| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 46. Forze armate e Polizia | 
| Capitolo: | 46.8 personale | 
| Data: | 07/09/1945 | 
| Numero: | 590 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Gli articoli 5, 6 e 7 della legge 10 dicembre 1942, n. 1551, sono sostituiti dai seguenti (Omissis) | 
| Art. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno | 
§ 46.8.74 - D.Lgs.Lgt. 7 settembre 1945, n. 590.
Avanzamento dei sottufficiali della Regia guardia di finanza reduci dalla prigionia di guerra.
(G.U. 4 ottobre 1945, n. 119)
     Gli articoli 5, 6 e 7 della 
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno.