| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 2. Agricoltura |
| Capitolo: | 2.8 sovvenzioni e agevolazioni |
| Data: | 17/03/2023 |
| Numero: | 42 |
| Sommario |
| Art. 1. Oggetto, definizioni e soggetti attuatori |
| Art. 1 bis. (Recupero di pagamenti indebiti e interessi applicabili). |
| Art. 2. Ambito d'applicazione |
| Art. 3. Calcolo delle riduzioni |
| Art. 4. Ambito di applicazione |
| Art. 5. Riduzione dei pagamenti per la presentazione tardiva delle domande |
| Art. 6. Omesse o inesatte dichiarazioni |
| Art. 7. Ambito di applicazione |
| Art. 8. Sanzioni per la violazione delle regole di condizionalità |
| Art. 9. Disposizioni transitorie in materia di condizionalità |
| Art. 10. Disposizioni specifiche per le riduzioni dei pagamenti in relazione ai regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali |
| Art. 11. Violazioni dei criteri di ammissibilità non connessi alla dimensione delle superfici o al numero di animali finanziati dal Fondo europeo agricolo per o sviluppo rurale - FEASR |
| Art. 12. Violazione degli impegni connessi alla superficie e agli animali finanziati dal FEASR |
| Art. 13. Violazioni contestuali di più impegni connessi agli articoli 70, 71, 72 del regolamento (UE) 2021/2115 nonchè dei pertinenti impegni di condizionalità |
| Art. 14. Ripetizione dell'inadempienza e inadempienze gravi |
| Art. 15. Violazione degli impegni e degli altri obblighi dello sviluppo rurale non connessi alla superficie e agli animali |
| Art. 16. Violazione delle regole in materia di appalti pubblici |
| Art. 17. Disposizioni transitorie in materia di misure connesse alle superfici e agli animali dello sviluppo rurale |
| Art. 18. (Inosservanza dei criteri di riconoscimento). |
| Art. 19. (Frodi). |
| Art. 20. (Pagamento degli aiuti recuperati e delle sanzioni). |
| Art. 21. (Sanzioni per gli importi non ammissibili nel settore dell'ortofrutta e delle patate). |
| Art. 22. (Sanzioni a seguito di controlli di primo livello sulle operazioni di ritiro nel settore dell'ortofrutta e delle patate). |
| Art. 23. (Sanzioni applicabili per la violazione delle regole nelle operazioni di ritiro nel settore dell'ortofrutta e delle patate). |
| Art. 24. (Sanzioni applicabili ai destinatari dei prodotti ritirati dal mercato nel settore dell'ortofrutta e delle patate). |
| Art. 24 bis. (Inosservanza dell'obbligo di informazione nel settore dell'ortofrutta e delle patate). |
| Art. 24 ter. (Sanzioni amministrative in relazione alla raccolta verde e alla mancata raccolta nel settore dell'ortofrutta previste dall'articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2022/126). |
| Art. 24 quater. (Sanzione a fronte della presentazione tardiva della domanda di aiuto). |
| Art. 24 quinquies. (Sanzioni per infrazione della determinazione del valore della produzione commercializzata per il settore olivicolo). |
| Art. 24 sexies. (Sanzioni per la violazione delle regole in materia di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti). |
| Art. 24 septies. (Sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di vendemmia verde). |
| Art. 24 octies. (Sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali). |
| Art. 24 novies. (Sanzione a carico del distillatore dei sottoprodotti della vinificazione). |
| Art. 24 decies. (Sanzioni per la violazione delle regole in materia di promozione e comunicazione realizzate nei paesi terzi). |
| Art. 24 undecies. (Inosservanza degli obblighi previsti per il percepimento dei pagamenti previsti al Titolo III, Capo III, Sezione 3, del regolamento (UE) 2021/2115). |
| Art. 25. Disposizioni finali |
| Art. 26. Clausola di invarianza finanziaria |
§ 2.8.582 - D.Lgs. 17 marzo 2023, n. 42.
Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune.
(G.U. 21 aprile 2023, n. 94)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la
Visto l'articolo 33 della
Visto l'articolo 2 della
Visto l'articolo 1 della
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il Piano Strategico Nazionale della PAC (PSP 2023-2027), notificato alla Commissione europea il 31 dicembre 2021, come modificato il 15 novembre 2022;
Considerato che i regolamenti che normano la Politica Agricola Comune 2023-2027, differentemente dalla programmazione attuale, dispongono che le informazioni sui sistemi di controllo e sulle sanzioni da applicare alla futura PAC siano contenute nel Piani Strategici Nazionali e che è compito degli Stati membri adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione, imponendo, tra l'altro, sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in conformità del diritto dell'Unione o, in subordine, della normativa nazionale, assicurando, nel contempo, che le eventuali riduzioni e sanzioni applicate siano modulate in funzione della gravità, portata, permanenza o ripetizione dell'inosservanza rilevata;
Considerata la necessità di stabilire le sanzioni amministrative, sotto forma di riduzioni dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti PAC, prima dell'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel Piano Strategico Nazionale;
Considerato che il 28 aprile 2022 ed il 20 giugno 2022 si è provveduto a consultare le pertinenti parti sociali, così come stabilito all'articolo 14 del
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 dicembre 2022;
Acquisiti i pareri delle Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 marzo 2023;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
Emana
il seguente decreto-legislativo:
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1. Oggetto, definizioni e soggetti attuatori
1. Il presente decreto disciplina le sanzioni per la violazione delle regole stabilite nel Piano Strategico PAC per il percepimento dei pagamenti unionali, di cui al
2. Ai fini del presente decreto, per sanzioni si intendono le riduzioni o esclusioni dei pagamenti previsti dal
3. Non si applicano le sanzioni nei seguenti casi:
a) inosservanza dovuta a un errore dell'Organismo pagatore competente o di altra autorità, ove l'errore non poteva essere ragionevolmente individuato dal beneficiario;
b) riduzione non superiore a 100 euro;
