§ 44.1.27 - D.Lgs.Lgt. 7 settembre 1945, n. 698.
Revoca delle concessioni di beni di demanio pubblico e di beni patrimoniali dello Stato accordate durante il regime fascista.


Settore:Normativa nazionale
Materia:44. Fascismo
Capitolo:44.1 fascismo
Data:07/09/1945
Numero:698


Sommario
Art. 1.      Le concessioni di beni di demanio pubblico e di beni patrimoniali dello Stato, salvo quanto viene disposto nell'art. 6, sono revocabili quando risulti
Art. 2.      Il provvedimento di revoca deve essere emesso non oltre il 30 giugno 1946
Art. 3.      La revoca è disposta con decreto del Ministro che ha accordato la concessione o dal quale dipende l'ufficio concedente, d'intesa con gli altri Ministri interessati e su [...]
Art. 4.      La Commissione chiamata ad esprimere il parere sulla revoca delle concessioni è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e composta di un [...]
Art. 5.      Contro il provvedimento di revoca è ammesso soltanto ricorso al Consiglio di Stato a termini dell'art. 26 del testo unico di leggi, approvato con regio decreto 26 giugno [...]
Art. 6.      Il presente decreto non è applicabile alle concessioni di competenza dell'Amministrazione dei lavori pubblici e dell'industria e commercio, per le quali sarà provveduto [...]


§ 44.1.27 - D.Lgs.Lgt. 7 settembre 1945, n. 698. [1]

Revoca delle concessioni di beni di demanio pubblico e di beni patrimoniali dello Stato accordate durante il regime fascista.

(G.U. 13 novembre 1945, n. 136)

 

 

     Art. 1.

     Le concessioni di beni di demanio pubblico e di beni patrimoniali dello Stato, salvo quanto viene disposto nell'art. 6, sono revocabili quando risulti:

     a) che siano state accordate per il favore del partito fascista o in esse abbiano comunque concorso elementi di malcostume fascista;

     b) che i titolari di esse siano persone condannate pei delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 5 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, ovvero si trovino nelle condizioni contemplate dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 2, dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 364, ovvero abbiano dato prova di faziosità fascista o si siano iscritti al partito fascista repubblicano o abbiano collaborato con il governo illegittimo.

 

          Art. 2.

     Il provvedimento di revoca deve essere emesso non oltre il 30 giugno 1946.

 

          Art. 3.

     La revoca è disposta con decreto del Ministro che ha accordato la concessione o dal quale dipende l'ufficio concedente, d'intesa con gli altri Ministri interessati e su conforme parere della Commissione prevista dall'art. 4.

     La revoca non dà diritto ad indennizzo. Nelle concessioni che hanno dato luogo a costruzioni di opere stabili la cui proprietà al termine della concessione passa all'Amministrazione, questa, salvo che non sia diversamente stabilito, è tenuta a corrispondere un indennizzo pari a tante quote parti del costo delle opere quanti sono gli anni mancanti al termine di scadenza fissata, in ogni caso l'indennizzo non può essere superiore al valore delle opere al momento della revoca, detratto l'ammontare degli effettuati ammortamenti.

 

          Art. 4.

     La Commissione chiamata ad esprimere il parere sulla revoca delle concessioni è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e composta di un magistrato dell'ordine giudiziario o amministrativo di grado non inferiore al 4°, che la presiede, di un rappresentante designato dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo scelto tra cittadini di provata probità e competenza in materia amministrativa, del rappresentante del Ministero delle finanze e dei rappresentanti dei Ministeri volta a volta interessati.

 

          Art. 5.

     Contro il provvedimento di revoca è ammesso soltanto ricorso al Consiglio di Stato a termini dell'art. 26 del testo unico di leggi, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 .

 

          Art. 6.

     Il presente decreto non è applicabile alle concessioni di competenza dell'Amministrazione dei lavori pubblici e dell'industria e commercio, per le quali sarà provveduto con separato provvedimento.


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.