Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 9. Assicurazioni private |
Capitolo: | 9.2 assicurazioni contro i danni |
Data: | 31/03/2025 |
Numero: | 39 |
Sommario |
Art. 1. Misure urgenti in materia di polizze catastrofali |
Art. 2. Entrata in vigore |
§ 9.2.45 - D.L. 31 marzo 2025, n. 39.
Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali.
(G.U. 31 marzo 2025, n. 75)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la
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Considerato che la disciplina attuativa della disposizione sopra citata è contenuta nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2025, n. 18, concernente «Regolamento recante modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali ai sensi dell'articolo 1, comma 105, della
Considerato che l'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2025, n. 18, prevede che l'adeguamento alle previsioni di legge dei testi di polizza debba avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del precisato decreto;
Considerato l'elevato numero delle imprese obbligate a stipulare il contratto assicurativo obbligatorio, costituite, tra l'altro, per il 95 per cento del totale, da microimprese;
Considerato che il tempo a disposizione delle imprese per la stipula del contratto assicurativo obbligatorio, ove il termine restasse quello del 31 marzo, sarebbe esiguo e tale da non consentire una ponderata comparazione delle offerte presenti sul mercato;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere ad un differimento temporale dei predetti obblighi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2025;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Misure urgenti in materia di polizze catastrofali
1. Il termine previsto all'articolo 1, comma 101, della
a) per le imprese di medie dimensioni, come definite ai sensi della
b) per le piccole e microimprese, come definite ai sensi della
2. Per le imprese di cui al comma 1, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 102, della
3. Il termine di cui all'articolo 1, comma 101, della
Art. 2. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.