Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.3 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 12/08/2025 |
Numero: | 29 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni in materia di protezione civile. |
Art. 2. Spese gestione impianti di dissalazione. |
Art. 3. Interventi sulle dighe. |
Art. 4. Contributi ai comuni per gli extra costi nel settore dei rifiuti. |
Art. 5. Interventi contro la povertà e l'esclusione sociale. |
Art. 6. Sistemi di videosorveglianza urbana. |
Art. 7. Interventi di manutenzione straordinaria di strade provinciali. |
Art. 8. Contributo straordinario per l'acquisto di scuolabus. |
Art. 9. Liste di attesa del Servizio sanitario regionale e rapporti con le strutture accreditate. |
Art. 10. Rifinanziamento leggi di spesa. |
Art. 11. Norma finanziaria. |
Art. 12. Variazioni al bilancio della Regione. |
Art. 13. Entrata in vigore. |
§ 5.3.560 - L.R. 12 agosto 2025, n. 29.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027. Disposizioni finanziarie varie.
(G.U.R. 14 agosto 2025, n. 36 - S.O. n. 1)
Art. 1. Disposizioni in materia di protezione civile.
1. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 dell'articolo 12 della
2. Il Ragioniere generale è autorizzato ad effettuare con decreto le variazioni di bilancio occorrenti per iscrivere le somme del fondo di cui al comma 1 ai pertinenti capitoli di spesa.
Art. 2. Spese gestione impianti di dissalazione.
1. Per far fronte alle spese per la gestione degli impianti di dissalazione nei comuni di Trapani, Gela e Porto Empedocle, è autorizzata la spesa complessiva di 9.900 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2025, di 25.300 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2026 e di 32.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2027.
2. Per gli esercizi finanziari successivi al triennio 2025-2027 la spesa annua è determinata con la legge di bilancio nell'importo massimo di 32.000 migliaia di euro (Missione 9, Programma 4), previa verifica dell'analisi e dell'ottimizzazione dei costi di gestione degli impianti di cui al comma 1, in conformità ai principi di efficienza ed economicità.
Art. 3. Interventi sulle dighe.
1. Al fine di consentire la progettazione di interventi sulle dighe, necessari per fronteggiare l'emergenza idrica, è autorizzata la spesa complessiva di euro 6.280.480,00, di cui euro 1.845.000,00 per l'esercizio finanziario 2025 ed euro 4.435.480,00 per l'esercizio finanziario 2026 (Missione 9, Programma 4), da destinare al finanziamento dei seguenti interventi:
DESCRIZIONE INTERVENTO |
2025 |
2026 |
1. Realizzazione del collegamento acquedottistico tra le dighe Villarosa e la diga Olivo |
euro 500.000,00 |
euro 2.235.600,00 |
2. Rifacimento dell'interconnessione acquedottistica tra le dighe Disueri e Cimia |
euro 470.000,00 |
euro 708.700,00 |
3. Interventi di manutenzione straordinaria degli scarichi profondi e di superficie, di adeguamento del franco idraulico e di adeguamento sismico della diga Comunelli |
euro 425.000,00 |
euro 425.000,00 |
4. Ripristino dell'interconnessione acquedottistica tra l'invaso Ancipa e l'invaso Pozzillo |
euro 450.000,00 |
euro 1.066.180,00 |
2. L'Assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità presenta, con cadenza semestrale, alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana una relazione sullo stato di avanzamento.
Art. 4. Contributi ai comuni per gli extra costi nel settore dei rifiuti.
1. Per le finalità di cui all'articolo 10 della
2. Al fine di supportare la finanza pubblica delle amministrazioni comunali, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2025, la spesa di 20.000 migliaia di euro (Missione 9, Programma 3), da ripartire in favore dei comuni che hanno raggiunto, nell'anno 2024, una percentuale di raccolta differenziata non inferiore al 60 per cento, a titolo di contributo per i maggiori costi sostenuti nel settore dei rifiuti, secondo i criteri di riparto di cui al comma 20 dell'articolo 2 della
Art. 5. Interventi contro la povertà e l'esclusione sociale.
1. Per le finalità di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della
Art. 6. Sistemi di videosorveglianza urbana.
1. Il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti è autorizzato a finanziare i comuni, per l'esercizio finanziario 2025, previo avviso pubblico, per interventi di investimento per progetti di videosorveglianza urbana per un importo massimo per singolo intervento non superiore a150 migliaia di euro, da destinare prioritariamente alle aree del territorio attualmente prive, in tutto o in parte, di sistemi di presidio e controllo.
2. L'avviso pubblico di cui al comma 1 deve prevedere premialità per i comuni che nel corso degli anni 2024 e 2025 non sono risultati destinatari di altri finanziamenti per le medesime finalità.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 15.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2025 (Missione 8, Programma 1).
