§ 1.2.82 - L.R. 3 febbraio 2025, n. 13.
Istituzione del Difensore civico, del Garante delle vittime di reato e delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, per il [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:03/02/2025
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Istituzione del Difensore civico, del Garante delle vittime di reato e delle persone sottoposte a misure restrittive della 1ibertà personale, per il diritto alla salute e degli anziani, del Garante [...]
Art. 2.  Autonomia e struttura organizzativa
Art. 3.  Elezione del Difensore Civico. Requisiti
Art. 4.  Elezione del Garante delle vittime di reato e delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, per il diritto alla salute e degli anziani; del Garante per l’infanzia e [...]
Art. 5.  Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza
Art. 6.  Revoca e rinuncia dell'incarico
Art. 7.  Relazioni, audizioni del Difensore civico e del Garante delle vittime di reato e delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, per il diritto alla salute e degli anziani; [...]
Art. 8.  Convenzioni con gli Enti locali
Art. 9.  Indennità
Art. 10.  Funzioni della difesa civica
Art. 11.  Misure contro la discriminazione dei cittadini stranieri immigrati
Art. 12.  Ambito di intervento e modalità
Art. 13.  Procedimento
Art. 14.  Interventi a tutela del diritto di accesso
Art. 15.  Coordinamento della difesa civica
Art. 16.  Funzioni del Garante delle vittime di reato
Art. 17.  Ambito di intervento e modalità
Art. 18.  Incompatibilità
Art. 19.  Funzioni del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale
Art. 20.  Ambito di intervento e modalità
Art. 21.  Funzioni del Garante per il diritto alla salute e degli anziani
Art. 22.  Ambito e modalità di intervento con riferimento alla tutela del diritto alla salute e degli anziani
Art. 23.  Funzioni del Garante per l'infanzia e l'adolescenza
Art. 24.  Ambito di intervento e modalità
Art. 25.  Tutela e curatela
Art. 26.  Funzioni del Garante delle persone con disabilità
Art. 27.  Ambito e modalità di intervento con riferimento all'aspetto della disabilità
Art. 28.  Funzioni del Garante della natura
Art. 29.  Ambito di intervento e modalità
Art. 30.  Rapporti tra i Garanti e il Difensore civico
Art. 31.  Norma finanziaria
Art. 32.  Abrogazione
Art. 33.  Entrata in vigore


§ 1.2.82 - L.R. 3 febbraio 2025, n. 13.

Istituzione del Difensore civico, del Garante delle vittime di reato e delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, per il diritto alla salute e degli anziani, del Garante per l’infanzia e l’adolescenza, del Garante delle persone con disabilità e del Garante della natura

(B.U. 3 febbraio 2025, n. 7 - S.O.)

 

CAPO I

DISPOSIZIONI COMUNI

 

Art. 1. Istituzione del Difensore civico, del Garante delle vittime di reato e delle persone sottoposte a misure restrittive della 1ibertà personale, per il diritto alla salute e degli anziani, del Garante per l’infanzia e l'adolescenza, del Garante delle persone con disabilità, del Garante della natura

1. Il Difensore civico e i Garanti hanno sede presso il Consiglio regionale e possono svolgere le proprie funzioni anche presso le sedi decentrate della Regione Basilicata.

2. Il Difensore civico svolge i compiti di cui al Capo II, in conformità con quanto previsto dall’articolo 23 dello Statuto regionale e il Garante delle vittime di reato e delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, per il diritto alla salute e degli anziani svolge i compiti di cui al Capo III.

3. Il Garante per l’infanzia e l'adolescenza ed il Garante delle persone con disabilità svolgono rispettivamente i compiti di cui ai Capi IV e V.

4. Il Garante della natura svolge i compiti di cui al Capo VI;

5. Il Difensore civico e i Garanti svolgono ogni altra funzione ad essi attribuita dalla legislazione regionale o conferita dalla normativa comunitaria e statale.

 

     Art. 2. Autonomia e struttura organizzativa

1. Il Difensore civico e i Garanti svolgono le proprie funzioni in autonomia e indipendenza. Per assicurare il funzionamento dei loro uffici in forma decentrata, possono utilizzare le sedi periferiche della Regione, previa intesa tra l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale.

2. Il Difensore civico e i Garanti per l'esercizio delle loro funzioni si avvalgono di una struttura organizzativa costituita, nell'ambito dell'organico del Consiglio regionale, con delibera dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, che ne determina la relativa dotazione organica entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Il personale assegnato alla struttura di cui al comma 2 supporta l'attività del Difensore civico e dei Garanti.

4. Per l'espletamento delle proprie funzioni nelle sedi decentrate, il Difensore civico ed i Garanti si avvalgono di funzionari regionali in qualità di referenti. A questo scopo, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, predispongono un calendario di presenze periodiche di funzionari presso gli uffici periferici della Regione.

5. Il Difensore civico ed i Garanti possono, altresì, avvalersi dell'assistenza degli uffici regionali e, nei limiti del capitolo di bilancio relativo alle spese per il loro funzionamento, possono attivare forme di collaborazione con esperti nelle materie attinenti alle funzioni da svolgere e richiedere pareri e consulenze.

 

     Art. 3. Elezione del Difensore Civico. Requisiti

1. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio regionale scelto tra i cittadini che, oltre al possesso del diploma di Laurea in discipline giuridiche, siano o siano stati:

a) Professori ordinari di università in materie giuridiche;

b) Magistrati;

c) Avvocati dello Stato;

d) Avvocati patrocinanti in Cassazione;

e) Dirigenti e Direttori nella Pubblica Amministrazione.

2. Il Difensore civico è eletto a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio regionale.

3. Dopo la terza votazione, qualora non si raggiunga il quorum di cui al comma 2, si procede ad ulteriori votazioni e viene eletto a maggioranza assoluta.

