Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 43. Espropriazione per pubblica utilità e requisizioni |
Capitolo: | 43.1 espropriazione per pubblica utilità e requisizioni |
Data: | 15/10/1979 |
Numero: | 490 |
Sommario |
Art. 1. Il termine di cui all'art. 53, settimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è prorogato di cinque anni, limitatamente all'esproprio [...] |
Art. 2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
§ 43.1.3D - Legge 15 ottobre 1979, n. 490. [1]
Proroga del termine di cui al settimo comma dell'art. 53 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per quanto riguarda gli espropri effettuati per l'esecuzione dei lavori del 5° Centro siderurgico di Gioia Tauro.
(G.U. 15 ottobre 1979, n. 281)
Il termine di cui all'art. 53, settimo comma, del testo unico approvato con
Gli immobili suddetti potranno essere utilizzati dal Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Reggio Calabria, oltre che per l'attrezzatura della zona, anche per iniziative industriali alternative a quella del 5° Centro siderurgico ed altre aventi comunque fine di pubblica utilità obiettivamente connesse ad insediamenti industriali ed alle necessarie attrezzature delle zone interessate.
La presente legge entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Abrogata dall'art. 24 del