Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 39. Elezioni e referendum |
Capitolo: | 39.1 disciplina generale |
Data: | 15/05/2025 |
Numero: | 72 |
Sommario |
Art. 1. |
§ 39.1.119 - L. 15 maggio 2025, n. 72.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025.
(G.U. 17 maggio 2025, n. 113)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 19 MARZO 2025, N. 27
Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
«Art. 1 bis. (Disposizioni per la validità delle elezioni amministrative che si svolgono nell'anno 2025 nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti in caso di ammissione di una sola lista). - 1. Limitatamente all'anno 2025, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 71, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
Art. 1 ter. (Disposizioni urgenti in materia di composizione degli uffici elettorali). - 1. All'articolo 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al
a) alla lettera a), la parola: "settantesimo" è sostituita dalla seguente: "settantacinquesimo";
b) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"f-bis) i dipendenti delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico regionale e locale, di cui al
2. All'articolo 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al
"f-bis) i dipendenti delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico regionale e locale, di cui al
All'articolo 2, dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. Entro centottanta giorni dallo svolgimento delle consultazioni referendarie relative all'anno 2025, il Ministero dell'interno trasmette alle Camere una relazione sui dati rilevati in applicazione della disciplina sperimentale disposta dal presente articolo, con l'indicazione analitica e sintetica dei dati di affluenza alle sezioni elettorali speciali di cui al comma 6 e la valutazione dell'impatto delle misure in termini di maggiore partecipazione elettorale, anche in relazione al connesso impegno organizzativo e finanziario».
Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
«Art. 2 bis. (Modifica alla disciplina in materia di indicazioni di genere nelle liste elettorali). - 1. Al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al
a) all'articolo 5, primo comma:
1) all'alinea, le parole: ", distinte per uomini e donne," sono soppresse;
2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) il cognome e il nome";
b) all'articolo 8, primo comma, le parole: ", distinto per uomini e donne,", ovunque ricorrono, sono soppresse;
c) all'articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Gli elenchi sono formati in duplice copia"».
All'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «55, secondo comma, del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al».