| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 45. Finanziamenti | 
| Capitolo: | 45.1 finanziamenti | 
| Data: | 13/07/1967 | 
| Numero: | 576 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili, determinato in lire 12 miliardi e 100 milioni per effetto delle disposizioni di cui [...] | 
| Art. 2. E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 3 miliardi a favore della predetta opera nazionale per i ciechi civili | 
| Art. 3. All'onere di lire 3 miliardi di cui all'art. 2 si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro [...] | 
§ 45.1.41 – L. 13 luglio 1967, n. 576.
Aumento del contributo annuo dello Stato e concessione di un contributo straordinario a favore dell'opera nazionale per i ciechi civili.
(G.U. 28 luglio 1967, n. 188).
     Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili, determinato in lire 12 miliardi e 100 milioni per effetto delle disposizioni di cui agli articoli 3 della 
E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 3 miliardi a favore della predetta opera nazionale per i ciechi civili.
All'onere di lire 3 miliardi di cui all'art. 2 si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966 ed a quello di lire 1 miliardo di cui all'art. 1 si provvede mediante riduzione dello stanziamento dello stesso capitolo del predetto stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1967.
II Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.