4. Il Difensore civico dura in carica cinque anni e non è rieleggibile.

5. Per quanto non previsto da questo articolo si applicano le disposizioni della legge regionale 5 aprile 2000, n. 32 “Nuove norme per l'effettuazione delle nomine di competenza regionale”.

 

     Art. 4. Elezione del Garante delle vittime di reato e delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, per il diritto alla salute e degli anziani; del Garante per l’infanzia e l'adolescenza; del Garante delle persone con disabilità; del Garante della natura. Requisiti

1. I Garanti sono eletti dal Consiglio regionale tra soggetti in possesso di comprovata esperienza nelle materie inerenti le funzioni e i compiti attinenti agli uffici da svolgere ed in possesso di laurea magistrale in materie attinenti all’incarico da svolgere. Per il Garante delle persone con disabilità è richiesto, unicamente, il requisito della comprovata esperienza nella materia inerente la relativa funzione.

2. I Garanti sono eletti a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio regionale.

3. Dopo la terza votazione, qualora non si raggiunga il quorum di cui al comma 2, si procede ad ulteriori votazioni e vengono eletti a maggioranza assoluta.

4. I Garanti durano in carica cinque anni e non sono rieleggibili.

5. Per quanto non previsto da questo articolo si applicano le disposizioni della legge regionale 5 aprile 2000, n. 32 “Nuove norme per 1’effettuazione delle nomine di competenza regionale”.

 

     Art. 5. Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza

1. Sono ineleggibili alle cariche di Difensore civico e di Garante:

a) i membri del Governo e del Parlamento nazionale ed europeo;

b) i Presidenti di Regione, Provincia, Comunità montana e Unione dei Comuni;

c) i Sindaci;

d) gli assessori e i consiglieri regionali, provinciali, comunali, di Comunità montana e di Unione dei Comuni;

e) i dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti politici e associazioni sindacali o di categoria;

f) i direttori generali delle Aziende sanitarie locali e ospedaliere;

g) i componenti di organismi tenuti ad esprimere parere o ad esercitare qualsiasi forma di vigilanza sugli enti di cui all'articolo 2, comma 4 ed i funzionari degli Uffici territoriali del Governo.

2. Sono altresì ineleggibili coloro che hanno riportato condanne penali.

3. L’incarico di Difensore civico e di Garante non è incompatibile con qualsivoglia rapporto di lavoro subordinato o autonomo, tranne nei casi in cui derivi un conflitto di interessi attuale e concreto con la funzione assunta. Durante il loro mandato non possono esercitare attività di carattere politico. Il Difensore civico e i Garanti, nonché i loro collaboratori, sono soggetti a codici etici di autoregolamentazione.

4. Coloro che assumono l’incarico di Difensore civico e di Garanti possono usufruire dei permessi lavorativi retribuiti previsti dalla normativa in vigore, per la partecipazione alle sedute e per adempiere alle relative funzioni e, comunque, per un massimo di cinquanta ore mensili.

5. È comunque incompatibile con la carica chiunque, successivamente all'elezione, venga a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità previste ai commi 1 e 2.

6. Il Presidente del Consiglio regionale, ove accerti d'Ufficio o su segnalazione di terzi, l’esistenza o il sopravvenire di una causa di incompatibilità, invita il Difensore civico o i Garanti a rimuoverla. Qualora la causa di incompatibilità non sia rimossa nel termine di quindici giorni dal ricevimento dell'invito, il Difensore civico o i Garanti sono dichiarati decaduti dall’incarico con deliberazione del Consiglio regionale, da adottarsi entro i trenta giorni successivi, previa istruttoria e contraddittorio con l’interessato, effettuati dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

7. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge regionale 5 aprile 2000, n. 32 “Nuove norme per l'effettuazione delle nomine di competenza regionale”.

 

     Art. 6. Revoca e rinuncia dell'incarico

1. Il Consiglio regionale, con deliberazione assunta a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale, può revocare il Difensore civico e i Garanti per gravi o ripetute violazioni di legge.

2. Il Difensore civico ed i Garanti hanno facoltà di rinunciare all'Ufficio in qualunque momento, purché ne diano avviso al Presidente del Consiglio regionale, con comunicazione scritta, almeno tre mesi prima.

 

     Art. 7. Relazioni, audizioni del Difensore civico e del Garante delle vittime di reato e delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, per il diritto alla salute e degli anziani; del Garante per l’infanzia e l'adolescenza; del Garante delle persone con disabilità; del Garante della natura. Diritto di accesso

1. Il Difensore civico e Garanti presentano entro il 31 marzo di ogni anno al Presidente del Consiglio regionale, che la trasmette ai Consiglieri regionali e al Presidente della Giunta regionale, una relazione sull'attività svolta, corredata da osservazioni e proposte. Possono inviare al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale apposite relazioni nei casi di particolare importanza ed urgenza.

2. Le relazioni di cui al comma 1 sono discusse in Consiglio regionale secondo le modalità indicate dal Regolamento interno del medesimo. Esse sono pubblicate integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione ed alle stesse è data la più ampia diffusione secondo le modalità stabilite dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, d’intesa con l'Autorità.

3. Il Difensore civico e i Garanti sono ascoltati dalle Commissioni consiliari competenti su loro richiesta o su invito delle Commissioni medesime. Possono, inoltre, essere ascoltati, secondo le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti interni di organizzazione e funzionamento, dal Consiglio regionale e dalla Giunta regionale.

4. Il Difensore civico e i Garanti possono rivolgere raccomandazioni alle autorità politiche o amministrative competenti. La Regione e gli enti dipendenti sono tenuti a rispondere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandazione medesima. Della mancata risposta o delle eventuali controdeduzioni pervenute è data conoscenza al Consiglio regionale su richiesta del Garante tramite comunicazione.

5. Il Difensore civico e i Garanti hanno diritto di accesso, per lo svolgimento delle proprie funzioni, agli uffici della Regione e degli Enti e delle strutture da essa dipendenti o convenzionati, nonché alla documentazione necessaria in possesso degli stessi, fermo restando quanto previsto al Capo II.

