§ 41.7.388 - D.Lgs. 25 novembre 2019, n. 154.
Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di coordinamento della finanza pubblica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:25/11/2019
Numero:154


Sommario
Art. 1.  Sistema integrato
Art. 2.  Metodo dell'accordo
Art. 3.  Principi generali in materia di concorso alla finanza pubblica
Art. 4.  Misure di concorso alla finanza pubblica a decorrere dall'esercizio 2019
Art. 4 bis.  (Misure di concorso alla finanza pubblica per gli anni dal 2022 al 2026).
Art. 4 ter.  (Misure di concorso alla finanza pubblica per gli anni dal 2027 al 2033 e disposizioni inerenti alla nuova governance economica europea).


§ 41.7.388 - D.Lgs. 25 novembre 2019, n. 154.

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di coordinamento della finanza pubblica.

(G.U. 21 dicembre 2019, n. 299)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

     Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 recante «Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» e, in particolare l'articolo 51;

     Visto l'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza pubblica sottoscritto in data 25 febbraio 2019;

     Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi» convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ed in particolare l'articolo 33-ter;

     Sentita la commissione paritetica prevista dall'articolo 65 della citata legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 novembre 2019;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Sistema integrato

     1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, di seguito «Regione», gli enti locali situati sul suo territorio e i rispettivi enti strumentali e organismi interni costituiscono, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, il sistema integrato degli enti territoriali del Friuli-Venezia Giulia, di seguito «sistema integrato».

 

     Art. 2. Metodo dell'accordo

     1. Lo Stato e la Regione, con il metodo dell'accordo, regolano i rapporti finanziari tra lo Stato e il sistema integrato e disciplinano l'applicazione al medesimo sistema delle norme statali in materia di contenimento della spesa.

     2. Nel rispetto del principio di leale collaborazione, le trattative dirette alla conclusione dell'accordo si svolgono in un tempo adeguato ad un confronto effettivo, mediante scambio di proposte e controproposte motivate e orientate al superiore interesse pubblico.

     3. Salvo diversa indicazione espressa da parte della Regione, le intese concluse nell'ambito della conferenza di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, non sostituiscono, ai fini del comma 1, il metodo dell'accordo.

     4. Le disposizioni contenute negli accordi conclusi ai sensi del comma 1 sono recepite in apposite norme di attuazione statutaria.

 

     Art. 3. Principi generali in materia di concorso alla finanza pubblica

     1. Il sistema integrato contribuisce all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e partecipa alla solidarietà nazionale:

     a) mantenendo i bilanci dei soggetti che lo compongono in equilibrio ai sensi degli articoli 97 e 119 della Costituzione e nel rispetto dei principi indicati nella sentenza della Corte costituzionale n. 247 dell'11 ottobre 2017;

     b) corrispondendo un contributo in termini di saldo netto da finanziare, di durata transitoria, previamente concordato tra lo Stato e la Regione con le modalità di cui all'articolo 2 e pagato dalla Regione per conto del sistema integrato, oppure realizzando sul territorio regionale opere pubbliche aventi rilevanza nazionale, concordate con lo Stato e le cui risorse siano iscritte sui pertinenti stati di previsione del bilancio statale, con oneri a proprio carico.

     2. Lo Stato e la Regione verificano che le misure di concorso alla finanza pubblica siano compatibili con la necessità del sistema integrato di finanziare adeguatamente le funzioni ad esso attribuite o delegate. Le misure si presumono compatibili qualora concordate nel rispetto dell'articolo 2.

     3. La Regione può prevedere che agli enti non territoriali del sistema integrato che adottano la contabilità finanziaria si applichi la medesima disciplina prevista per l'equilibrio di bilancio degli enti territoriali.

 

     Art. 4. Misure di concorso alla finanza pubblica a decorrere dall'esercizio 2019

     1. In attuazione dell'Accordo sottoscritto il 25 febbraio 2019 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione, il sistema integrato concorre alla finanza pubblica con un contributo in termini di saldo netto da finanziare di 686 milioni di euro per l'anno 2019, di 726 milioni di euro per l'anno 2020 e di 716 milioni di euro per l'anno 2021.

     2. Per gli anni successivi al 2021 lo Stato e la Regione, con accordo da concludersi entro il 30 giugno 2021, aggiornano il quadro delle relazioni finanziarie tra lo Stato e il sistema integrato.