c) inosservanza delle condizioni di concessione dell'aiuto dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali di cui all'articolo 3 del
4. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) «parcella agricola»: una unità di superficie agricola, come definita nel Piano strategico della PAC;
b) «superficie dichiarata»: la superficie oggetto di una domanda di aiuto o di una domanda di pagamento. Qualora la stessa superficie costituisca la base per una domanda di aiuto o di pagamento nell'ambito di più interventi, tale superficie è presa in considerazione separatamente per ciascuno di tali interventi;
c) «superficie determinata»: la superficie in ordine alla quale sono soddisfatti tutti i criteri e obblighi relativi alle condizioni di concessione degli aiuti;
d) «capi dichiarati»: gli animali oggetto di una domanda di aiuto per animale nel quadro dei regimi di aiuto per animali o oggetto di una domanda di pagamento nell'ambito di una misura di sostegno connessa agli animali;
e) «capo potenzialmente ammissibile»: un animale in grado a priori di soddisfare potenzialmente i criteri di ammissibilità per ricevere l'aiuto nell'ambito del regime di aiuto per animali o un sostegno nell'ambito delle misure di sostegno connesse agli animali nell'anno di domanda in questione;
f) «capo accertato»: nell'ambito di un regime di aiuto per animali, l'animale in ordine al quale sono soddisfatte tutte le condizioni previste dalle regole riguardanti la concessione degli aiuti;
g) «gruppo coltura»: la superficie per la quale è previsto lo stesso importo unitario dell'intervento. Si distingue in:
1) superficie dichiarata ai fini dell'attivazione di diritti all'aiuto nell'ambito del sostegno di base al reddito per la sostenibilità;
2) superficie che dà diritto al pagamento ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità;
3) superficie che dà diritto a pagamenti nell'ambito del regime per i giovani agricoltori;
4) superficie dichiarata per ciascuna misura di sostegno accoppiato al reddito;
5) gruppo per ciascuna delle superfici dichiarate ai fini di qualsiasi altro regime di aiuto o misura di sostegno per superficie a cui si applica un diverso importo unitario. Se gli importi unitari dell'aiuto sono variabili, è presa in considerazione la media di tali importi in relazione alle rispettive superfici dichiarate;
h) «gruppo di impegni»: l'insieme di due o più impegni affini, caratterizzati da elementi comuni ed omogenei, afferenti ad un determinato gruppo di colture;
i) «gruppo di infrazioni»: l'insieme di due o più infrazioni relative ad impegni affini, caratterizzati da elementi comuni ed omogenei, afferenti ad un determinato gruppo di colture;
l) «PSP»: il Piano Strategico PAC;
m) «portata» di un'inosservanza: parametro determinato tenendo conto in particolare dell'impatto dell'inosservanza stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio;
n) «gravità» di un'inosservanza: parametro dipendente in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'inosservanza medesima alla luce degli obiettivi del requisito o della norma in questione;
o) «persistenza» o «durata» di un'inosservanza: parametro dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto o dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli;
o-bis) provvedimento di riconoscimento: il provvedimento adottato dalle regioni e province autonome, necessario ai fini dell'accesso agli aiuti previsti dal Piano Strategico della PAC (PSP) per l'intervento della distillazione dei sottoprodotti [1];
o-ter) criteri di riconoscimento: disposizioni di cui al
5. Gli Organismi pagatori, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, secondo sottoparagrafo, del
Capo II
Sanzioni per la violazione delle regole della condizionalità sociale
Art. 1 bis. (Recupero di pagamenti indebiti e interessi applicabili). [3]
1. La restituzione di un pagamento indebito è richiesta entro diciotto mesi dall'accertamento delle irregolarità sanzionabili.
2. I soggetti delegati e gli enti preposti all'accertamento dell'indebito, se competenti, richiedono al beneficiario la restituzione in favore dell'Organismo pagatore di quanto indebitamente percepito; se non competenti a richiedere la restituzione, trasmettono tempestivamente all'Organismo pagatore le relazioni di controllo o i documenti analoghi e le segnalazioni di irregolarità ricevute. In quest'ultimo caso il termine di cui al primo comma decorre dalla data di approvazione o, in mancanza, di ricevimento dei predetti documenti da parte dell'Organismo pagatore competente.
3. Non si procede al recupero se i costi già sostenuti e i costi prevedibili per il recupero dell'indebito sono complessivamente superiori all'importo da recuperare e comunque se l'importo da recuperare, esclusi gli interessi, non supera cento euro.
4. Il termine di pagamento concesso al beneficiario per la restituzione dell'indebito non può essere superiore a sessanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento del provvedimento di recupero. Salvo diversa previsione del presente decreto, gli interessi sulle somme da restituire sono calcolati con decorrenza dal termine assegnato al debitore nel provvedimento che dispone il recupero dell'indebito, ovvero, in caso di malafede, dalla data di percepimento dell'aiuto.
Art. 2. Ambito d'applicazione
1. Sono sanzionati gli agricoltori o gli altri beneficiari dei pagamenti diretti a norma del Titolo III, capo II o degli articoli 70, 71 e 72 del
1-bis. Qualora a carico dei soggetti di cui al comma 1 sia stato disposto il sequestro preventivo dell'azienda nell'ambito di un procedimento per i reati previsti dall'articolo 603-bis del codice penale, l'autorità giudiziaria ne dà immediata comunicazione agli Organismi pagatori che sospendono l'erogazione dei benefici fino alla revoca della misura cautelare, salvo che il giudice disponga il controllo giudiziario o nomini un amministratore giudiziario che assicuri la continuità dell'azienda [4].
2. [La violazione ricorre in caso di mancato rispetto di una norma nel corso di un anno solare, a prescindere dal numero di lavoratori coinvolti dall'infrazione] [5].
