| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Veneto | 
| Materia: | 5. sviluppo sociale | 
| Capitolo: | 5.2 assistenza sociale | 
| Data: | 21/02/2017 | 
| Numero: | 6 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Modifiche degli articoli 8 e 15 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 “Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi”. | 
§ 5.2.195 - L.R. 21 febbraio 2017, n. 6.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 "Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi".
(B.U. 24 febbraio 2017, n. 21)
				Art. 1. Modifiche degli articoli 8 e 15 della 
				1. Il comma 4 dell’articolo 8 della 
“4. Hanno titolo di precedenza per l’ammissione all’asilo nido nel seguente ordine di priorità:
a) i bambini portatori di disabilità;
b) i figli di genitori residenti in Veneto anche in modo non continuativo da almeno quindici anni o che prestino attività lavorativa in Veneto ininterrottamente da almeno quindici anni, compresi eventuali periodi intermedi di cassa integrazione, o di mobilità o di disoccupazione [1].”.
				2. Al comma 4 dell’articolo 15 della 
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 25 maggio 2018, n. 107, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.