazione, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'Ispettorato nazionale del lavoro può effettuare, anche in via anticipata, le verifiche ispettive di competenza sui moduli di domanda precompilati, resi disponibili dal Ministero dell'interno, ai fini dell'eventuale esclusione dei datori di lavoro o delle organizzazioni dei datori di lavoro di cui all'articolo 24-bis, comma 3, dalla procedura informatica di presentazione della domanda nei giorni indicati nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 4.

     2-bis.2. I datori di lavoro di cui al comma 2-bis.1 possono presentare come utenti privati non più di tre richieste di nulla osta al lavoro subordinato per ciascuna delle annualità di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma. Tale limite non si applica alle richieste presentate tramite le organizzazioni di categoria dei datori di lavoro di cui all'articolo 24-bis nonchè tramite i soggetti abilitati o autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e dalle agenzie di somministrazione di lavoro di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritte nell'albo delle agenzie per il lavoro, istituito ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003, i quali garantiscono che il numero delle richieste di nulla osta al lavoro presentate sia proporzionale al volume degli affari o dei ricavi o compensi dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito, ponderato in funzione del numero dei dipendenti e del settore di attività dell'impresa.» [13];

     a-bis) all'articolo 23, comma 2-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) al terzo periodo, le parole: «ed è corredata della conferma della disponibilità ad assumere da parte del datore di lavoro» sono soppresse;

     2) al sesto periodo, dopo le parole: «le generalità dei partecipanti» sono inserite le seguenti: «e dei datori di lavoro, ove conosciute»;

     3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime finalità di cui al sesto periodo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica, al termine dei corsi, al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le generalità dei datori di lavoro interessati all'assunzione dei partecipanti ai corsi, ove conosciute» [14];

     b) all'articolo 24, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica l'articolo 22, commi 2-bis.1 e 2-bis.2».

     1-bis. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2027, il termine di cui all'articolo 23, comma 2-bis, terzo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è esteso a dodici mesi [15].

 

     Art. 3. Svolgimento dell'attività lavorativa in attesa della conversione del permesso di soggiorno

     1. All'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 9-bis è sostituito dal seguente:

     «9-bis. In attesa del rilascio, del rinnovo o della conversione del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di sessanta giorni di cui al comma 9, lo straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente attività lavorativa, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge, fino a eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio, al rinnovo o alla conversione del permesso di soggiorno. L'attività di lavoro di cui al primo periodo può svolgersi a condizione che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio, di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno e nel rispetto degli altri adempimenti previsti dalla legge.» [16].

 

     Art. 4. Armonizzazione dei termini e disposizioni sui procedimenti in materia di permessi di soggiorno rilasciati per casi speciali [17]

     1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione enorme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 18:

     1) al comma 4, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno» e dopo le parole: «o per il maggior periodo occorrente» sono inserite le seguenti: «per l'inserimento socio-lavorativo o»;

     2) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

     «4-bis. I titolari del permesso di soggiorno di cui al presente articolo possono beneficiare dell'assegno di inclusione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. A essi non si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del medesimo decreto- legge n. 48 del 2023.»;

     b) all'articolo 18-bis, comma 1-bis, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «I titolari del permesso di soggiorno di cui al presente articolo possono beneficiare dell'assegno di inclusione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 maggio 2023, n.48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n.85. A essi non si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge n.48 del 2023.» [18];

     b-bis) all'articolo 18-ter, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, trasmettendo ogni elemento ritenuto utile a sostegno del parere medesimo» [19];

     c) all'articolo 18-ter, comma 3, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno» e dopo le parole: «o per il maggior periodo occorrente» sono inserite le seguenti: «per la conclusione delle misure di inserimento socio-lavorativo o».

     2. All'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, dopo le parole: «presente articolo» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione del comma 3,».

     3. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente di cui all'articolo 13, comma 8, lettera a), del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

 

     Art. 5. Ingressi fuori quota per l'assunzione di lavoratori domestici per l'assistenza di grandi anziani e persone con disabilità

     1. All'articolo 2, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, dopo le parole: «per l'anno 2025» sono inserite le seguenti: «e per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028», dopo le parole: «entro il numero massimo» è inserita la seguente: «annuo» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o a favore di bambini dalla nascita fino a sei anni di età» [20].

 

     Art. 6. Programmi di attività di volontariato

     1. All'articolo 27-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. L'ingresso di stranieri ammessi a partecipare a programmi di attività di volontariato di interesse generale e di utilità sociale, ai sensi del presente testo unico, avviene nell'ambito del contingente triennale stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore, di cui all'articolo 59 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.».

