§ 4.5.106 - L.R. 14 luglio 2025, n. 20.
Norme straordinarie per il superamento dell'emergenza idrica.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 ambiente
Data:14/07/2025
Numero:20


Sommario
Art. 1.  Integrazioni all'articolo 19 della legge regionale n. 19 del 2006 in materia di funzioni dell'ENAS.
Art. 2.  Integrazione all'articolo 19-bis della legge regionale n. 19 del 2006 in materia di organo di governo dell'ENAS.
Art. 3.  Disposizioni inerenti al personale di ENAS.
Art. 4.  Modifiche all'articolo 7 (Disposizioni in materia di lavori pubblici e sistema idrico) della legge regionale n. 12 del 2025.
Art. 5.  Risorse per il superamento della crisi idrica nel nord-ovest della Sardegna.
Art. 6.  Norma finanziaria.
Art. 7.  Entrata in vigore.


§ 4.5.106 - L.R. 14 luglio 2025, n. 20.

Norme straordinarie per il superamento dell'emergenza idrica.

(B.U. 17 luglio 2025, n. 39)

 

Art. 1. Integrazioni all'articolo 19 della legge regionale n. 19 del 2006 in materia di funzioni dell'ENAS.

1. Al fine di potenziare le attività dell'Ente acque della Sardegna (ENAS) nell'ambito delle attività di protezione civile connesse con le emergenze derivanti dalle crisi idriche, dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici), e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunta la seguente:

"e-bis) la collaborazione, in qualità di struttura operativa di protezione civile, nella gestione dei rischi connessi alle grandi dighe e nella realizzazione degli interventi provvisionali e urgenti nell'ambito delle emergenze derivanti da situazioni di criticità per deficit idrico.".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale n. 19 del 2006, e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Le assunzioni agli impieghi nell'ENAS avvengono nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 52 della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni. Il personale di cui alle categorie A e B del contratto collettivo regionale di lavoro per i dipendenti della Regione autonoma della Sardegna, a tempo indeterminato e a tempo determinato, è assunto mediante richiesta di avviamento presso i centri per l'impiego competenti per il territorio ove dette figure sono destinate, secondo il piano di fabbisogno del personale, al fine di consentire l'espletamento ottimale dei compiti di protezione civile anche in considerazione della conoscenza puntuale del territorio in cui il personale opera.".

 

     Art. 2. Integrazione all'articolo 19-bis della legge regionale n. 19 del 2006 in materia di organo di governo dell'ENAS.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 19-bis della legge regionale n. 19 del 2006, e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Il compenso annuo spettante all'amministratore unico è pari alla retribuzione tabellare, di posizione e di risultato del direttore generale dell'Ente e grava sul bilancio dell'Ente medesimo.".

 

     Art. 3. Disposizioni inerenti al personale di ENAS.

1. Per l'esecuzione degli ulteriori compiti previsti dalla presente legge, l'ENAS rafforza la propria pianta organica, attraverso la rimodulazione del proprio piano di fabbisogno del personale.

2. Il piano previsto al comma 1 prevede l'inserimento in organico:

a) delle figure professionali necessarie allo svolgimento delle attività connesse con il controllo e la verifica della qualità delle acque;

b) delle figure professionali necessarie alla conduzione degli impianti.

Le figure professionali di cui alle lettere a) e b) sono reclutate con le procedure previste nell'articolo 52 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), e successive modifiche ed integrazioni.

3. Le assunzioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate ai sensi dell'articolo 105, comma 1, della legge regionale 23 ottobre 2023, n. 9 (Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie), e successive modifiche ed integrazioni.

4. Per tali finalità è autorizzata a favore dell'ENAS la somma di euro 1.000.000 per l'anno 2025 e di euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2026 (missione 09 - programma 04 - titolo 1).

 

     Art. 4. Modifiche all'articolo 7 (Disposizioni in materia di lavori pubblici e sistema idrico) della legge regionale n. 12 del 2025.

