Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 51. Giustizia |
Capitolo: | 51.4 giustizia ordinaria penale |
Data: | 15/02/2016 |
Numero: | 31 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni di principio e ambito di applicazione |
Art. 2. Modifiche alla legge 22 aprile 2005, n. 69 |
Art. 3. Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161 |
Art. 4. Clausola di invarianza finanziaria |
§ 51.4.148 - D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 31.
Attuazione della decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo.
(G.U. 8 marzo 2016, n. 56)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della
Vista la decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio del 26 febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo;
Vista la
Visto il
Vista la
Visto il
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2016;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1. Disposizioni di principio e ambito di applicazione
1. Il presente decreto attua la decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio del 26 febbraio 2009, nella parte in cui modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI e 2008/909/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo.
Capo II
Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento interno
Art. 2. Modifiche alla
1. Alla
a) all'articolo 19, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) quando il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, irrogate mediante decisione pronunciata in absentia, e l'interessato non è comparso personalmente nel processo concluso con siffatta decisione, la corte di appello può, comunque, dar luogo alla consegna se il certificato attesta una delle seguenti condizioni:
1) l'interessato è stato citato tempestivamente e personalmente, essendo informato inequivocabilmente della data e del luogo del processo che ha portato alla decisione pronunciata in absentia e del fatto che una tale decisione avrebbe potuto esser presa anche in absentia;
2) l'interessato, informato del processo a suo carico, è stato rappresentato nel processo conclusosi con la menzionata decisione da un difensore, nominato dallo stesso interessato o d'ufficio;
3) l'interessato, ricevuta la notifica della decisione ed informato del diritto di ottenere un nuovo processo o della facoltà di dare inizio al giudizio di appello, in cui ha il diritto di partecipare e che consente il riesame del merito della causa e l'allegazione di nuove prove che possono condurre alla riforma della decisione oggetto di esecuzione, ha dichiarato espressamente di non opporsi a tale decisione, nè ha chiesto la rinnovazione del processo o proposto ritualmente appello;
4) l'interessato non ha ricevuto personalmente la notifica della decisione, ma la riceverà personalmente e senza indugio dopo la consegna nello Stato membro di emissione e, quindi, sarà espressamente informato dei termini entro i quali potrà esercitare il diritto a un nuovo processo o la facoltà di dare inizio al giudizio di appello, in cui ha il diritto di partecipare e che consente il riesame del merito della causa e l'allegazione di nuove prove che possono condurre alla riforma della decisione oggetto di esecuzione.»;
b) all'articolo 30, comma 1, dopo le parole "decisione quadro" sono aggiunte le seguenti: «come modificato dall'articolo 2, paragrafo 3) della decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009»; conseguentemente l'allegato I al presente decreto sostituisce il modello richiamato dalla
Art. 3. Modifiche al
1. Al
a) all'articolo 2, comma 1, lettera n), dopo le parole "decisione quadro" sono aggiunte le seguenti: «come modificato dall'articolo 5, paragrafo 2) della decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009»; conseguentemente l'allegato II al presente decreto sostituisce il certificato richiamato dal
b) all'articolo 13, comma 1, la lettera i) è sostituita dalla seguente:
«i) se l'interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione da eseguire, a meno che il certificato attesti:
1) che, a tempo debito, è stato citato personalmente e, pertanto, informato della data e del luogo fissati per il processo o che ne è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi, idonei a comprovare inequivocabilmente che ne era al corrente, nonchè che è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio; ovvero
2) che, essendo al corrente della data fissata per il processo, aveva conferito un mandato ad un difensore, di fiducia o d'ufficio, da cui in effetti è stato assistito in giudizio; ovvero
3) che, dopo aver ricevuto la notifica della decisione ed essere stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello con possibilità di parteciparvi per ottenere un riesame nel merito della imputazione, compresa l'assunzione di nuove prove, ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione o non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine a tal fine stabilito.».
Art. 4. Clausola di invarianza finanziaria
1. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.