 

     Art. 8. Convenzioni con gli Enti locali

1. Gli Enti locali possono rivolgere domanda di convenzione all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che la esamina, approvando ad ogni effetto il relativo atto, d'intesa con il Difensore civico e i Garanti, assumendone i relativi costi.

 

     Art. 9. Indennità

1. Al Difensore civico ed ai Garanti spetta un compenso annuo omnicomprensivo, pari al 30% (trenta per cento) dell'indennità complessiva lorda percepita dal Consigliere regionale, nonché lo stesso trattamento di missione qualora, per motivi del proprio Ufficio, debbano recarsi fuori sede.

2. Il compenso di cui al comma 1 è comprensivo degli oneri erariali, diretti ed indiretti, previdenziali ed assistenziali.

 

CAPO II

UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

 

     Art. 10. Funzioni della difesa civica

1. L'Ufficio del Difensore civico è svolto a garanzia della legalità, della trasparenza, dell’imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, concorrendo ad assicurare e promuovere il rispetto della dignità della persona e la tutela dei suoi diritti ed interessi.

2. Per le finalità indicate al comma 1, il Difensore civico:

a) interviene d'Ufficio o su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 11 in riferimento a provvedimenti, atti, fatti, ritardi, omissioni o irregolarità compiuti da parte di uffici o servizi della Regione, degli enti, aziende ed agenzie dipendenti o sottoposti alla vigilanza della Regione, degli enti e delle aziende del Servizio sanitario regionale, nonché degli enti locali, in forma singola od associata, su richiesta degli stessi, previa stipula di apposite convenzioni approvate dai rispettivi organi competenti;

b) può formulare proposte finalizzate al conseguimento di riforme legislative o amministrative, nonché sollecitare l'applicazione delle riforme stesse.

3. Il Difensore civico può assistere, inoltre, i soggetti che versano in condizioni di particolare disagio sociale, dipendenti da ragioni economiche, culturali e di integrazione sociale, al fine di agevolare l’esercizio dei loro diritti nei rapporti con la pubblica amministrazione e, in particolare, nei procedimenti amministrativi cui sono interessati.

 

     Art. 11. Misure contro la discriminazione dei cittadini stranieri immigrati

1. Il Difensore civico, ai sensi dell'articolo 44 del D. Lgs. n. 286/1998, svolge funzioni di informazione e supporto agli stranieri vittime delle discriminazioni dirette ed indirette per motivi razziali, etnici e religiosi di cui al D. Lgs. 9 luglio 2003, n. 215 (Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica), nonché delle situazioni di grave sfruttamento indicate all'articolo 18 del D. Lgs. n. 286/1998 citato.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Difensore civico:

a) riceve le segnalazioni su comportamenti ritenuti discriminatori e si raccorda con la rete dei difensori civici locali;

b) favorisce, per quanto di competenza, l'effettiva possibilità dei diritti di difesa in favore di cittadini stranieri immigrati vittime di discriminazione;

c) coordina la propria attività con l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali e con le reti di contrasto alla discriminazione presenti nel territorio regionale;

d) acquisisce i dati di interesse sulle fenomenologie attinenti la discriminazione;

e) supporta i cittadini stranieri immigrati per l’attivazione dei servizi sociali e degli altri servizi territoriali competenti a tutelare le vittime di discriminazioni.

 

     Art. 12. Ambito di intervento e modalità

1. Il Difensore civico interviene:

a) a richiesta di singoli interessati, di enti, associazioni e formazioni sociali allorché siano stati esperiti ragionevoli tentativi per rimuovere i ritardi, le irregolarità o le disfunzioni;

b) di propria iniziativa, svolgendo indagini per rilevare inefficienze, irregolarità o disfunzioni negli ambiti di competenza e sollecitando l'adozione di provvedimenti.

2. La presentazione della richiesta di intervento del Difensore civico non è soggetta a formalità ed è a titolo gratuito.

3. Le amministrazioni e gli altri soggetti di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 10 sono tenuti a prestare leale collaborazione per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge.

4. La proposizione di ricorso amministrativo o giurisdizionale non esclude né limita la facoltà di intervento dell’Ufficio del Difensore civico.

 

     Art. 13. Procedimento

1. Il Difensore civico effettua una valutazione preliminare in ordine alla fondatezza dell'istanza presentata.

2. Il Difensore civico, valutata la fondatezza dell’istanza o a seguito della sua decisione di intervenire d'Ufficio, invita i soggetti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 10 a fornire tutte le informazioni ed i chiarimenti ritenuti necessari.

3. Il Difensore civico può:

a) avere accesso agli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento e ottenerne copia, nonché acquisire informazioni utili anche avvalendosi dei sistemi informativi regionali;

b) convocare il responsabile del procedimento oggetto del reclamo, anche congiuntamente agli interessati, anche al fine di raggiungere un accordo tra le parti;

c) chiedere agli organi competenti di provvedere all'adozione dell’atto, quando si tratti di atto dovuto omesso illegittimamente, ovvero pretendere la correzione di attività o omissioni ritenute irregolari.

4. Il responsabile del procedimento ha l'obbligo di presentarsi per l'esame della pratica davanti al Difensore civico. Deve altresì, entro venti giorni, fornire le informazioni, i chiarimenti e i documenti richiesti per iscritto dal Difensore civico.

5. Il Difensore civico, esaurita l'istruttoria, formula i propri rilievi e suggerimenti ai soggetti interessati e può stabilire, se del caso, adempimenti per le parti o un termine per la definizione del procedimento.

6. I soggetti indicati alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 10 comunicano al Difensore civico e agli interessati gli elementi di fatto e di diritto in base ai quali non ritengono di accogliere, in tutto o in parte, le osservazioni del Difensore civico.