Art. 3. Calcolo delle riduzioni
1. L'ammontare delle riduzioni è calcolato sulla base dell'importo totale dei pagamenti di cui all'articolo 2, comma 1, concessi o da concedere al beneficiario interessato in relazione alle domande di pagamento presentate nel corso dell'anno solare in cui si è verificata l'infrazione.
2. In base alla gravità dell'infrazione, definita con i criteri posti dal decreto di cui all'articolo 25, la riduzione è pari al 3 per cento, 5 per cento o 10 per cento dell'importo dei pagamenti di cui all'articolo 2, comma 1. Si applica, in ogni caso, la percentuale del 10 per cento, ove l'infrazione riguardi un numero di lavoratori superiore a 8 [6].
3. Nel caso in cui la stessa infrazione persista per più di un anno solare o si ripeta un'altra volta nel giro di tre anni solari consecutivi, la percentuale di riduzione è pari al 20 per cento dell'importo totale dei pagamenti di cui all'articolo 2, comma 1 [7].
4. In caso di inosservanza intenzionale, la percentuale di riduzione è pari al 30 per cento dell'importo totale dei pagamenti di cui all'articolo 2, comma 1 [8].
5. Qualora gli agricoltori o gli altri beneficiari dei pagamenti indicati all'articolo 2, comma 1, dopo la contestazione, da parte delle autorità competenti in materia di legislazione sociale e di lavoro, di una infrazione per violazione di una norma nazionale di attuazione di quanto disposto nell'allegato IV del
6. In relazione alle infrazioni commesse dai singoli beneficiari, per ogni anno solare, si applica unicamente la percentuale di riduzione più alta.
Capo III
Sanzioni per la violazione delle regole previste per i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti e di sviluppo rurale nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo
Art. 4. Ambito di applicazione
1. Le norme di cui al presente capo si applicano in caso di violazione dei criteri di ammissibilità, degli impegni o degli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione dell'aiuto o del sostegno, prevedendone le sanzioni, in relazione ai seguenti interventi:
a) sostegno di base al reddito per la sostenibilità;
b) sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità;
c) sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori;
d) regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali;
e) misure di sostegno accoppiato al reddito;
f) interventi basati sulle superfici e sugli animali, ai sensi degli articoli 70, 71 e 72 del
2. Le funzioni relative ai procedimenti di accertamento e applicazione delle riduzioni previste dagli articoli del presente Capo spettano all'Autorità di gestione, per quanto di competenza, e agli Organismi pagatori di cui all'articolo 9 del
Art. 5. Riduzione dei pagamenti per la presentazione tardiva delle domande
1. Per ciascun anno di domanda, la presentazione di una domanda di aiuto o di pagamento, corredata della necessaria documentazione a sostegno, oltre l'ultimo giorno utile, fissato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della
2. Qualora il ritardo sia superiore a venticinque giorni, la domanda di aiuto o di pagamento è considerata irricevibile e al beneficiario non è concesso alcun aiuto o pagamento.
3. Per ciascun anno di domanda, la presentazione di una domanda di assegnazione dei diritti all'aiuto o di aumento del valore dei diritti all'aiuto, corredata della necessaria documentazione a sostegno, oltre l'ultimo giorno utile, fissato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della
4. Qualora il ritardo sia superiore a venticinque giorni, la domanda di assegnazione o di aumento del valore dei diritti all'aiuto è considerata irricevibile e al beneficiario non è assegnato alcun diritto o nessun aumento del valore dei diritti all'aiuto.
4-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 4, alle richieste di modifica della domanda iniziale, relative a singole parcelle agricole o singoli diritti all'aiuto, capi animali o ulteriori elementi fattuali, presentate oltre i termini stabiliti per la presentazione della domanda di aiuto, si applicano le riduzioni stabilite dai commi 1 e 3, esclusivamente in relazione all'aumento dell'entità o del pagamento rispetto a quello spettante per la domanda presentata nei termini [9].
Art. 6. Omesse o inesatte dichiarazioni
1. Qualora un beneficiario, per un dato anno, non dichiari tutte le parcelle agricole risultanti a sua disposizione nel fascicolo aziendale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e la differenza tra la superficie totale dichiarata nella domanda unica, o in una domanda di pagamento, e la somma della superficie dichiarata e della superficie delle parcelle non dichiarate sia superiore al 3 per cento della superficie dichiarata, l'importo complessivo dei pagamenti diretti per superficie ovvero del sostegno nell'ambito degli interventi basati sulle superfici è ridotto fino al 3 per cento sulla base dei criteri previsti dai decreti di cui all'articolo 25, in funzione della entità dell'omissione.
2. Fatto salvo il rispetto delle condizioni di ammissibilità, qualora nell'ambito di un intervento sia applicabile un limite o un massimale individuale, e la superficie o il numero di animali dichiarati dal beneficiario superi il suddetto limite o il massimale individuale, la superficie dichiarata o il numero di animali dichiarati corrispondenti sono adeguati al limite o al massimale fissato per il beneficiario in questione.
3. Qualora un beneficiario, per un dato anno e per un gruppo coltura dichiari una superficie maggiore rispetto alla superficie determinata, l'aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata per il gruppo coltura a cui si riferiscono gli impegni violati, dalla quale è sottratta:
a) due volte la differenza accertata per il gruppo coltura in questione, se questa è superiore al 3 per cento o a due ettari, ma non superiore al 20 per cento della superficie determinata;
b) l'intero importo dell'aiuto o della misura di sostegno per il gruppo coltura in questione se la differenza accertata è superiore al 20 per cento;
c) se la differenza accertata è superiore al 50 per cento, il beneficiario è tenuto, altresì, a restituire una somma supplementare, pari all'importo dell'aiuto o del sostegno corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata per il gruppo coltura in questione; se tale importo non può essere recuperato integralmente nel corso dei due anni successivi all'anno dell'accertamento, il saldo restante è azzerato.