 

     Art. 7. Disposizioni in materia di ricongiungimenti familiari di cittadini stranieri regolarmente presenti nel territorio nazionale

     1. All'articolo 29, comma 8, del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centocinquanta giorni».

 

     Art. 8. Stabilizzazione del «Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura» e ampliamento dei partecipanti [21]

     1. All'articolo 25-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, dopo le parole: «nonchè delle organizzazioni del Terzo settore» sono aggiunte le seguenti: «e degli enti religiosi civilmente riconosciuti» [22];

     b) il comma 3 è abrogato.

 

     Art. 9. Accesso al Fondo per il contrasto del reclutamento illegale della manodopera straniera

     1. All'articolo 1, comma 889, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «autorizzati all'esercizio dell'attività di agenzia per il lavoro, titolari di piattaforme telematiche dedicate all'incontro tra domanda e offerta di lavoro da parte di lavoratori stranieri, regolarmente accreditate presso la società Sviluppo Lavoro Italia Spa» sono sostituite dalle seguenti: «autorizzati come agenzie per il lavoro o autorizzati all'attività d'intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, o accreditati dalle regioni all'erogazione di servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150».

 

     Art. 10. Misure per il potenziamento tecnico-logistico del punto di crisi di Lampedusa

     1. All'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, le parole: «Fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2027» [23].

 

     Art. 11. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente [24].

 

     Art. 12. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

 

 

Decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146. (TESTO ORIGINALE)

Disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonchè di gestione del fenomeno migratorio

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15;

     Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.»;

     Visto il decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;

     Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025;

     Visto il decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50;

     Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di intervenire sulla disciplina dell'immigrazione e della condizione dello straniero, con particolare riferimento alla disciplina del rapporto di lavoro dello straniero, anche in relazione al settore dell'assistenza familiare o sociosanitaria per l'assistenza di persone con disabilità o grandi anziane;

     Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessità e urgenza di incrementare l'azione di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura, oltre che al reclutamento illegale di manodopera straniera;

     Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 4 settembre e del 2 ottobre 2025;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del turismo e dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto-legge:

 

     Art. 1. Disposizioni in materia di nulla osta al lavoro subordinato e di controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite ai fini dell'autorizzazione all'ingresso di lavoratori stranieri

     1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 22, comma 5, le parole: «dalla presentazione della richiesta» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di imputazione della richiesta alle quote di ingresso di cui all'articolo 21, comma 1, primo periodo»;

     b) all'articolo 24, comma 2, primo periodo, le parole: «dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di imputazione della richiesta alle quote di ingresso di cui all'articolo 21, comma 1, primo periodo»;

     c) all'articolo 27, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1.1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al lavoro di cui al comma 1, le amministrazioni effettuano i controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dal datore di lavoro, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;

     d) all'articolo 27-bis, al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le amministrazioni effettuano i controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dall'organizzazione promotrice del programma di volontariato, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;

     e) all'articolo 27-ter, al comma 4, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Le amministrazioni effettuano i controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dall'istituto di ricerca, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;

     f) all'articolo 27-quater, al comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le amministrazioni effettuano i controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dal datore di lavoro, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;

     g) all'articolo 27-quinquies, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

     «7-bis. Le amministrazioni effettuano i controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dall'entità ospitante, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;

     h) all'articolo 27-sexies, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

     «4-bis. Le amministrazioni effettuano i controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dall'entità ospitante, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».

 

     Art. 2. Disposizioni di semplificazione e accelerazione dei procedimenti per l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con lavoratori stranieri

     1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 22, dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti:

     «2-bis.1. I datori di lavoro, ovvero le organizzazioni dei datori di lavoro di cui all'articolo 24-bis, comma 3, che intendono presentare, nei giorni indicati nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 4, richiesta di nulla osta per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, per gli ingressi previsti dai medesimi decreti, procedono alla precompilazione dei moduli di domanda, tramite il portale informatico messo a disposizione dal Ministero dell'interno. Le amministrazioni effettuano i controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dagli utenti contestualmente all'accesso alla precompilazione, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

     2-bis.2. I datori di lavoro di cui al comma 2-bis.1 possono presentare come utenti privati fino a un massimo di tre richieste di nulla osta al lavoro subordinato per ciascuna delle annualità di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma. Tale limite non si applica alle richieste presentate tramite le organizzazioni datoriali di categoria di cui all'articolo 24-bis, nonchè tramite i soggetti abilitati o autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, i quali garantiscono che il numero delle richieste di nulla osta al lavoro presentate sia proporzionale al volume di affari o ai ricavi o compensi dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito, ponderato in funzione del numero dei dipendenti e del settore di attività dell'impresa.»;

     b) all'articolo 24, comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica l'articolo 22, commi 2-bis.1 e 2-bis.2».