     3. Le somme di cui al comma 1 sono versate all'erario con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno. In mancanza di tali versamenti all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile, il Ministero dell'economia e delle finanze, è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla Regione, anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite della struttura di gestione.

     4. Per gli anni 2019, 2020 e 2021, gli obblighi derivanti dal presente Accordo sostituiscono le misure di concorso alla finanza pubblica del sistema integrato, comunque denominate, previste da intese o da disposizioni di leggi vigenti, ivi compresa quella di cui all'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

     5. Per gli anni 2019, 2020 e 2021 è fatta salva la facoltà da parte dello Stato di modificare il contributo di cui al comma 1 per un periodo di tempo limitato, nella misura massima del 10 per cento dei contributi tempo per tempo vigenti, per far fronte ad eccezionali esigenze di finanza pubblica. Nel caso in cui siano necessarie manovre straordinarie volte ad assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico, il predetto contributo può essere aumentato, per un periodo di tempo limitato, di una percentuale ulteriore rispetto a quella indicata al periodo precedente, non superiore al 10 per cento. Contributi di importi superiori sono concordati con la Regione.

     6. Le facoltà di cui al comma 5, possono essere esercitate fino a che il rapporto tra il contributo e le entrate correnti della Regione non superi la media dei rapporti tra i contributi e le entrate correnti della Regione autonoma Valle d'Aosta e della Regione siciliana. Ai fini del calcolo del rapporto di cui al periodo precedente si tiene conto dei contributi di cui all'articolo 1, commi 877 e 881, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, aumentati ai sensi dell'articolo 1, commi 878 e 882, della medesima legge, e delle entrate di titolo primo e secondo accertate in conto competenza risultanti dagli ultimi rendiconti disponibili con riferimento al medesimo esercizio finanziario, al netto delle contabilizzazioni derivanti da compensazioni e rimborsi in conto fiscale.

     7. È confermato il credito della Regione di cui all'articolo 1, comma 151, lettera a), della legge 13 dicembre 2010, n. 220, che può essere compensato annualmente con il contributo alla finanza pubblica.

     8. A decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui sono adottate le norme di cui all'articolo 51, comma 4, lettera b-bis), dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, in materia di tributi locali comunali di natura immobiliare, il gettito della riserva di cui all'articolo 1, comma 380, lettera f), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è attribuito ai comuni situati nel territorio della Regione. A decorrere dal medesimo termine, nelle more della modifica dell'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, finalizzata a ripristinare la neutralità finanziaria nei rapporti tra lo Stato e il sistema integrato, la Regione corrisponde allo Stato la somma di 92 milioni di euro annui con le modalità di cui al comma 3.

 

     Art. 4 bis. (Misure di concorso alla finanza pubblica per gli anni dal 2022 al 2026). [1]

     1. In attuazione dell'Accordo sottoscritto il 22 ottobre 2021 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera b) e dall'articolo 4, comma 2, il sistema integrato concorre alla finanza pubblica con un contributo di 432,7 milioni di euro per l'anno 2022, 436,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 e 432,7 milioni di euro per l'anno 2026.

     2. Per gli anni dal 2022 al 2026 il contributo di cui al comma 1 assolve integralmente agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), e sostituisce le misure di concorso alla finanza pubblica del sistema integrato, comunque denominate, previste da intese o da disposizioni di legge, comprese quelle di cui all'articolo 1, commi 850, 851 e 852, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

     3. Per gli anni successivi al 2026 lo Stato e la Regione, con accordo da concludersi entro il 30 giugno 2026, aggiornano il quadro delle relazioni finanziarie tra lo Stato e il sistema integrato.

     4. Le somme di cui al comma 1 sono versate all'erario con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno. In mancanza di tali versamenti all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla Regione, anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite della struttura di gestione.

     5. Per gli anni dal 2022 al 2026 è fatta salva la facoltà da parte dello Stato di modificare il contributo di cui al comma 1 per un periodo di tempo limitato, nella misura massima del 10 per cento dei contributi tempo per tempo vigenti, per far fronte ad eccezionali esigenze di finanza pubblica. Nel caso in cui siano necessarie manovre straordinarie volte ad assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico, il predetto contributo può essere aumentato, per un periodo di tempo limitato, di una percentuale ulteriore rispetto a quella indicata al primo periodo, non superiore al 10 per cento. Contributi di importi superiori sono concordati con la Regione.

