| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 51. Giustizia | 
| Capitolo: | 51.4 giustizia ordinaria penale | 
| Data: | 31/03/2025 | 
| Numero: | 47 | 
| Sommario | 
| Art. 1. | 
§ 51.4.213 - L. 31 marzo 2025, n. 47.
Modifiche alla disciplina in materia di durata delle operazioni di intercettazione.
(G.U. 9 aprile 2025, n. 83)
1. All'articolo 267, comma 3, del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a quarantacinque giorni, salvo che l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione».
				     2. All'articolo 13 del 
a) al comma 1, dopo le parole: «articolo 267» sono inserite le seguenti: «, comma 1,»;
b) al comma 2, dopo le parole: «di cui al comma 1,» sono inserite le seguenti: «in deroga a quanto disposto dall'articolo 267, comma 3, del codice di procedura penale,».