4. Qualora la differenza, tra superficie complessivamente dichiarata ai fini del pagamento nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, e la superficie determinata, sia inferiore o uguale a 0,1 ettari e al 20 per cento della superficie dichiarata, la superficie determinata è considerata uguale alla superficie dichiarata.
5. Al beneficiario che nell'anno precedente non ha subito alcuna riduzione per sovradichiarazione delle superfici per il regime di aiuto o la misura di sostegno in questione, per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c) e d) e gli interventi di cui agli articoli 71 e 72 del
6. Qualora si accerti che il «giovane agricoltore», di cui all'articolo 4, paragrafo 6, del
7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5 del
8. In caso di trasferimento a terzi da parte del beneficiario originario, l'obbligo di restituzione, proporzionalmente al numero di diritti trasferiti, e la rettifica incombono anche sui cessionari, qualora il cedente non disponga di un numero di diritti sufficiente per compensare il numero dei diritti all'aiuto che gli sono stati indebitamente assegnati.
9. L'importo totale dell'aiuto, cui il beneficiario ha diritto nell'ambito di un regime di aiuti per bovini, ovini e caprini, o di una misura di sostegno connessa agli stessi animali, o di un tipo di operazione nell'ambito di tale misura di sostegno, è versato in base al numero dei capi accertati, a condizione che, in seguito a controlli amministrativi o a seguito di sopralluogo:
a) non si riscontrino più di tre capi non accertati; oppure, per gli interventi di sviluppo rurale per animali di specie ovina e caprina, limitatamente alle aree montane individuate ai sensi dell'articolo 32 del
b) i bovini, gli ovini e i caprini non accertati possano essere identificati individualmente con qualsiasi mezzo previsto dal sistema di identificazione e di registrazione degli animali.
10. In mancanza delle condizioni di cui al comma 9, lettere a) e b), l'importo totale dell'aiuto o del sostegno cui il beneficiario ha diritto è così ridotto:
a) se la percentuale del rapporto tra capi non accertati e capi accertati è inferiore o uguale al 20 per cento, la riduzione è effettuata in tale misura;
b) se la percentuale del rapporto tra capi non accertati e capi accertati è superiore al 20 per cento ma inferiore o uguale al 30 per cento, la riduzione è effettuata nella misura di due volte tale percentuale;
c) se la percentuale del rapporto tra capi non accertati e capi accertati è superiore al 30 per cento, non è concesso alcun aiuto o sostegno;
d) se la percentuale del rapporto tra capi non accertati e capi accertati è superiore al 50 per cento, non è concesso alcun aiuto o sostegno e il beneficiario è tenuto, altresì, a restituire una somma supplementare pari all'importo corrispondente alla differenza tra il numero di capi dichiarati e il numero di capi accertati. Se tale importo non può essere recuperato integralmente nel corso dei due anni successivi all'anno dell'accertamento, il saldo restante è azzerato.
Capo IV
Sanzioni per la violazione delle regole della condizionalità
Art. 7. Ambito di applicazione
1. Sono sanzionati gli agricoltori o gli altri beneficiari dei pagamenti diretti, a norma del Titolo III, capo II o degli articoli 70, 71 e 72 del
Art. 8. Sanzioni per la violazione delle regole di condizionalità
1. L'Organismo pagatore determina le sanzioni per la violazione delle regole di condizionalità rafforzata di cui all'articolo 7 in base alla gravità, alla portata, alla durata e alla ripetizione della violazione accertata. La gravità, la portata, la durata della violazione sono graduate sulla base dei criteri previsti dal decreto di cui all'articolo 25.
2. In caso di violazione non intenzionale, la riduzione applicata è pari al 3 per cento del totale dei pagamenti assoggettati alla condizionalità. L'ammontare delle riduzioni o delle esclusioni è calcolato sulla base dei pagamenti concessi o da concedere nell'anno civile in cui si è verificata la violazione. Qualora non sia possibile determinare l'anno civile in cui si è verificata la violazione, l'ammontare delle riduzioni o delle esclusioni è calcolato sulla base dei pagamenti concessi o da concedere nell'anno civile in cui è accertata la violazione. L'Organismo pagatore può, sulla base della valutazione della violazione, ridurre la percentuale fino all'1 per cento del totale dei pagamenti di cui all'articolo 7, comma 1.
3. Qualora la violazione non intenzionale non abbia conseguenze sul conseguimento dell'obiettivo della norma o del criterio di gestione interessati o qualora produca conseguenze irrilevanti, non si applicano le sanzioni. I beneficiari sono informati della violazione accertata e delle eventuali misure correttive da adottare. Il beneficiario è tenuto a ricorrere ai servizi di consulenza aziendale di cui all'articolo 15 del
4. Qualora la violazione non intenzionale abbia gravi conseguenze sul conseguimento dell'obiettivo della norma o del criterio di gestione interessati o costituisca un rischio diretto per la salute pubblica o per la salute degli animali, l'Organismo pagatore può applicare un aumento fino al 10 per cento della percentuale di riduzione sul totale dei pagamenti assoggettati alla condizionalità.
5. Per gli obblighi di condizionalità controllati con il Monitoraggio da satellite, ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1, lettera c), del
6. In caso di inosservanza intenzionale, la percentuale di riduzione è pari al 15 per cento dell'importo totale dei pagamenti assoggettati alla condizionalità.