7. Il Difensore civico informa gli interessati dell’andamento e del risultato del suo intervento, indicando anche le eventuali iniziative che essi possono ulteriormente intraprendere in sede amministrativa o giurisdizionale.

8. Il Difensore civico, se non ritiene pertinenti o risolutivi gli elementi comunicatigli ai sensi del comma 6 oppure nel caso sia decorso inutilmente il termine indicato al comma 4, informa gli organi degli enti interessati per gli adempimenti conseguenti, eventualmente anche disciplinari. Di tali adempimenti da parte delle amministrazioni e degli altri soggetti è data comunicazione al Difensore stesso.

 

     Art. 14. Interventi a tutela del diritto di accesso

1. Il Difensore civico può essere chiamato ad intervenire a tutela del diritto di accesso, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), anche sugli atti degli enti locali quando ricorrano le condizioni stabilite dalla legge stessa, nonché a tutela del diritto di accesso civico, ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del D. Lgs. n. 33/2013 e del D. Lgs. n. 97/2016.

 

     Art. 15. Coordinamento della difesa civica

1. La Regione promuove ed incentiva lo sviluppo della difesa civica sul territorio regionale e la cooperazione con gli altri organismi regionali, nazionali ed europei di difesa civica; in particolare riconosce le forme di coordinamento tra Difensore civico e Difensori civici territoriali volte a sviluppare la loro collaborazione e reciproca informazione.

2. Il Difensore civico può intrattenere rapporti di collaborazione e di reciproca informazione con i Difensori civici di altre Regioni, con il Mediatore europeo, con gli organismi internazionali di difesa civica e le altre istituzioni, anche universitarie, che si occupano di diritti umani.

 

CAPO III

UFFICIO DEL GARANTE DELLE VITTIME DI REATO E DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE, PER IL DIRITTO ALLA SALUTE E DEGLI ANZIANI

 

     Art. 16. Funzioni del Garante delle vittime di reato

1. Il Garante delle vittime di reato promuove, garantisce e vigila sulla effettività dei diritti e degli interessi delle persone vittime di reato; nell'esercizio delle proprie funzioni, non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale e svolge con imparzialità la propria attività in piena autonomia organizzativa e amministrativa e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

2. L'Ufficio del Garante delle vittime di reato, disciplinato in questo Capo, opera a favore delle persone fisiche, residenti nel territorio regionale, vittime di uno dei reati previsti dal Codice penale, Libro secondo (Dei delitti in particolare), Titoli VI (Dei delitti contro l'incolumità pubblica) e XII (Dei delitti contro la persona), nonché per i delitti previsti dagli articoli 572, 624 bis, 628, 629, 630 e 644 del medesimo Codice penale, commessi nel territorio nazionale o extranazionale.

3. Si intende per vittima del reato di cui al comma 2 la persona offesa dal reato e, qualora questa sia deceduta, i parenti entro il secondo grado, il coniuge, chi è legato alla persona offesa dal vincolo di adozione e chi, pur non essendo coniuge, era con essa stabile convivente.

 

     Art. 17. Ambito di intervento e modalità

1. Il Garante delle vittime di reato svolge le seguenti funzioni:

a) fornisce assistenza, pronta e gratuita, alle vittime di reato, mediante le informazioni indicate nel comma 2;

b) collabora con le competenti strutture regionali e degli enti del sistema regionale per un efficace accesso delle persone vittime di reato a trattamenti assistenziali e psicologici adeguati;

c) promuove la collaborazione con il Garante per la protezione dei dati personali al fine di rendere effettiva la corretta applicazione della legislazione esistente in materia di trattamento dei dati personali e sensibili a tutela dei soggetti di cui all'articolo 16;

d) può promuovere azioni affinché sia garantita l'effettiva disponibilità e accessibilità sul territorio regionale di strutture per l'orientamento e l'assistenza delle vittime;

e) può proporre alle amministrazioni competenti misure atte a migliorare la funzionalità dell'attività amministrativa e segnalare eventuali condotte omissive;

f) può intervenire nei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) per assicurare ai soggetti di cui all'articolo 16 la conoscenza degli atti amministrativi e giudiziari e il rispetto delle procedure e dei termini di definizione;

g) promuove la partecipazione della Regione e realizza iniziative a favore delle vittime di reato in collaborazione con gli enti locali, le aziende per i servizi sanitari, le istituzioni scolastiche, le altre istituzioni, nonché le associazioni, con particolare riferimento a quelle per la tutela dei diritti dei consumatori e utenti e altri soggetti, enti e associazioni non aventi scopo di lucro che, a qualsiasi titolo, operano negli ambiti e per le finalità di questa legge.

2. Il Garante delle vittime di reato informa i soggetti di cui all'articolo 16 che ne fanno richiesta in merito a:

a) tempi, modi e luoghi relativi alla presentazione della denuncia o della querela;

b) forme di assistenza psicologica, sanitaria, socioassistenziale, economica e legale che si possono ricevere e gli organismi ai quali rivolgersi per ottenerle, tra i quali gli ordini professionali di riferimento, anche per quanto attiene al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, nonché le modalità di risarcimento dei danni patrimoniali o non patrimoniali subiti e di erogazione di altri eventuali benefici da parte dello Stato, della Regione e di altri enti;

c) misure di assistenza e aiuto previste dalla legislazione regionale vigente.

3. Per le attività previste da questo articolo il Garante delle vittime di reato promuove intese e collaborazioni con enti e istituzioni, tra i quali gli ordini professionali.

 

     Art. 18. Incompatibilità

1. Al Garante delle vittime di reato è inibita la rappresentanza legale diretta nei confronti delle vittime di reato che accedono all'Ufficio dell'Autorità di Garanzia.

 

     Art. 19. Funzioni del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale

1. L'Ufficio di Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale concorre ad assicurare alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale l'effettivo esercizio dei diritti in quanto utenti dei servizi pubblici regionali e delle connesse attività.