1. Il comma 15 dell'articolo 7 della legge regionale 8 maggio 2025, n. 12 (Legge di stabilità 2025) è sostituito dal seguente:

"15. Il personale dell'Ente sardo acquedotti e fognature (ESAF) di cui all'articolo 7, comma 4, della legge regionale n. 1 del 2023, in servizio presso Abbanoa spa, reclutato mediante le procedure di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e successive modifiche ed integrazioni, ed in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica corrispondente, transita, a domanda, nei ruoli dell'Ente acque della Sardegna (ENAS). L'inquadramento in ruolo del personale di cui al periodo precedente è autorizzato anche in deroga alle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente.".

 

     Art. 5. Risorse per il superamento della crisi idrica nel nord-ovest della Sardegna.

1. Per l'apprestamento delle opere indifferibili ed urgenti, necessarie al superamento dell'emergenza idrica nel nord-ovest della Sardegna, è autorizzata, per l'anno 2025, a favore di ENAS, la complessiva somma di euro 4.000.000 (missione 09 - programma 04 - titolo 2).

2. Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con apposita deliberazione, ripartisce l'importo di cui al comma 1 fra le opere individuate per il superamento delle criticità, individuando le tempistiche necessarie alla realizzazione delle stesse.

3. Per il parziale ristoro dei maggiori oneri energetici collegati con la crisi idrica, il contributo all'ENAS, per l'anno 2025, è incrementato di euro 4.800.000 (missione 09 - programma 04 - titolo 1).

4. L'ENAS è autorizzato a costituire un fondo, nel proprio bilancio, per gli interventi emergenziali determinati da circostanze impreviste, nel rispetto di quanto disciplinato dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). Per la costituzione della dotazione iniziale del fondo di cui al presente comma è autorizzata in favore di ENAS, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, la spesa di euro 2.800.000 (missione 09 - programma 04 - titolo 2).

 

     Art. 6. Norma finanziaria.

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono pari a complessivi euro 5.800.000 per l'anno 2025, ad euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2026 (missione 09 - programma 04 - titolo 1), e ad euro 4.000.000 per l'anno 2025 e ad euro 2.800.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 (missione 09 - programma 04 - titolo 2).

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede con le seguenti variazioni nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2025-2027:

a) quanto ad euro 1.000.000 per l'anno 2025 e ad euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2026 (missione 09 - programma 04 - titolo 1), relativi all'attuazione dell'articolo 3, per l'anno 2025, mediante pari riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 15, della legge regionale 8 maggio 2025, n. 12 (Legge di stabilità regionale 2025), (missione 09 - programma 04 - titolo 1), e, per gli anni 2026 e 2027, mediante pari riduzione delle somme iscritte, per i medesimi anni, in conto della missione 20, programma 01, titolo 1. A decorrere dall'anno 2028, mediante utilizzo di quota parte disponibile delle entrate spettanti alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e relative norme di attuazione;

b) quanto ad euro 4.000.000 per l'anno 2025 (missione 09 - programma 04 - titolo 2), relativi all'attuazione dell'articolo 5, comma 1, mediante le entrate derivanti dal riversamento di quota parte dell'avanzo libero relativo al rendiconto finanziario 2024 dell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA) ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 23 maggio 2013, n. 12 (Legge finanziaria 2013), e successive modifiche ed integrazioni (titolo 3, tipologia 500);

c) quanto ad euro 4.800.000 per l'anno 2025 (missione 09 - programma 04 - titolo 1), relativi all'attuazione dell'articolo 5, comma 3, mediante pari riduzione delle somme iscritte, per il medesimo anno, in conto della missione 20, programma 01, titolo 1;

d) quanto ad euro 2.800.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 (missione 09 - programma 04 - titolo 2), relativi all'attuazione dell'articolo 5, comma 4, mediante pari riduzione delle somme iscritte, per i medesimi anni, in conto della missione 20, programma 01, titolo 1.

 

     Art. 7. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).