Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 51. Giustizia |
Capitolo: | 51.4 giustizia ordinaria penale |
Data: | 10/04/2018 |
Numero: | 36 |
Sommario |
Art. 1. Minaccia |
Art. 2. Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale |
Art. 3. Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche |
Art. 4. Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche |
Art. 5. Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni |
Art. 6. Rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni |
Art. 7. Effetti sulla procedibilità delle circostanze aggravanti ad effetto speciale |
Art. 8. Truffa |
Art. 9. Frode informatica |
Art. 10. Appropriazione indebita |
Art. 11. Effetti sulla procedibilità delle circostanze aggravanti ad effetto speciale |
Art. 12. Disposizioni transitorie in materia di perseguibilità a querela |
Art. 13. Clausola di invarianza finanziaria |
§ 51.4.165 - D.Lgs. 10 aprile 2018, n. 36.
Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103.
(G.U. 24 aprile 2018, n. 95)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della
Vista la
Visto il
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 novembre 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 febbraio 2018;
Considerato che le competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica non hanno espresso il parere nei termini prescritti, ad eccezione della 2ª commissione del Senato della Repubblica;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 21 marzo 2018 e del 6 aprile 2018;
Sulla proposta del Ministro della giustizia;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Minaccia
1. All'articolo 612 del codice penale, approvato con
a) al secondo comma, le parole: «e si procede d'ufficio» sono soppresse;
b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Si procede d'ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339.».
Art. 2. Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale
1. All'articolo 615 del codice penale, approvato con
Art. 3. Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche
1. All'articolo 617-ter del codice penale, approvato con
Art. 4. Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche
1. All'articolo 617-sexies del codice penale, approvato con
Art. 5. Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni
1. All'articolo 619 del codice penale, approvato con
Art. 6. Rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni
1. All'articolo 620 del codice penale, approvato con
Art. 7. Effetti sulla procedibilità delle circostanze aggravanti ad effetto speciale
1. Dopo il Capo III del Titolo XII del Libro II del codice penale, approvato con
«Capo III-bis
Disposizioni comuni sulla procedibilità
Art. 623 ter. (Casi di procedibilità d'ufficio). - Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 612, se la minaccia è grave, 615, secondo comma, 617-ter, primo comma, 617-sexies, primo comma, 619, primo comma, e 620 si procede d'ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale.».
Art. 8. Truffa
1. All'articolo 640 del codice penale, approvato con
Art. 9. Frode informatica
1. All'articolo 640-ter, del codice penale, approvato con
Art. 10. Appropriazione indebita
1. All'articolo 646 del codice penale, approvato con
Art. 11. Effetti sulla procedibilità delle circostanze aggravanti ad effetto speciale
1. Dopo il Capo III del Titolo XIII del Libro II del codice penale, approvato con
«Capo III-bis
Disposizioni comuni sulla procedibilità
Art. 649 bis. (Casi di procedibilità d'ufficio). - Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 640, terzo comma, 640-ter, quarto comma, e per i fatti di cui all'articolo 646, secondo comma, o aggravati dalle circostanze di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11, si procede d'ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale.».
Art. 12. Disposizioni transitorie in materia di perseguibilità a querela
1. Per i reati perseguibili a querela in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.
2. Se è pendente il procedimento, il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, o il giudice, dopo l'esercizio dell'azione penale, anche, se necessario, previa ricerca anagrafica, informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.
Art. 13. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.