2. Il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, in quanto tale svolge la sua azione nei confronti dell'amministrazione regionale, degli enti pubblici regionali, dei gestori o concessionari di servizi pubblici regionali o convenzionati con enti pubblici regionali che interagiscono con gli istituiti di pena e gli uffici di esecuzione penale esterna con sede in Basilicata.

3. L'azione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale si rivolge, altresì, nei confronti degli enti locali e delle aziende sanitarie cui sono conferite funzioni in materia dalla normativa regionale vigente.

 

     Art. 20. Ambito di intervento e modalità

1. Il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale interviene, su segnalazione o di propria iniziativa.

2. Il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, in particolare:

a) assicura alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale che siano erogate le prestazioni inerenti la tutela della salute, l'istruzione e la formazione professionale e altre azioni finalizzate al miglioramento della qualità della vita, al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente, fermo restando quanto previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);

b) verifica che i procedimenti amministrativi regionali, avviati d'Ufficio o su istanza di parte, relativi a diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, abbiano regolare corso e si concludano tempestivamente nei termini di legge;

c) segnala agli organi regionali eventuali fattori di rischio o di danno per i soggetti di cui all’articolo 18, comma 1, dei quali venga a conoscenza su indicazione dei soggetti interessati o di associazioni e organizzazioni che svolgono un'attività inerente ai diritti delle persone ristrette nella libertà personale e si attiva nei confronti dell'amministrazione interessata, affinché questa assuma le necessarie iniziative;

d) supporta, nei limiti di legge, le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale nell'esercizio del diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi, anche in ambito penitenziario o di restrizione della libertà personale;

e) promuove iniziative di informazione e promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;

f) può formulare osservazioni agli organi regionali competenti, in ordine ad interventi di carattere legislativo o amministrativo che riguardano le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;

g) può effettuare visite negli Istituti di pena nel rispetto della normativa statale vigente in materia;

h) interviene nei confronti dci soggetti di cui all'articolo 19, commi 2 e 3, in caso di verificate inadempienze che compromettano l'erogazione delle prestazioni previste in materia dalla normativa regionale vigente.

 

     Art. 21. Funzioni del Garante per il diritto alla salute e degli anziani

1. L'Ufficio del Garante per il diritto alla salute e degli anziani svolge le funzioni di cui all’articolo 2, commi 1, 2 e 3, della legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie).

2. Il Garante per il diritto alla salute e degli anziani può essere adito gratuitamente da ciascun soggetto destinatario di prestazioni sanitarie, direttamente o mediante un proprio delegato, per la segnalazione di disfunzioni del sistema dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria.

3. Il Garante per il diritto alla salute e degli anziani acquisisce, anche digitalmente, gli atti relativi alla segnalazione pervenuta e, qualora abbia verificato la fondatezza della segnalazione, interviene a tutela del diritto leso, sia invitando il rappresentante legale dell’amministrazione interessata a provvedere tempestivamente a garantire il rispetto delle normative vigenti, sia con i poteri e le modalità stabiliti dalla presente legge. Nell'esercizio della sua funzione il Garante per il diritto alla salute e degli anziani può compiere accessi presso le strutture sanitarie anche avvalendosi della collaborazione della struttura amministrativa regionale competente in materia di servizio ispettivo sanitario e socio-sanitario regionale.

4. Il Garante per il diritto alla salute e degli anziani svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.

 

     Art. 22. Ambito e modalità di intervento con riferimento alla tutela del diritto alla salute e degli anziani

1. Il Garante per il diritto alla salute e degli anziani:

a) collabora con la rete di servizi sociali e sociosanitari già incaricati in materia di tutela dei diritti fondamentali degli anziani, per garantire loro assistenza, cure appropriate e di qualità, cure palliative e dignità nei trattamenti di fine vita;

b) esprime pareri non vincolanti su tutte le proposte di regolamenti e norme regionali riguardanti gli anziani;

c) coordina la propria attività con le omologhe figure esistenti a livello nazionale, confrontandosi con esse e dando luogo ad uno scambio di idee e progetti;

d) promuove iniziative sul territorio regionale volte ad incrementare la conoscenza dei diritti degli anziani ed a favorire l'inclusione di tali soggetti mediante la creazione di circoli ricreativi in cui essi possano coltivare i propri interessi e socializzare;

e) svolge la funzione di monitorare la programmazione televisiva e le altre forme di comunicazione audiovisive in collaborazione con il CO.RE.COM., al fine di assicurare un equo diritto all' informazione;

f) promuove, con le amministrazioni interessate, quali ad esempio Università, Tribunali, Ordini professionali, Forze dell'Ordine, Organizzazioni sindacali interessate, con particolare riferimento a quelle rappresentative degli anziani e dei pensionati, società specializzate in geriatra e gerontologia, protocolli d'intesa utili per poter esplicare le sue funzioni di promotore di azioni atte a favorire un miglioramento della qualità della vita degli anziani ed a tutela e protezione degli stessi;

g) promuove, in un’ottica di collaborazione con le strutture sanitarie del settore, la realizzazione di centri diurni per anziani affetti da malattia di Alzhaimer con personale qualificato per l’assistenza;

h) suggerisce opportunità di partecipazione attiva alla società, alla cultura e alle attività politiche da parte delle persone anziane in ossequio alla Carta dei diritti fondamentali del 2000, articolo 25;

i) vigila sull' assistenza prestata agli anziani ricoverati in strutture residenziali e in altri ambienti esterni alla loro famiglia, al fine di segnalare, ai servizi sociali ed all'autorità giudiziaria, le situazioni che richiedono interventi immediati di ordine assistenziale e giudiziario;

j) fornisce consulenza informativa sulle tipologie di assistenza e patronato e per la soluzione di controversie tra il cittadino anziano e la pubblica amministrazione;

k) denuncia fatti configurabili come reati perseguibili d’Ufficio dei quali viene a conoscenza nell’ambito delle sue funzioni;

l) predispone interventi per la tutela extragiurisdizionale del cittadino anziano;

m) sottopone all' autorità competente i casi di violazione di diritti e di violazioni di norme, previa formulazione di relativa istruttoria;

n) assume ogni iniziativa necessaria ad assicurare alle persone anziane l’erogazione delle prestazioni connesse al miglioramento della qualità di vita e della salute, anche attivandosi, qualora ne ricorrano le esigenze, nei confronti dell’amministrazione interessata perché questa assuma le necessarie iniziative;

o) chiede l’accesso ai documenti amministrativi a tutela degli anziani.