 

     Art. 3. Svolgimento dell'attività lavorativa in attesa della conversione del permesso di soggiorno

     1. All'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 9-bis è sostituito dal seguente:

     «9-bis. In attesa del rilascio, del rinnovo o della conversione del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di sessanta giorni di cui al comma 9, lo straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente attività lavorativa, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge, fino a eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio, al rinnovo o alla conversione del permesso di soggiorno. L'attività di lavoro di cui al primo periodo può svolgersi a condizione che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio, di rinnovo o di conversione del permesso e nel rispetto degli altri adempimenti previsti dalla legge.».

 

     Art. 4. Armonizzazione dei termini in materia di permessi rilasciati per casi speciali

     1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 18:

     1) al comma 4, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno» e dopo le parole: «o per il maggior periodo occorrente» sono inserite le seguenti: «per l'inserimento socio-lavorativo o»;

     2) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

     «4-bis. I titolari del permesso di soggiorno di cui al presente articolo possono beneficiare dell'assegno di inclusione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. A essi non si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge n. 48 del 2023.»;

     b) all'articolo 18-bis, comma 1-bis, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «I titolari del permesso di soggiorno di cui al presente articolo possono beneficiare dell'assegno di inclusione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. A essi non si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge n. 48 del 2023.»;

     c) all'articolo 18-ter, comma 3, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno» e dopo le parole: «o per il maggior periodo occorrente» sono inserite le seguenti: «per la conclusione delle misure di inserimento socio-lavorativo o».

     2. All'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, dopo le parole: «presente articolo» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione del comma 3,».

     3. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente di cui all'articolo 13, comma 8, lettera a), del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

 

     Art. 5. Ingressi fuori quota per l'assunzione di lavoratori domestici per l'assistenza di grandi anziani e persone con disabilità

     1. All'articolo 2, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, dopo le parole: «per l'anno 2025» sono inserite le seguenti: «e per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028» e dopo le parole: «entro il numero massimo» è inserita la seguente: «annuo».

 

     Art. 6. Programmi di attività di volontariato

     1. All'articolo 27-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. L'ingresso di stranieri ammessi a partecipare a programmi di attività di volontariato di interesse generale e di utilità sociale, ai sensi del presente testo unico, avviene nell'ambito del contingente triennale stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore, di cui all'articolo 59 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.».

 

     Art. 7. Disposizioni in materia di ricongiungimenti familiari di cittadini stranieri regolarmente presenti nel territorio nazionale

     1. All'articolo 29, comma 8, del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centocinquanta giorni».

 

     Art. 8. Proroga del «Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura» e ampliamento dei partecipanti

     1. All'articolo 25-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, dopo le parole: «nonchè delle organizzazioni del Terzo settore» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e degli enti religiosi civilmente riconosciuti»;

     b) il comma 3 è abrogato.

 

     Art. 9. Accesso al Fondo per il contrasto del reclutamento illegale della manodopera straniera

     1. All'articolo 1, comma 889, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «autorizzati all'esercizio dell'attività di agenzia per il lavoro, titolari di piattaforme telematiche dedicate all'incontro tra domanda e offerta di lavoro da parte di lavoratori stranieri, regolarmente accreditate presso la società Sviluppo Lavoro Italia Spa» sono sostituite dalle seguenti: «autorizzati come agenzie per il lavoro o autorizzati all'attività d'intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, o accreditati dalle regioni all'erogazione di servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150».

 

     Art. 10. Misure per il potenziamento tecnico-logistico del punto di crisi di Lampedusa

     1. All'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, le parole «Fino al 31 dicembre 2025», sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2027».

 

     Art. 11. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

 

     Art. 12. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 1 dicembre 2025, n. 179.

[2] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.

[3] Lettera inserita dalla L. di conversione.

[4] Lettera inserita dalla L. di conversione.

[5] Lettera inserita dalla L. di conversione.

[6] Lettera inserita dalla L. di conversione.

[7] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[8] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[9] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[10] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[11] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[12] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[13] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[14] Lettera inserita dalla L. di conversione.

[15] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[16] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[17] Rubrica così sostituita dalla L. di conversione.

[18] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[19] Lettera inserita dalla L. di conversione.

[20] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[21] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.

[22] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[23] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[24] Comma così modificato dalla L. di conversione.