§ 3.1.165 - L.R. 9 aprile 2025, n. 19.
Modifiche ed integrazione alla legge regionale 12 settembre 2000, n. 57 (Usi civici e loro gestione in attuazione della legge n. 1766/1927 e r.d. n. 322/1928)


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e zootecnia
Data:09/04/2025
Numero:19


Sommario
Art. 1.  Modifica all’articolo 1 della legge regionale 12 settembre 2000, n. 57
Art. 2.  Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 12 settembre 2000, n. 57
Art. 3.  Modifica all’articolo 7 della legge regionale 12 settembre 2000, n. 57
Art. 4.  Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 12 settembre 2000, n. 57
Art. 5.  Integrazione all’articolo 9 della legge regionale 12 settembre 2000, n. 57
Art. 6.  Modifica all’articolo 13 della legge regionale 12 settembre 2000, n. 57
Art. 7.  Modifica all’articolo 15 della legge regionale 12 settembre 2000, n. 57
Art. 8.  Modifiche all’articolo 19 della legge regionale 12 settembre 2000, n. 57
Art. 9.  Neutralità finanziaria
Art. 10.  Entrata in vigore


§ 3.1.165 - L.R. 9 aprile 2025, n. 19.

Modifiche ed integrazione alla legge regionale 12 settembre 2000, n. 57 (Usi civici e loro gestione in attuazione della legge n. 1766/1927 e r.d. n. 322/1928)

(B.U. 9 aprile 2025, n. 18 Speciale)

 

Art. 1. Modifica all’articolo 1 della legge regionale 12 settembre 2000, n. 57

1. Il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale n. 57 del 2000 è così sostituito:

“1. Sono beni civici le terre di appartenenza di comunità di abitanti ora riunite in comuni, o frazioni già comunità autonome, con le loro pertinenze. Appartengono, altresì, alle predette comunità i beni loro assegnati con procedimenti amministrativi o giudiziari in applicazione della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del R.D. 26 febbraio 1928, n. 332.”.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale n. 57 del 2000 è inserito il seguente comma:

“1 bis. Le modifiche e le operazioni sui beni civici devono avvenire nel rispetto del principio di tutela ambientale e sociale, garantendo che la loro gestione favorisca lo sviluppo sostenibile e l’interesse collettivo.”.

 

     Art. 2. Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 12 settembre 2000, n. 57

1. Al comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale n. 57 del 2000 le parole: “Gli usi civici e” sono soppresse.

2. Il comma 6 dell’articolo 5 della legge regionale n. 57 del 2000 è abrogato.

3. Il comma 8 dell’articolo 5 della legge regionale n. 57 del 2000 è così sostituito:

“8. Il valore delle aree nella piena disponibilità del demanio civico comunale oggetto di alienazione è pari al valore venale.”.

 

     Art. 3. Modifica all’articolo 7 della legge regionale 12 settembre 2000, n. 57

1. Al comma 1 bis dell’articolo 7 della legge regionale n. 57 del 2000 dopo le parole: “agro-silvo-pastorale” sono aggiunte le seguenti parole: “ovvero che l’abbiano persa a seguito di nuova pianificazione territoriale comunale (P.R.G.) e che siano, pertanto, in regola con lo strumento urbanistico.”.

 

     Art. 4. Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 12 settembre 2000, n. 57

1. Al comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale n. 57 del 2000 le parole: “all’albo” sono sostituite dalle parole: “all’elenco”.

2. Il comma 4 dell’articolo 8 della legge regionale n. 57 del 2000 è così sostituito:

“4. Ai fini della determinazione del dovuto, indicato ai commi 1 e 2 del presente articolo, si dispone che:

a) il canone di legittimazione:

1) delle aree ricadenti in zona agricola, così come definita dallo strumento urbanistico vigente, ai sensi dell’articolo 10 della legge n. 1766/1927, corrisponde al reddito dominicale, riferito alla qualità del pascolo di prima classe, adeguato alle disposizioni previste per il pagamento delle imposte sui redditi;

2) delle aree ricadenti in zona non agricola, così come definita dallo strumento urbanistico vigente, ai sensi dell’articolo 10 della legge n. 1766/1927, è determinato in ragione dell’uno per mille (0,001) del valore dell’area ai fini IMU;

b) il capitale di affrancazione è calcolato moltiplicando per 15 il canone di legittimazione, come sopra determinato, fatti salvi i diritti relativi alla riscossione dei canoni pregressi e degli eventuali oneri amministrativi ai sensi dell'articolo 39 della legge n. 1766/1927;

c) in caso di abitazione principale il canone di legittimazione ed il capitale di affrancazione sono ridotti del 50 per cento;

d) in caso di imprenditori agricoli a titolo principale e di attività produttive, artigianali e commerciali il canone di legittimazione ed il capitale di affrancazione sono ridotti del 50 per cento;

e) in caso di coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali come individuati dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101, nonché titolari di attività produttive, artigianali e commerciali il canone di legittimazione ed il capitale di affrancazione sono ridotte del per 50 cento.”.