 

CAPO IV

UFFICIO DEL GARANTE PER L’INFANZIA L'ADOLESCENZA

 

     Art. 23. Funzioni del Garante per l'infanzia e l'adolescenza

1. L'Ufficio di Garante per l'infanzia e l'adolescenza è svolto al fine di assicurare la piena attuazione, nel territorio regionale, dei diritti e degli interessi, sia individuali che collettivi, dei minori, anche ai sensi di quanto previsto dalla legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e dalla Carta europea dei diritti del fanciullo adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77, nonché dal diritto dell’Unione europea e dalle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (CEDU), già proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, riadottata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 e ratificata in Italia con legge 2 agosto 2008, n. 130.

2. Il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, in particolare:

a) promuove, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti;

b) collabora all'attività delle reti nazionali ed internazionali dei Garanti delle persone di minore età e all'attività di organizzazioni e di istituti internazionali di tutela e di promozione dei loro diritti. Partecipa alla “Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell’adolescenza”, di cui all'articolo 3, punto 7, della legge 12 luglio 2011, n. 112, e collabora con l’autorità del Garante nazionale e con i Garanti regionali, presenti nella stessa conferenza, nel promuovere l'adozione di linee comuni di azione da attuare negli ambiti nazionale e regionali e da promuovere e sostenere nelle competenti sedi in Italia, in Europa e nel mondo e nel realizzare forme sistematiche di scambio di dati, di informazione e di esperienze sulla condizione dei minori. Collabora, altresì, con organizzazioni e istituti di tutela e di promozione dei diritti delle persone di minore età appartenenti ad altri Paesi;

c) verifica che alle persone di minore età siano garantite pari opportunità nell'accesso alle cure e nell'esercizio del loro diritto alla salute e pari opportunità nell'accesso all'istruzione anche durante la degenza e nei periodi di cura;

d) favorisce lo sviluppo della cultura della mediazione e di ogni istituto atto a prevenire o risolvere conflitti che coinvolgano persone di minore età;

e) segnala alle competenti amministrazioni pubbliche presenti sul territorio regionale casi di bambini e ragazzi in situazioni di rischio o di pregiudizio per i quali siano necessari interventi immediati di tutela assistenziale o giudiziaria;

rappresenta i diritti e gli interessi dell'infanzia in tutte le sedi regionali, secondo le modalità previste dalla presente legge;

g) promuove, in accordo con la struttura regionale competente in materia, iniziative per la celebrazione della giornata nazionale dell'infanzia e dell'adolescenza;

h) promuove la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini di minore età alla vita pubblica nei luoghi di relazione e nella scuola;

i) vigila con la collaborazione di operatori preposti, affinché sia data applicazione su tutto il territorio regionale alle Convenzioni e alle normative indicate al comma 1;

j) accoglie segnalazioni in merito a violazioni dei diritti dei minori, vigila sulle condizioni dei minori a rischio di emarginazione sociale e sollecita le amministrazioni competenti all'adozione di interventi adeguati a rimuovere le cause che ne impediscono la tutela;

k) interviene nei procedimenti amministrativi della Regione e degli enti da essa dipendenti e degli enti locali ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 241/1990 ove sussistano fattori di rischio o di danno per le persone di minore età;

l) cura, in collaborazione con il CORECOM, la realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza e promuove nei bambini e negli adolescenti l'educazione ai media;

m) vigila sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e sulle altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche, per la salvaguardia e la tutela dei bambini e delle bambine, sia sotto il profilo della percezione infantile che in ordine alla rappresentazione dell'infanzia stessa;

n) segnala all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed agli organi competenti le eventuali trasgressioni commesse in coerenza con il codice di autoregolamentazione della RAI;

o) istituisce un elenco al quale può attingere anche il giudice competente per la nomina di tutori o curatori;

p) promuove interventi a favore dei minori inseriti nel circuito penale;

q) assicura la consulenza ed il sostegno ai tutori o curatori nominati;

r) verifica le condizioni e gli interventi volti all’accoglienza ed all'inserimento del minore straniero anche non accompagnato;

s) vigila affinché sia evitata ogni forma di discriminazione nei confronti dei minori;

t) collabora all'attività di raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale;

u) formula proposte e, ove richiesti, esprime pareri su atti normativi e di indirizzo riguardanti l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia, di competenza della Regione, delle Province e dei Comuni.

3. Il Garante per l'infanzia e l'adolescenza promuove con gli enti locali e con gli altri soggetti, in raccordo con la consulta regionale di protezione e pubblica tutela dei minori e con il Comitato italiano per l'Unicef, iniziative volte a rendere effettiva la tutela dei minori, in particolare per la prevenzione dell'uso dell’a1cool e della droga, per la tutela degli abusi dell’infanzia e dell'adolescenza in relazione alle disposizioni della legge 3 agosto 1998, n. 269 “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori, quale nuove forme di riduzione in schiavitù”.

 

     Art. 24. Ambito di intervento e modalità

1. Nello svolgimento delle funzioni previste all'articolo 23, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza:

a) stipula intese ed accordi con ordini professionali e organismi che si occupano di infanzia e adolescenza;

b) intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi pubblici e privati;

c) attiva le necessarie azioni di collegamento con le amministrazioni del territorio regionale impegnate nella tutela dell’infanzia e dell'adolescenza e con le autorità giudiziarie;

d) prende visione degli atti del procedimento e presenta memorie scritte e documenti ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 241/1990;

e) segnala alle Autorità competenti la violazione di diritti in danno dei minori.

