Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 92. Stato civile e anagrafe |
Capitolo: | 92.1 stato civile e anagrafe |
Data: | 19/01/2017 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche al codice penale |
Art. 2. Modifiche al codice di procedura penale |
Art. 3. Clausola di invarianza finanziaria |
§ 92.1.67 - D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 6.
Modificazioni ed integrazioni normative in materia penale per il necessario coordinamento con la disciplina delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettera c), della legge 20 maggio 2016, n. 76.
(G.U. 27 gennaio 2017, n. 22)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 28, lettera c), della
Visto il
Visto il
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 ottobre 2016;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 gennaio 2017;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modifiche al codice penale
1. Al codice penale, approvato con
a) all'articolo 307, quarto comma, dopo le parole: «il coniuge,» sono inserite le seguenti: «la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso,»;
b) dopo l'articolo 574-bis è inserito il seguente:
«Art. 574 ter. (Costituzione di un'unione civile agli effetti della legge penale). - Agli effetti della legge penale il termine matrimonio si intende riferito anche alla costituzione di un'unione civile tra persone dello stesso sesso.
Quando la legge penale considera la qualità di coniuge come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato essa si intende riferita anche alla parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso. »;
c) all'articolo 649, primo comma, dopo il numero 1) è inserito il seguente: «1-bis. della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso;»;
d) all'articolo 649, secondo comma, dopo le parole: «del coniuge legalmente separato» sono inserite le seguenti: «o della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, nel caso in cui sia stata manifestata la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile e non sia intervenuto lo scioglimento della stessa».
Art. 2. Modifiche al codice di procedura penale
1. All'articolo 199, comma 3, del codice di procedura penale, approvato con il
a) al secondo periodo, dopo le parole: «convivenza coniugale» sono inserite le seguenti: «o derivante da un'unione civile tra persone dello stesso sesso»;
b) alla lettera c) le parole: «cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con l'imputato» sono sostituite dalle seguenti: «cessazione degli effetti civili del matrimonio o dell'unione civile tra persone dello stesso sesso contratti con l'imputato».
Art. 3. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai compiti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.