Art. 9. Disposizioni transitorie in materia di condizionalità
1. Le regole della condizionalità di cui agli articoli da 91 a 97, 99 e 100 del
2. Sulle superfici che beneficiano di un sostegno ai sensi degli articoli 28, 29 e 30 del
Capo V
Sanzioni per la violazione degli impegni per gli eco-schemi
Art. 10. Disposizioni specifiche per le riduzioni dei pagamenti in relazione ai regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali
1. Sono sanzionati i beneficiari che presentano domanda per i regimi per il clima, l'ambiente ed il benessere degli animali e che non rispettano gli impegni assunti ai sensi dell'articolo 31 del
2. Per l'anno 2023, è sospesa l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, a condizione che l'infrazione sia di grado basso e che il beneficiario inadempiente presenti domanda per il medesimo regime nel 2024 [12].
3. Se i beneficiari per i quali la sanzione è stata sospesa nel 2023, compiono ulteriori violazioni nel 2024, la sanzione sospesa per il 2023 verrà applicata unitamente a quella comminata per il 2024 [13].
Capo VI
Sanzioni per la violazione di disposizioni specifiche in materia di sviluppo rurale
Art. 11. Violazioni dei criteri di ammissibilità non connessi alla dimensione delle superfici o al numero di animali finanziati dal Fondo europeo agricolo per o sviluppo rurale - FEASR
1. Nel caso di violazione accertata in via definitiva dei criteri di ammissibilità non connessi alla dimensione delle superfici o al numero degli animali, stabiliti dal PSP, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente.
Art. 12. Violazione degli impegni connessi alla superficie e agli animali finanziati dal FEASR
1. In caso di mancato rispetto degli impegni previsti dal
Art. 13. Violazioni contestuali di più impegni connessi agli articoli 70, 71, 72 del
1. In caso di accertamento nel corso dello stesso anno civile di violazioni contestuali di uno o più impegni previsti a norma degli articoli 70, 71, 72 del
Art. 14. Ripetizione dell'inadempienza e inadempienze gravi
1. La ripetizione di una violazione ricorre quando sono accertate due violazioni analoghe negli ultimi tre anni a carico dello stesso beneficiario e per lo stesso intervento. La ripetizione si determina a partire dall'anno dell'accertamento.
2. Una violazione si definisce grave quando è ripetuta ed i parametri di gravità, entità e durata sono tutti cumulativamente di livello massimo. In caso di violazione grave, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.
3. Una violazione si definisce non grave, quando è ripetuta ed il livello massimo dei parametri di cui al comma 2 ricorre una sola volta o non ricorre affatto. In quest'ultimo caso è applicata una maggiorazione della riduzione, riferita all'impegno violato, doppia delle percentuali, rispettivamente, del 3 per cento, del 5 per cento o del 10 per cento, a loro volta determinate, ciascuna, in base alla gravità, entità, durata di ciascuna violazione, come definite secondo i criteri posti dall'articolo 25.
Art. 15. Violazione degli impegni e degli altri obblighi dello sviluppo rurale non connessi alla superficie e agli animali [14]
1. Per gli interventi per lo sviluppo rurale non connessi alla superficie e agli animali, in caso di violazione degli impegni previsti dal PSP o degli altri obblighi dell'intervento, si applica per ogni violazione o gruppi di violazioni, la riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, per ciascun intervento a cui si riferiscono gli impegni violati. Nel caso di violazione degli impegni per assicurare la stabilità delle operazioni di investimento, previsti dal Piano strategico della PAC, i parametri di gravità e entità sono da considerarsi sempre di livello massimo.
1-bis. I beneficiari, che richiedono nella domanda di aiuto un importo che risulta maggiore del 25 per cento rispetto a quello considerato ammissibile dall'organismo pagatore competente, sono soggetti ad una sanzione pari alla differenza tra i due importi. La riduzione o l'esclusione si applica anche alle spese che sono risultate non ammissibili in seguito ai controlli in loco o in occasione di successive verifiche.
Art. 16. Violazione delle regole in materia di appalti pubblici
1. Nel caso di violazione delle regole in materia di appalti pubblici, ai sensi dell'articolo 61 del
Art. 17. Disposizioni transitorie in materia di misure connesse alle superfici e agli animali dello sviluppo rurale
1. Alle misure agro-climatico-ambientali o di imboschimento dei terreni agricoli relative a domande ammesse entro il 31 dicembre 2006, ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2078/92, n. 2080/92 e n. 1257/99, continuano ad applicarsi i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi previsti nei contratti agro-ambientali o di imboschimento sottoscritti.
2. Per le misure relative ai programmi di sviluppo rurale dei periodi 2007-2013 e 2014-2022, finanziate con risorse FEASR afferenti a uno dei periodi suindicati, si applica, in materia di sanzioni, la disciplina definita dalle Regioni e Provincie autonome, ovvero dalle Autorità di Gestione dei Programmi di Sviluppo Rurale, in materia di:
a) violazioni di impegni riferiti alle colture, ai gruppi di colture, alle operazioni, alle misure e agli impegni pertinenti di condizionalità individuati nei documenti programmatori 2007-2013, come ridefiniti ai sensi del
b) parametri per l'individuazione dei livelli della gravità, entità, durata e ripetizione di ciascuna violazione;
c) casistiche identificate dai documenti di programmazione approvati dalla Commissione europea e dalle relative disposizioni attuative che comportano l'esclusione o la revoca dal sostegno dell'operazione o misura.
Capo VII [15]
Sanzioni per la violazione di disposizioni del settore dell'ortofrutta e del settore delle patate e del settore olivicolo
Art. 18. (Inosservanza dei criteri di riconoscimento). [16]
1. Un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori dei settori ortofrutticolo, olivicolo e delle patate che non rispetta uno o più dei criteri di riconoscimento, è soggetta alla sanzione della revoca del riconoscimento.