Art. 7. Interventi di manutenzione straordinaria di strade provinciali.
1. Il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti è autorizzato a finanziare in favore dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane interventi di manutenzione straordinaria di strade provinciali, con priorità per le strade di collegamento tra comuni appartenenti alle Aree interne (SNAI), relativi a progetti che siano immediatamente cantierabili al momento della richiesta di finanziamento, garantendo prioritariamente una distribuzione indicativa delle risorse tra i nove ambiti provinciali che tenga in considerazione la popolazione residente e l'estensione chilometrica della rete viaria provinciale di ciascun ambito. L'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità ogni sei mesi presenta alla competente Commissione dell'Assemblea regionale siciliana una relazione con l'elenco degli interventi finanziati.
2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 55.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2025 (Missione 10, Programma 5).
Art. 8. Contributo straordinario per l'acquisto di scuolabus.
1. Per le finalità di cui al comma 3 dell'articolo 11 della
Art. 9. Liste di attesa del Servizio sanitario regionale e rapporti con le strutture accreditate.
1. I dirigenti medici e il personale sanitario e tecnico delle aziende sanitarie ed ospedaliere e degli enti sanitari pubblici del Servizio sanitario regionale, che svolgono la propria attività lavorativa presso le medesime aziende, possono essere autorizzati allo svolgimento di prestazioni finalizzate all'abbattimento delle liste di attesa in relazione agli indirizzi regionali ed in linea con il relativo piano dell'azienda di appartenenza, in quanto approvato dall'Assessorato regionale della salute nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3. Previa verifica della disponibilità delle strutture ospedaliere, al fine di abbattere i tempi delle liste d'attesa e di garantire il costante e corretto funzionamento dei macchinari, le strutture ospedaliere possono erogare visite ed esami diagnostici nei giorni festivi nonché nei giorni feriali nelle ore notturne. L'Assessore regionale per la salute presenta all'Assemblea regionale siciliana una relazione semestrale relativa ai risultati conseguiti.
2. Al fine di valorizzare le specifiche peculiarità delle prestazioni effettuate ai sensi del comma 1, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11 del
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa per il riconoscimento delle tariffe di cui al comma 2, sia per i dirigenti medici che per il personale sanitario e tecnico, di 60.000 migliaia di euro, di cui 40.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2025, 10.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2026 e 10.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2027 (Missione 13, Programma 7).
4. L'Assessorato regionale della salute monitora e aggiorna costantemente le attività sviluppate ai sensi del presente articolo al fine di consentire il regolare governo delle liste di attesa e riferisce, presentando un'apposita relazione alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana entro il 30 aprile di ogni anno, fornendo i dati delle liste di attesa aggregati su base regionale e per provincia.
5. Il comma 16 dell'articolo 28 della
6. Le aziende del Servizio sanitario regionale (ASP, AO, AOUP, ARNAS, IRCCS di diritto pubblico), nell'ambito delle risorse assegnate o accantonate per specifiche finalità di recupero delle liste di attesa, regolamentano l'utilizzo delle stesse per interventi finalizzati alla riduzione dei tempi di attesa, dando priorità alle prestazioni critiche con tempi di attesa maggiore, a quelle con tecnologie a elevato "tempo macchina" e a quelle rivolte a soggetti fragili, tra cui pazienti oncologici, oncoematologici, cronici complessi e con disabilità, minori, donne in gravidanza e persone con vulnerabilità socio-economica.
Art. 10. Rifinanziamento leggi di spesa.
1. Alla tabella 1 di cui al comma 2 dell'articolo 20 della
(Omissis)
Art. 11. Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni della presente legge, pari a complessivi euro 418.910.626,57 per l'esercizio finanziario 2025, di cui euro 339.129.555,23 per le autorizzazioni di spesa della presente legge ed euro 79.781.071,34 per l'incremento del "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - spese correnti" (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704), euro 64.999.009,54 per l'esercizio finanziario 2026 ed euro 68.959.477,27 per l'esercizio finanziario 2027, si provvede:
a) per l'esercizio finanziario 2025 mediante l'incremento delle entrate di cui alla Tabella "A" annessa alla presente legge, per un importo pari ad euro 418.910.626,57;
b) per l'esercizio finanziario 2026 mediante riduzione per l'importo di euro 64.999.009,54 dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 20 della
c) per l'esercizio finanziario 2027 mediante riduzione per l'importo di euro 68.959.477,27 dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 20 della
Art. 12. Variazioni al bilancio della Regione.
1. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabella "A" e tabella "B", comprensive di quelle discendenti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge.
Art. 13. Entrata in vigore.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Allegato
(Omissis)