Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.5 ambiente |
Data: | 14/07/2025 |
Numero: | 20 |
Sommario |
Art. 1. Integrazioni all'articolo 19 della legge regionale n. 19 del 2006 in materia di funzioni dell'ENAS. |
Art. 2. Integrazione all'articolo 19-bis della legge regionale n. 19 del 2006 in materia di organo di governo dell'ENAS. |
Art. 3. Disposizioni inerenti al personale di ENAS. |
Art. 4. Modifiche all'articolo 7 (Disposizioni in materia di lavori pubblici e sistema idrico) della legge regionale n. 12 del 2025. |
Art. 5. Risorse per il superamento della crisi idrica nel nord-ovest della Sardegna. |
Art. 6. Norma finanziaria. |
Art. 7. Entrata in vigore. |
§ 4.5.106 - L.R. 14 luglio 2025, n. 20.
Norme straordinarie per il superamento dell'emergenza idrica.
(B.U. 17 luglio 2025, n. 39)
Art. 1. Integrazioni all'articolo 19 della
1. Al fine di potenziare le attività dell'Ente acque della Sardegna (ENAS) nell'ambito delle attività di protezione civile connesse con le emergenze derivanti dalle crisi idriche, dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 19 della
"e-bis) la collaborazione, in qualità di struttura operativa di protezione civile, nella gestione dei rischi connessi alle grandi dighe e nella realizzazione degli interventi provvisionali e urgenti nell'ambito delle emergenze derivanti da situazioni di criticità per deficit idrico.".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 19 della
"1-bis. Le assunzioni agli impieghi nell'ENAS avvengono nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 52 della
Art. 2. Integrazione all'articolo 19-bis della
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 19-bis della
"1-bis. Il compenso annuo spettante all'amministratore unico è pari alla retribuzione tabellare, di posizione e di risultato del direttore generale dell'Ente e grava sul bilancio dell'Ente medesimo.".
Art. 3. Disposizioni inerenti al personale di ENAS.
1. Per l'esecuzione degli ulteriori compiti previsti dalla presente legge, l'ENAS rafforza la propria pianta organica, attraverso la rimodulazione del proprio piano di fabbisogno del personale.
2. Il piano previsto al comma 1 prevede l'inserimento in organico:
a) delle figure professionali necessarie allo svolgimento delle attività connesse con il controllo e la verifica della qualità delle acque;
b) delle figure professionali necessarie alla conduzione degli impianti.
Le figure professionali di cui alle lettere a) e b) sono reclutate con le procedure previste nell'articolo 52 della
3. Le assunzioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate ai sensi dell'articolo 105, comma 1, della
4. Per tali finalità è autorizzata a favore dell'ENAS la somma di euro 1.000.000 per l'anno 2025 e di euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2026 (missione 09 - programma 04 - titolo 1).
Art. 4. Modifiche all'articolo 7 (Disposizioni in materia di lavori pubblici e sistema idrico) della
1. Il comma 15 dell'articolo 7 della
"15. Il personale dell'Ente sardo acquedotti e fognature (ESAF) di cui all'articolo 7, comma 4, della
Art. 5. Risorse per il superamento della crisi idrica nel nord-ovest della Sardegna.
1. Per l'apprestamento delle opere indifferibili ed urgenti, necessarie al superamento dell'emergenza idrica nel nord-ovest della Sardegna, è autorizzata, per l'anno 2025, a favore di ENAS, la complessiva somma di euro 4.000.000 (missione 09 - programma 04 - titolo 2).
2. Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con apposita deliberazione, ripartisce l'importo di cui al comma 1 fra le opere individuate per il superamento delle criticità, individuando le tempistiche necessarie alla realizzazione delle stesse.
3. Per il parziale ristoro dei maggiori oneri energetici collegati con la crisi idrica, il contributo all'ENAS, per l'anno 2025, è incrementato di euro 4.800.000 (missione 09 - programma 04 - titolo 1).
4. L'ENAS è autorizzato a costituire un fondo, nel proprio bilancio, per gli interventi emergenziali determinati da circostanze impreviste, nel rispetto di quanto disciplinato dal
Art. 6. Norma finanziaria.
1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono pari a complessivi euro 5.800.000 per l'anno 2025, ad euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2026 (missione 09 - programma 04 - titolo 1), e ad euro 4.000.000 per l'anno 2025 e ad euro 2.800.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 (missione 09 - programma 04 - titolo 2).
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede con le seguenti variazioni nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2025-2027:
a) quanto ad euro 1.000.000 per l'anno 2025 e ad euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2026 (missione 09 - programma 04 - titolo 1), relativi all'attuazione dell'articolo 3, per l'anno 2025, mediante pari riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 15, della
b) quanto ad euro 4.000.000 per l'anno 2025 (missione 09 - programma 04 - titolo 2), relativi all'attuazione dell'articolo 5, comma 1, mediante le entrate derivanti dal riversamento di quota parte dell'avanzo libero relativo al rendiconto finanziario 2024 dell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA) ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della
c) quanto ad euro 4.800.000 per l'anno 2025 (missione 09 - programma 04 - titolo 1), relativi all'attuazione dell'articolo 5, comma 3, mediante pari riduzione delle somme iscritte, per il medesimo anno, in conto della missione 20, programma 01, titolo 1;
d) quanto ad euro 2.800.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 (missione 09 - programma 04 - titolo 2), relativi all'attuazione dell'articolo 5, comma 4, mediante pari riduzione delle somme iscritte, per i medesimi anni, in conto della missione 20, programma 01, titolo 1.
Art. 7. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).