     6. Le facoltà di cui al comma 5 possono essere esercitate fino a che il rapporto tra il contributo di cui al comma 1 e le entrate correnti della Regione non superi la media dei rapporti tra i contributi e le entrate correnti delle altre Autonomie speciali. Ai fini del calcolo del rapporto di cui al primo periodo si tiene conto delle entrate di titolo primo e secondo accertate in conto competenza risultanti dagli ultimi rendiconti disponibili.

     7. È confermato il credito della Regione di cui all'articolo 1, comma 151, lettera a), della legge 13 dicembre 2010, n. 220, che può essere compensato annualmente con il contributo alla finanza pubblica.

 

     Art. 4 ter. (Misure di concorso alla finanza pubblica per gli anni dal 2027 al 2033 e disposizioni inerenti alla nuova governance economica europea). [2]

     1. In attuazione dell'accordo sottoscritto tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la Regione il 19 ottobre 2024, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera b) e dall'articolo 4-bis, comma 3, il sistema integrato concorre alla finanza pubblica con un contributo annuo di 432,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2033, fermo restando il versamento al bilancio dello Stato di 92 milioni di euro annui, ai sensi dell'articolo 4, comma 8.

     2. Le somme di cui al comma 1 sono versate all'erario con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno. In mancanza di tali versamenti all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla Regione, anche avvalendosi dell'Agenzia delle Entrate per le somme introitate per il tramite della Struttura di Gestione.

     3. È fatta salva la facoltà da parte dello Stato di modificare il contributo di cui al punto 1 per un periodo di tempo limitato, nella misura massima del 10 per cento dei contributi tempo per tempo vigenti, per far fronte ad eccezionali esigenze di finanza pubblica. Nel caso in cui siano necessarie manovre straordinarie volte ad assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico, il predetto contributo può essere aumentato, per un periodo di tempo limitato, di una percentuale ulteriore rispetto a quella indicata al periodo precedente, non superiore al 10 per cento. Contributi di importi superiori sono concordati con la Regione.

     4. Le facoltà di cui al comma 3 possono essere esercitate fino a che il rapporto tra il contributo e le entrate correnti della Regione non superi la media dei rapporti tra i contributi e le entrate correnti delle altre Autonomie speciali. Ai fini del calcolo del rapporto di cui al periodo precedente si tiene conto delle entrate di titolo primo e secondo accertate in conto competenza risultanti dagli ultimi rendiconti disponibili.

     5. È confermato il credito della Regione di cui all'articolo 1, comma 151, lett. a), della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Lo stesso può essere compensato annualmente con il contributo alla finanza pubblica.

     6. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, in attuazione della nuova governance economica europea ed in spirito di leale collaborazione, la Regione accantona un importo pari a 22 milioni di euro per l'anno 2025, 62 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 96 milioni di euro per l'anno 2029, determinato considerando anche gli enti locali situati sul suo territorio. A tal fine, la Regione, per conto del sistema integrato, si impegna a iscrivere nella missione 20 della parte corrente di ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione un fondo con stanziamento pari agli importi di cui al periodo precedente. La costituzione del fondo è finanziata attraverso le risorse di parte corrente. Su tale fondo non è possibile disporre impegni. Il fondo è destinato al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione in aggiunta a quello previsto nel bilancio di previsione, se in disavanzo, ovvero, se in avanzo di amministrazione, è vincolato agli investimenti, anche indiretti, per l'utilizzo nell'esercizio successivo in via prioritaria rispetto alla formazione di nuovo debito. Nel caso di mancato accantonamento del fondo di cui ai periodi precedenti e/o mancato rispetto, da parte della Regione, dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio), nell'esercizio successivo la quota accantonata è incrementata della sommatoria in valore assoluto del minore accantonamento e del saldo negativo registrato nell'esercizio precedente. Nel caso di mancato invio entro il 31 maggio alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche dei dati di consuntivo o preconsuntivo della Regione relativi all'esercizio precedente l'accantonamento è incrementato del 10 per cento.

     7. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 4-bis, comma 2, gli obblighi previsti dal presente articolo per le annualità di riferimento contribuiscono all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, assolvono integralmente al dovere di solidarietà nazionale di cui all'articolo 3 e sostituiscono le misure di concorso alla finanza pubblica del sistema integrato, comunque denominate, previste da intese o disposizioni di legge.


[1] Articolo aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 9 giugno 2022, n. 86.

[2] Articolo inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 10 aprile 2026, n. 72.