1. Fatte salve eventuali altre sanzioni applicabili ai sensi del diritto nazionale e del diritto dell'Unione europea, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori dei settori ortofrutticolo, olivicolo e delle patate che commette una frode finalizzata all'indebito conseguimento degli aiuti è soggetta cumulativamente alle seguenti sanzioni:
a) revoca del riconoscimento;
b) recupero degli aiuti già erogati da parte dell'Organismo pagatore;
c) esclusione del riconoscimento per l'anno successivo a quello in cui è stata commessa la frode.
2. Quando pervengono da parte di organismi di accertamento e di controllo notizie circostanziate inerenti ai fatti di cui al comma 1, nei confronti delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori sono sospesi i pagamenti di cui al Titolo III, Capo III, Sezioni 2, 6 e 7 del
Art. 20. (Pagamento degli aiuti recuperati e delle sanzioni). [18]
1. Le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori o altri operatori, rimborsano gli aiuti indebitamente percepiti, maggiorati degli interessi.
2. Gli interessi sono calcolati:
a) a decorrere dal ricevimento del pagamento indebito;
b) al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni principali di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore alla data del pagamento indebito, maggiorato di tre punti percentuali.
Art. 21. (Sanzioni per gli importi non ammissibili nel settore dell'ortofrutta e delle patate). [19]
1. Un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazione di produttori, che richiede nella domanda di aiuto un importo superiore al 3 per cento rispetto a quello considerato ammissibile dall'Organismo pagatore competente è soggetto ad una sanzione pari alla differenza tra i due importi. La riduzione o l'esclusione si applica anche alle spese che siano risultate non ammissibili in seguito ai controlli in loco o in occasione di successive verifiche.
2. Se il valore della produzione commercializzata è dichiarato e verificato prima della presentazione della domanda di aiuto, gli importi di cui al comma 1 sono stabiliti tenendo conto rispettivamente del valore dichiarato e di quello approvato.
Art. 22. (Sanzioni a seguito di controlli di primo livello sulle operazioni di ritiro nel settore dell'ortofrutta e delle patate). [20]
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 21, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazione di produttori che viola le norme di commercializzazione o non rispetta i requisiti minimi di cui al Titolo II del
a) se i quantitativi non conformi sono inferiori al 10 per cento di quelli ritirati, la sanzione è pari all'aiuto dell'Unione, calcolato in base ai quantitativi dei prodotti ritirati non conformi;
b) se i quantitativi non conformi sono compresi tra il 10 per cento e il 25 per cento di quelli ritirati, la sanzione è pari al doppio dell'importo dell'aiuto dell'Unione, calcolato in base ai quantitativi dei prodotti ritirati non conformi;
c) se i quantitativi non conformi superano il 25 per cento di quelli ritirati, la sanzione è pari all'importo dell'aiuto dell'Unione per l'intero quantitativo comunicato.
Art. 23. (Sanzioni applicabili per la violazione delle regole nelle operazioni di ritiro nel settore dell'ortofrutta e delle patate). [21]
1. Un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori che effettua lo smaltimento dei prodotti di cui all'articolo 27 del
2. Alla medesima sanzione è soggetta l'organizzazione di produttori o l'associazione di organizzazione di produttori che abbia provocato un impatto ambientale negativo o conseguenze fitosanitarie negative nello svolgimento delle operazioni di cui al comma precedente.
Art. 24. (Sanzioni applicabili ai destinatari dei prodotti ritirati dal mercato nel settore dell'ortofrutta e delle patate). [22]
1. I destinatari dei prodotti ritirati dal mercato che violano le condizioni previste dall'articolo 28 del
Art. 24 bis. (Inosservanza dell'obbligo di informazione nel settore dell'ortofrutta e delle patate). [23]
1. Un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori che non fornisce, entro i termini previsti, le informazioni richieste dalla Regione, dall'Organismo pagatore o dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è soggetta alla revoca del riconoscimento.
2. Nel caso previsto dal comma 1, sono revocati anche eventuali contributi o benefici concessi. Gli eventuali contributi ancora da erogare non sono versati e quelli erogati sono recuperati.
3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche in caso di inosservanza degli obblighi di inserimento nel sistema informativo dei programmi operativi e delle loro modifiche e delle basi sociali.
Art. 24 ter. (Sanzioni amministrative in relazione alla raccolta verde e alla mancata raccolta nel settore dell'ortofrutta previste dall'articolo 17 del
1. Fatte salve le ipotesi previste dall'articolo 21, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo è soggetta a una sanzione pari all'importo dell'indennità percepita per le superfici oggetto di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 17 del
a) la superficie comunicata per la raccolta verde non è ammissibile alla misura;
b) la superficie non è stata interamente sottoposta a raccolta o la produzione non è stata denaturata;
c) si verifica un impatto ambientale negativo o conseguenze fitosanitarie negative.
2. Un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo è soggetta a una sanzione pari all'importo dell'indennità percepita per le superfici oggetto di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 17 del
a) la superficie comunicata per la mancata raccolta non è ammissibile alla misura;
b) la raccolta è stata comunque effettuata, in tutto o in parte, salvo che l'intervento non abbia ad oggetto piante ortofrutticole che hanno un periodo di raccolta superiore ad un mese;
c) si verifica un impatto ambientale negativo o conseguenze fitosanitarie negative.
Art. 24 quater. (Sanzione a fronte della presentazione tardiva della domanda di aiuto). [25]
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori che opera nei settori ortofrutticolo, olivicolo e delle patate e che presenta una domanda di aiuto oltre i termini previsti dalla normativa di riferimento, è soggetta ad una sanzione pari alla riduzione dell'1 per cento dell'importo dell'aiuto riconosciuto, per ogni giorno di ritardo nella presentazione della domanda.
