Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 51. Giustizia |
Capitolo: | 51.4 giustizia ordinaria penale |
Data: | 10/12/2024 |
Numero: | 198 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto |
Art. 2. Modifiche al codice di procedura penale |
Art. 3. Clausola di invarianza finanziaria |
§ 51.4.212 - D.Lgs. 10 dicembre 2024, n. 198.
Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.
(G.U. 23 dicembre 2024, n. 300)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della
Vista la
Vista la
Vista la
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 settembre 2024;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e viste le osservazioni svolte, che sono state accolte solo in riferimento all'ampliamento del contenuto della norma, ma non all'introduzione di un nuovo apparato sanzionatorio;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 dicembre 2024;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Oggetto
1. Il presente decreto reca disposizioni integrative per il rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza delle persone fisiche sottoposte a indagini o imputate in un procedimento penale in attuazione della
Art. 2. Modifiche al codice di procedura penale
1. All'articolo 114 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole «, fatta eccezione per l'ordinanza indicata dall'articolo 292» sono soppresse;
b) dopo il comma 6-bis, è aggiunto il seguente:
«6-ter. Fermo quanto disposto dal comma 7, è vietata la pubblicazione delle ordinanze che applicano misure cautelari personali fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.».
Art. 3. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal medesimo decreto mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.