| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 67. Navigazione | 
| Capitolo: | 67.2 navigazione da diporto | 
| Data: | 06/08/2019 | 
| Numero: | 84 | 
| Sommario | 
| Art. 1. | 
| Art. 2. | 
| Art. 3. | 
§ 67.2.122 - L. 6 agosto 2019, n. 84.
Modifica all'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167, in materia di proroga del termine per l'adozione di disposizioni integrative e correttive concernenti la revisione e l'integrazione del codice della nautica da diporto.
(G.U. 14 agosto 2019, n. 190)
				     1. All'articolo 1, comma 5, della 
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.