3. Dopo il comma 4 dell’articolo 8 della legge regionale n. 57 del 2000 è aggiunto il seguente comma:

“4 bis I criteri di determinazione del dovuto di cui al precedente comma si applicano, altresì, alle annualità pregresse dei canoni non versati.”

4. Al comma 5 dell’articolo 8 della legge regionale n. 57 del 2000 la parola: “legittimazione” è sostituita dalla parola: “affrancazione”.

 

     Art. 5. Integrazione all’articolo 9 della legge regionale 12 settembre 2000, n. 57

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale n. 57 del 2000 è inserito il seguente comma:

“2 bis. L’istanza di cui al precedente comma può essere presentata anche da un solo intestatario catastale e deve essere corredata dalla certificazione rilasciata dal competente ufficio regionale attestante la natura allodiale del terreno. L’istanza presentata da un solo intestatario catastale deve essere notificata agli altri aventi diritto. Il Comune, quantificato il dovuto ai sensi dell’articolo 9, comma 3, della presente legge, incamera le somme dovute e ne dispone secondo quanto indicato dall’articolo 24 della L. 1766/27. Il provvedimento conclusivo è adottato con determinazione dirigenziale dell'ufficio comunale competente ed è registrato, trascritto e volturato senza indugio presso l'ufficio dei registri immobiliari a cure e spese dell’istante. Resta ferma l’esenzione da tasse di bollo, di registro e da altre imposte a norma della L. n. 1766/1927 e del R. D. n. 332/1928 e dell’articolo 2 della L. n. 692 /1981 come ripristinato dalla legge n. 89/2014.”.

 

     Art. 6. Modifica all’articolo 13 della legge regionale 12 settembre 2000, n. 57

1. Al comma 3 dell’articolo 13 della legge regionale n. 57 del 2000 le parole: “legge n. 157/1991” sono sostituite dalle parole: “legge n. 157/1992”.

 

     Art. 7. Modifica all’articolo 15 della legge regionale 12 settembre 2000, n. 57

1. Al comma 2 dell’articolo 15 della legge regionale n. 57 del 2000 la parola: “ipogei” è sostituita dalla parola: “epigei”.

 

     Art. 8. Modifiche all’articolo 19 della legge regionale 12 settembre 2000, n. 57

1. Al comma 1 dell’articolo 19 della legge regionale n. 57 del 2000 la parola: “Delibazione” è sostituita dalla parola: “deliberazione”.

2. Al comma 2 dell’articolo 19 della legge regionale n. 57 del 2000 le parole: “al 31 dicembre 2024” sono sostituite dalle parole: “al 31 dicembre 2025.”.

3. Il comma 3 dell’articolo 19 della legge regionale n. 57 del 2000 è così sostituito:

“3. Le aree ricadenti in zona non agricola, così come definita dallo strumento urbanistico vigente, che la perizia generale già approvata ai sensi degli articoli 9 e seguenti di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 21 luglio 2009, n. 564 prevedeva di trasferire al patrimonio disponibile del Comune, ai sensi dell’abrogato art. 5, comma 2 della presente legge, possono essere legittimate – anche con contestuale affrancazione - ai sensi dell’articolo 10 della legge n. 1766/1927 e il canone di legittimazione è determinato in ragione dell’uno per mille (0,001) del valore dell’area ai fini IMU. In caso di abitazione principale il canone di legittimazione ed il capitale di affrancazione sono ridotti del 50 per cento. Il Comune trasmette gli elenchi degli istanti, nonché i relativi atti e allegati, all’Ufficio regionale competente per l’adozione del conclusivo provvedimento di legittimazione mediante determinazione dirigenziale dell'Ufficio regionale competente in materia di usi civici, trascrivibile senza indugio presso l'Ufficio dei registri immobiliari.”.

 

     Art. 9. Neutralità finanziaria

1. La presente legge non comporta oneri finanziari a carico del Bilancio regionale.

 

     Art. 10. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.