Art. 24 quinquies. (Sanzioni per infrazione della determinazione del valore della produzione commercializzata per il settore olivicolo). [26]
1. Un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori del settore olivicolo che, ai fini del conseguimento del pertinente aiuto, dichiara un valore della produzione commercializzata di cui agli articoli 30, 31 e 32 del
a) se la differenza tra il valore accertato e quello dichiarato è minore del 5 per cento, il valore preso a riferimento ai fini del conseguimento dell'aiuto è ridotto in misura corrispondente;
b) se la differenza tra il valore accertato e quello dichiarato è superiore al 5 per cento ma inferiore al 20 per cento, il valore preso a riferimento ai fini del conseguimento dell'aiuto è ridotto nella medesima misura, con una ulteriore riduzione del 5 per cento;
c) se la differenza tra il valore accertato e quello dichiarato è superiore o uguale al 20 per cento, il riconoscimento è revocato per l'anno di competenza.
2. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, l'Organismo pagatore compensa l'importo residuo dell'aiuto da erogare con l'importo indebitamente percepito e, per l'eventuale eccedenza, procede all'escussione della polizza fideiussoria. Nel caso di cui alla lettera c), l'Organismo pagatore escute la polizza fideiussoria al fine di ottenere la restituzione integrale di quanto erogato.
Capo VII-bis [27]
Sanzioni per la violazione delle disposizioni del settore vitivinicolo
Art. 24 sexies. (Sanzioni per la violazione delle regole in materia di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti). [28]
1. I beneficiari dell'aiuto previsto per l'intervento di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del
a) se la differenza tra la superficie realizzata e quella indicata nella domanda approvata è di minima entità e comunque non superiore al 20 per cento, il sostegno è calcolato sulla base della superficie effettivamente realizzata;
b) se la differenza tra la superficie realizzata e quella indicata nella domanda di aiuto supera il 20 per cento ma è uguale o inferiore al 50 per cento, l'aiuto è erogato sulla base della superficie effettivamente realizzata e ridotto del doppio della differenza;
c) se la differenza tra la superficie realizzata e quella indicata nella domanda è superiore al 50 per cento, l'aiuto è negato e, se già concesso, è integralmente restituito.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in caso di forza maggiore o circostanze eccezionali previste dalla normativa comunitaria e nazionale, ai beneficiari che dimostrano di aver raggiunto l'obiettivo generale dell'operazione è riconosciuto un aiuto pari all'importo corrispondente alla parte dell'operazione realizzata, salvo il recupero di quanto ricevuto a titolo di anticipo per la parte non attuata.
3. I beneficiari dell'aiuto di cui al comma 1 che hanno ricevuto l'anticipo previsto dall'articolo 49 del
a) se realizzano l'intervento su una superficie differente rispetto a quella approvata in misura superiore al 50 per cento;
b) se rinunciano all'intervento o sono soggetti a revoca dell'aiuto concesso;
c) se presentano la domanda del pagamento del saldo finale oltre cinque giorni dalla scadenza del termine stabilito;
d) se non presentano la domanda di pagamento del saldo finale.
4. I beneficiari dell'aiuto di cui al comma 1 che non hanno ricevuto l'anticipo del contributo sono esclusi per un anno dall'accesso all'aiuto per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti nelle seguenti ipotesi:
a) presentazione delle domande di pagamento del saldo oltre cinque giorni dalla scadenza del termine stabilito;
b) mancata presentazione della domanda di pagamento del saldo;
c) presentazione della rinuncia al contributo concesso, successivamente al trentesimo giorno antecedente la data di scadenza della presentazione delle domande di pagamento del saldo.
Art. 24 septies. (Sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di vendemmia verde). [29]
1. I beneficiari dell'aiuto previsto per l'intervento di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del
a) se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda approvata è di minima entità e comunque non supera il 20 per cento, il sostegno è calcolato sulla base della superficie effettivamente realizzata;
b) se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda di aiuto è superiore al 20 per cento ma è uguale o inferiore al 50 per cento, l'aiuto è erogato sulla base della superficie realizzata e ridotto del doppio della differenza;
c) se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda supera il 50 per cento, l'aiuto è negato e, se già concesso, è restituito. In tale ipotesi il beneficiario è escluso dall'intervento per i successivi tre anni, a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
Art. 24 octies. (Sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali). [30]
1. I beneficiari del contributo per l'intervento di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera b), del
a) un anno di esclusione dall'aiuto se l'importo dell'anticipo non speso è superiore al 10 per cento ma inferiore o uguale al 30 per cento dell'anticipo erogato;
b) due anni di esclusione dall'aiuto se l'importo dell'anticipo non speso è superiore al 30 per cento ma inferiore al 50 per cento dell'anticipo erogato;
c) tre anni di esclusione dall'aiuto se l'importo dell'anticipo non speso è superiore o uguale al 50 per cento dell'anticipo erogato.
1-bis. Ai beneficiari del contributo per l'intervento di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera b), del
2. In caso di mancato utilizzo dell'anticipo versato, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 24 del
3. I beneficiari del contributo che non presentano la domanda di pagamento del saldo entro i termini stabiliti o che rinunciano al contributo dopo aver percepito l'anticipo sono soggetti alla sanzione dell'esclusione dall'aiuto per tre anni.
4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, nel settore vitivinicolo, i beneficiari del contributo che presentano la domanda di pagamento del saldo entro il quinto giorno solare successivo alla scadenza del termine fissato, sono soggetti ad una sanzione pari all'1 per cento del contributo riconosciuto per ogni giorno di ritardo. Le domande di pagamento presentate oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine previsto non possono essere accolte e sono respinte.
5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1-bis, qualora, all'esito dei controlli, risulta che l'importo del contributo versato è superiore all'importo dovuto, si procede al recupero dell'aiuto indebitamente versato.
6. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, non si applica alcuna sanzione:
a) in caso di approvazione di modifiche al progetto iniziale o qualora l'anticipo non sia stato versato e sia stata presentata domanda di rinuncia nei trenta giorni precedenti il termine ultimo previsto per la presentazione della domanda di saldo;
b) se l'importo non speso è inferiore al 10 per cento dell'anticipo erogato.
