§ 2.10.61 - L.R. 11 febbraio 2021, n. 3.
Modifiche alla legge regionale n. 7 del 1955 (Provvedimenti per manifestazioni, propaganda e opere turistiche).


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.10 turismo e industria alberghiera
Data:11/02/2021
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 7 del 1955 in materia di misure a sostegno del turismo
Art. 2.  Integrazioni all'articolo 1 della legge regionale n. 7 del 1955 in materia di istituzione del registro dei grandi eventi
Art. 3.  Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 7 del 1955 in materia di promozione turistica multimediale
Art. 4.  Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 7 del 1955 in materia di procedure attuative
Art. 5.  Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 7 del 1955 in materia di funzioni regionali
Art. 6.  Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 7 del 1955 in materia di disposizioni finanziarie
Art. 7.  Norma finanziaria


§ 2.10.61 - L.R. 11 febbraio 2021, n. 3.

Modifiche alla legge regionale n. 7 del 1955 (Provvedimenti per manifestazioni, propaganda e opere turistiche).

(B.U. 18 febbraio 2021, n. 11)

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 7 del 1955 in materia di misure a sostegno del turismo

1. L'articolo 1 della legge regionale 21 aprile 1955, n. 7 (Provvedimenti per manifestazioni, propaganda e opere turistiche) è sostituito dal seguente:

"Art. 1 (Misure a sostegno del turismo)

1. Allo scopo di incrementare lo sviluppo del turismo nel territorio della Regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare contributi per:

a) il turismo scolastico, anche con l'assegnazione di viaggi premio agli alunni meritevoli;

b) il turismo sociale, per consentire l'accesso alla vacanza alle fasce di popolazione più svantaggiate (anziani, giovani, disabili);

c) sostenere progetti, iniziative e manifestazioni anche della tradizione identitaria di matrice religiosa o laica radicate nella memoria della comunità in cui si svolgono, che favoriscano la promozione dell'immagine della Sardegna e siano suscettibili di produrre importanti ricadute positive in termini economici e di generare flussi turistici sui territori interessati.

2. L'ammontare dell'erogazione può estendersi all'intera spesa."

 

     Art. 2. Integrazioni all'articolo 1 della legge regionale n. 7 del 1955 in materia di istituzione del registro dei grandi eventi

1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale n. 7 del 1955 è aggiunto il seguente:

"Art. 1 bis. (Registro dei grandi eventi)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio, istituisce presso l'Assessorato medesimo il "Registro dei grandi eventi" e ne definisce le modalità attuative e di accesso.

2. Sono inserite nel "Registro dei grandi eventi" le manifestazioni pubbliche di cui all'articolo 1, lettera c) rispondenti agli specifici requisiti individuati nella deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1.

3. L'Assessorato provvede alla tenuta del Registro e al suo aggiornamento periodico.

 

     Art. 3. Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 7 del 1955 in materia di promozione turistica multimediale

1. Dopo il primo comma dell'articolo 2 della legge regionale n. 7 del 1955 è aggiunto il seguente:

"1 bis. Per promuovere la Sardegna, l'Amministrazione regionale è inoltre autorizzata a destinare, annualmente, risorse per campagne di promozione turistica multimediale, anche attraverso i media digitali di massa. Sono privilegiate le forme di promozione effettuate attraverso i maggiori network televisivi (privati e pubblici) nazionali e internazionali. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le direttive per l'applicazione del presente comma, che tengono conto anche delle esperienze pregresse nelle campagne di comunicazione della promozione turistica nazionale ed internazionale, effettuate per enti pubblici anche a livello regionale, e riferite a mercati che hanno garantito un elevato numero di presenze annue.".

 

     Art. 4. Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 7 del 1955 in materia di procedure attuative

1. L'articolo 4 della legge regionale n. 7 del 1955 è sostituito dal seguente:

"Art. 4 (Procedure)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, adottata su proposta dell'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio, previo parere della Commissione consiliare competente in materia di turismo che lo esprime entro dieci giorni, trascorsi i quali se ne prescinde, stabilisce i requisiti, i criteri, la durata, le modalità di accesso ai contributi di cui all'articolo 1 e le modalità di rendicontazione del loro utilizzo.

2. I contributi sono concessi a seguito dell'esperimento di apposito avviso o bando pubblico da parte dell'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio, che cura la relativa istruttoria.

3. A valere sulle risorse già stanziate e impegnate nell'esercizio finanziario 2020 in conto competenza della missione 07 - programma 01 - titolo 1, è autorizzata, a favore degli organismi beneficiari del bando 2020, la proroga fino al 31 dicembre 2021 per la realizzazione delle manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico. Gli organismi beneficiari che presentano la domanda per usufruire della proroga non concorrono alle procedure del bando per l'anno 2021.".

 

     Art. 5. Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 7 del 1955 in materia di funzioni regionali

1. L'articolo 5 della legge regionale n. 7 del 1955 è sostituito dal seguente:

"Art. 5 (Funzioni regionali)

1. I beneficiari dei contributi di cui alla presente legge presentano il rendiconto relativo all'impiego delle somme concesse con le modalità stabilite dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 1.

2. L'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio verifica il regolare utilizzo dei contributi erogati.".

 

     Art. 6. Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 7 del 1955 in materia di disposizioni finanziarie

1. L'articolo 6 della legge regionale n. 7 del 1955, è sostituito dal seguente:

"Art. 6 (Norma finanziaria)

1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), la Regione attua la presente legge nei limiti delle risorse finanziarie stanziate annualmente con legge di bilancio per tali finalità in conto della missione 07 (Turismo) e relativi programmi.".

 

     Art. 7. Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.