 

     Art. 25. Tutela e curatela

1. Il Garante per l'infanzia e l'adolescenza promuove, d’intesa con i competenti organi regionali e territoriali, la cultura della tutela e della curatela, anche tramite l'organizzazione di idonei corsi di formazione.

 

CAPO V

UFFICIO DEL GARANTE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

 

     Art. 26. Funzioni del Garante delle persone con disabilità

1. L'Ufficio del Garante delle persone con disabilità svolge le funzioni di cui all’articolo 2, commi 1, 2 c 3, della legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie).

2. Il Garante delle persone con disabilità può essere adito gratuitamente da ciascun soggetto destinatario di prestazioni sanitarie, direttamente o mediante un proprio delegato, per la segnalazione di disfunzioni del sistema dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria.

3. Il Garante delle persone con disabilità acquisisce, anche digitalmente, gli atti relativi alla segnalazione pervenuta e, qualora abbia verificato la fondatezza della segnalazione, interviene a tutela del diritto leso, sia invitando il rappresentante legale dell’amministrazione interessata a provvedere tempestivamente a garantire il rispetto delle normative vigenti, sia con i poteri e le modalità stabiliti dalla presente legge. Nell'esercizio della sua funzione il Garante delle persone con disabilità può compiere accessi presso le strutture sanitarie anche avvalendosi della collaborazione della struttura amministrativa regionale competente in materia di servizio ispettivo sanitario e socio-sanitario regionale.

4. L'Ufficio di Garante delle persone con disabilità è svolto al fine di assicurare sul territorio regionale la piena attuazione dei diritti e degli interessi individuali e collettivi delle persone con disabilità, nel rispetto della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall’Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione del1’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l'assistenza, 1’integrazione sociale e dei diritti delle persone handicappate), in armonia con l’articolo 5 della Legge statutaria 17 novembre 2016, n. 1 “Statuto della Regione Basilicata”, nel rispetto della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 38 “Istituzione dell’Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità” e in conformità ai principi di uguaglianza e solidarietà di cui agli articoli 2 e 3 della Costituzione, nonché la protezione e la tutela non giurisdizionale dei diritti dei disabili residenti, domiciliati anche temporaneamente o aventi stabile dimora sul territorio regionale.

5. Il Garante delle persone con disabilità svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.

 

     Art. 27. Ambito e modalità di intervento con riferimento all'aspetto della disabilità

1. Per le finalità di cui all'articolo 26, il Garante delle persone con disabilità in collaborazione e in stretto raccordo con le competenti direzioni regionali, con l'Amministratore di sostegno, gli enti e le istituzioni che si occupano di disabilità, svolge e promuove:

a) l'affermazione del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia della persona con disabilità, promuovendo la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società, e attuando azioni di contrasto ai fenomeni discriminatori;

b) la piena accessibilità dei servizi e delle prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona con disabilità e la piena integrazione sociale;

c) la collaborazione con enti locali e istituzioni scolastiche per agevolare la conoscenza della normativa in materia, dei relativi strumenti di tutela e per agevolare l'obbligo scolastico anche da parte degli alunni disabili che vivono in contesti sociali a rischio di esclusione;

d) le azioni per accogliere le segnalazioni in merito a variazioni dei diritti dei disabili per sollecitare le amministrazioni competenti nell'adozione di interventi adeguati a rimuovere le cause che ne impediscono la tutela e il rispetto dei diritti;

e) il rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, anche attraverso la promozione di azioni positive in raccordo con la Consigliera regionale di parità di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro);

la sensibilizzazione presso gli organi di informazione, a mezzo stampa, radio, televisione e web, nei confronti dei diritti delle persone con disabilità;

g) il sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali, proponendo alla Giunta regionale lo svolgimento di attività di formazione;

h) l'utilizzo dell'elenco degli amministratori di sostegno previsti dall’articolo 3, comma 1, della legge regionale 4 giugno 2020, n. 15 (Interventi per la promozione e la valorizzazione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli, in attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 6);

i) la formulazione di proposte ovvero pareri su atti normativi e di indirizzo che riguardino le disabilità di competenza della regione e degli enti locali;

j) ispezioni negli uffici pubblici o nelle sedi di servizi aperti al pubblico al fine di valutare l'assenza di barriere architettoniche.

2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al precedente comma 1, il Garante delle persone con disabilità:

a) collabora con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, alla raccolta e all’elaborazione dei dati alla condizione delle persone con disabilità;

b) riceve, tramite apposita sezione del sito istituzionale della Regione, segnalazioni in merito a violazioni dei diritti delle persone con disabilità, in ordine a quanto specificato nel comma 1, lettere b), c), e) e j) del presente articolo;

c) segnala alle Direzioni provinciali del lavoro l’inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, da parte dei datori di lavoro pubblici e privati o da parte di coloro che risultano essere aggiudicatari di appalti pubblici ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999;

d) svolge attività di informazione nei riguardi dei soggetti che hanno subito discriminazioni determinate dalla loro condizione di disabilità, ai sensi dell’articolo 2 della legge 1 marzo 2006, n. 67;

e) sostiene studi, ricerche e scambi di esperienze negli ambiti della tutela dei diritti delle persone con disabilità;

f) attiva interventi sostitutivi in caso di inadempienza o gravi ritardi nell'azione degli enti locali a tutela dei disabili;

g) il Garante può costituirsi parte civile nei procedimenti penali in cui la parte offesa è una persona con disabilità, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, della legge 5 febbraio 1992 n. 104;

h) riferisce semestralmente alla Giunta regionale e alle Commissioni consiliari competenti sull'attività svolta;

i) collabora con l'Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità istituito con legge regionale 12 dicembre 2014, n. 38.

 

CAPO VI

UFFICIO DEL GARANTE DELLA NATURA

 

     Art. 28. Funzioni del Garante della natura

1. Il Garante della natura esercita funzioni:

a) di monitoraggio e sollecitazione circa le misure da adottare per il raggiungimento degli obiettivi fissati nella Strategia Nazionale per la Biodiversità 2030;

b) di supporto a persone fisiche e giuridiche nella risoluzione dei loro problemi con la pubblica amministrazione per ciò che attiene la materia ambientale, la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico, lo sviluppo sostenibile anche nell'interesse delle future generazioni;

c) di presidio per un’efficace, efficiente e celere azione ambientale, finalizzata al raccordo fra le Istituzioni, le Autorità competenti, gli Enti e tra questi e la comunità regionale;

d) di proposta, per contribuire a migliorare la qualità dell'azione amministrativa ambientale.

2. Per lo svolgimento dei compiti e funzioni di cui al precedente comma, il Garante della natura agisce in piena autonomia, con indipendenza di giudizio e di valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.

3. Il Garante della natura opera in stretta collaborazione con le direzioni regionali di riferimento al fine di assicurare e promuovere gli obiettivi fissati nella Strategia Nazionale per la Biodiversità 2030 nonché il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa, secondo i principi di legalità, trasparenza, efficienza, efficacia, equità e celerità.

4. Il Garante della natura, in relazione ai compiti ad esso affidati, segnala agli organi competenti e agli uffici le irregolarità, le carenze, le omissioni, gli abusi ed i ritardi verificatisi, sollecitandone la collaborazione per l'adozione dei necessari provvedimenti e, comunque, per una positiva definizione delle questioni sollevate a presidio delle finalità di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione. Indica, anche ai fini dell'apertura del procedimento disciplinare, i soggetti che abbiano con il loro comportamento mancato al dovere d'Ufficio nei confronti degli interessati.

5. Il Garante della natura può chiedere informazioni e fare proposte agli organi competenti e alla struttura organizzativa di riferimento. A tal fine, può invitare a fornire notizie, documenti, chiarimenti. Per detti soggetti sussistono i soli obblighi già previsti dalle leggi vigenti nei confronti dell'Amministrazione regionale. Il Garante della natura può segnalare nelle sue relazioni le eventuali mancate risposte ai suoi inviti.

6. Il Garante della natura sostiene studi, ricerche, formazione, informazione e scambi di esperienze nella corretta gestione amministrativa dell’ambiente. Inoltre, promuove intese e collaborazioni con enti e istituzioni.

 

     Art. 29. Ambito di intervento e modalità

1. Il Garante della natura può essere adito gratuitamente:

a) a richiesta di singoli e persone giuridiche interessate, di enti, associazioni e formazioni sociali, allorché siano stati esperiti ragionevoli tentativi per rimuovere i ritardi, le irregolarità o le disfunzioni;

b) a richiesta di enti civici, enti provinciali, organi e organismi regionali al fine di contribuire alla risoluzione di disfunzioni amministrative;

c) d'Ufficio, con particolare riguardo a procedimenti e atti di natura ambientale analoghi a quelli per cui è già stato attivato il suo intervento.

2. Il Garante della natura, verificata la fondatezza della segnalazione o a seguito della sua decisione di intervenire d'Ufficio, agisce a tutela del diritto leso richiedendo agli uffici competenti delle amministrazioni o dei soggetti interessati tutte le informazioni e i chiarimenti ritenuti necessari. Se utile, individuato il responsabile del procedimento, chiede di procedere all'esame congiunto della pratica. Il responsabile del procedimento richiesto dell'esame congiunto della pratica è tenuto a presentarsi. Deve altresì, entro venti giorni, fornire le informazioni, i chiarimenti e i documenti richiesti per iscritto dal Garante della natura o eventualmente motivare il dissenso dalle tesi rappresentate o dalle conclusioni raggiunte dal Garante della natura.

3. Il Garante della natura, qualora ne ravvisi l'opportunità, può convocare congiuntamente il presentatore dell'istanza e il responsabile del procedimento per tentare un'azione di mediazione.

4. Il Garante della natura, esaurita l'istruttoria, formula i propri rilievi alla pubblica amministrazione o ai soggetti interessati e fissa, se del caso, un termine per la definizione del procedimento. Il Garante della natura, a seguito dell’infruttuosità dell'azione, valuta l'opportunità di dare comunicazione dell'inadempimento ai competenti organi regionali.

5. Il Garante della natura, qualora ritenga che l'atto dovuto sia stato omesso illegittimamente, può chiedere agli organi competenti la nomina di un commissario ad acta.

6. La proposizione di ricorso giurisdizionale o amministrativo non esclude né limita la facoltà di reclamo al Garante della natura.

7. Il Garante della natura può intervenire anche in riferimento ad atti definitivi o a procedimenti conclusi.

8. Il Garante della natura non può intervenire a richiesta di consiglieri regionali.

 

CAPO VII

NORME FINANZIARIE FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 30. Rapporti tra i Garanti e il Difensore civico

1. I Garanti e il Difensore civico si danno reciproca segnalazione di situazioni di interesse comune, coordinando la propria attività nell'ambito delle rispettive competenze.

 

     Art. 31. Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in un massimo di € 110.000 annui, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse già destinate alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della legge regionale 12 gennaio 2024, n. 1, abrogata con l’articolo 32 della presente legge, stanziate nella Missione 01, Programma 01, Titolo 01 dell’esercizio 2025 del Bilancio di previsione triennale 2024-2026 della Regione Basilicata.

 

     Art. 32. Abrogazione

1. E’ abrogata la legge regionale 12 gennaio 2024, n. 1 “Istituzione del Difensore civico e garante delle vittime di reato e delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale nonché del Garante per l'infanzia e l'adolescenza e del diritto alla salute e dei diritti delle persone con disabilità”.

 

     Art. 33. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.