Art. 24 novies. (Sanzione a carico del distillatore dei sottoprodotti della vinificazione). [32]
1. Il distillatore che viola gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale per la concessione dell'aiuto di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera g), del
Art. 24 decies. (Sanzioni per la violazione delle regole in materia di promozione e comunicazione realizzate nei paesi terzi). [33]
1. I soggetti beneficiari del contributo previsto dall'intervento promozione nei paesi terzi, di cui all'articolo 58, lettera k), del
2. I soggetti beneficiari del contributo previsto dall'intervento promozione nei paesi terzi, di cui all'articolo 58, lettera k), del
3. I soggetti beneficiari del contributo previsto dall'intervento promozione nei paesi terzi, di cui all'articolo 58, lettera k), del
Capo VII-ter [34]
Sanzioni per la violazione di disposizioni del settore dell'apicoltura
Art. 24 undecies. (Inosservanza degli obblighi previsti per il percepimento dei pagamenti previsti al Titolo III, Capo III, Sezione 3, del
1. I beneficiari dei finanziamenti per l'acquisto dei beni, previsti dall'articolo 55, comma 1, lettera b), del
2. La medesima sanzione si applica in caso di violazione dei vincoli territoriali di mantenimento del materiale biologico finanziato, di cui all'articolo 55, comma 1, lettera b), punto iii) del
3. Nel caso in cui le condotte di cui ai commi 1 e 2 siano realizzate intenzionalmente o con colpa grave, i beneficiari, oltre al rimborso dei pagamenti indebitamente percepiti e dei relativi interessi, sono soggetti ad una ulteriore sanzione pari all'importo percepito.
3-bis. Nel caso in cui, a seguito di controllo, l'importo richiesto nella domanda di pagamento superi di una percentuale maggiore del 10 per cento l'importo accertato in sede istruttoria, il beneficiario è soggetto, oltre alla decurtazione dell'importo non riconosciuto, alla sanzione nella misura pari al medesimo importo non riconosciuto [36].
Capo VIII
Disposizioni comuni
Art. 25. Disposizioni finali
1. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni attuative e i criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili previste dagli articoli 3, comma 2, 6, comma 1, 8, comma 1, 10, comma 1, 12, 13, 14, 15, 21 e 23 [37].
1-bis. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono disciplinate le modalità di esecuzione dei controlli finalizzati all'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 22 e 24 [38].
2. Fatta salva l'applicazione delle riduzioni previste dai Capi VII. VII-bis e VII-ter, le riduzioni dei pagamenti previste nel presente decreto si applicano nell'ordine seguente:
a) le riduzioni previste ai Capi III, V e VI;
b) all'importo risultante dall'applicazione della lettera a), si applicano le riduzioni previste al Capo IV;
c) all'importo risultante dall'applicazione della lettera b), si applicano le riduzioni previste al Capo II [39].
2-bis. Quando a seguito di comunicazione del Fondo mutualistico nazionale AgriCat agli organismi pagatori, effettuata mediante iscrizione nel registro debitori nazionale da parte di Agea, risulta che l'impresa agricola beneficiaria degli aiuti ha indebitamente percepito importi a titolo di indennizzo a seguito di una denuncia di sinistro per eventi catastrofali, l'Organismo pagatore compensa l'importo dell'aiuto da erogare con gli importi indebitamente percepiti [40].
Art. 26. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
[1] Lettera aggiunta dall'art. 1 del
[2] Lettera aggiunta dall'art. 1 del
[3] Articolo inserito dall'art. 2 del
[4] Comma inserito dall'art. 3 del
[5] Comma abrogato dall'art. 3 del
[6] Comma così sostituito dall'art. 4 del
[7] Comma così modificato dall'art. 4 del
[8] Comma così modificato dall'art. 4 del
[9] Comma aggiunto dall'art. 5 del
[10] Lettera così modificata dall'art. 6 del
[11] Comma così modificato dall'art. 7 del
[12] Comma così sostituito dall'art. 8 del
[13] Comma così sostituito dall'art. 8 del
[14] Articolo così modificato dall'art. 9 del
[15] Il Capo VII è stato così sostituito dall'art. 10 del
[16] Il Capo VII è stato così sostituito dall'art. 10 del
[17] Il Capo VII è stato così sostituito dall'art. 10 del
[18] Il Capo VII è stato così sostituito dall'art. 10 del
[19] Il Capo VII è stato così sostituito dall'art. 10 del
[20] Il Capo VII è stato così sostituito dall'art. 10 del
[21] Il Capo VII è stato così sostituito dall'art. 10 del
[22] Il Capo VII è stato così sostituito dall'art. 10 del
[23] Il Capo VII è stato così sostituito dall'art. 10 del
[24] Il Capo VII è stato così sostituito dall'art. 10 del
[25] Il Capo VII è stato così sostituito dall'art. 10 del
[26] Il Capo VII è stato così sostituito dall'art. 10 del
[27] Il Capo VII-bis è stato inserito dall'art. 11 del
[28] Il Capo VII-bis è stato inserito dall'art. 11 del
[29] Il Capo VII-bis è stato inserito dall'art. 11 del
[30] Il Capo VII-bis è stato inserito dall'art. 11 del
[31] Comma inserito dall'art. 12 della
[32] Il Capo VII-bis è stato inserito dall'art. 11 del
[33] Il Capo VII-bis è stato inserito dall'art. 11 del
[34] Il Capo VII-ter è stato inserito dall'art. 11 del
[35] Il Capo VII-ter è stato inserito dall'art. 11 del
[36] Comma aggiunto dall'art. 12 della
[37] Comma così modificato dall'art. 12 del
[38] Comma inserito dall'art. 12 del
[39] Comma così sostituito dall'art. 12 del
[40] Comma aggiunto dall'art. 12 del