§ 2.1.123 - L.R. 13 gennaio 2015, n. 3.
Misure per il contenimento della spesa regionale


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:13/01/2015
Numero:3


Sommario
Art. 1. 


§ 2.1.123 - L.R. 13 gennaio 2015, n. 3.

Misure per il contenimento della spesa regionale

(B.U. 16 gennaio 2015, n. 4)

 

Art. 1.

1. [Ai fini del contenimento della spesa, il personale della Regione Calabria è inserito in un ruolo “unico”, senza differenze tra personale della Giunta e personale del Consiglio] [1].

2. [Ogni norma di legge e regolamento in contrasto con tale principio deve intendersi abrogata] [2].

3. [La Giunta regionale, sentito l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, rideterminerà la struttura organizzativa, con riduzione delle strutture dirigenziali, anche di massimo livello, attualmente esistenti] [3].

4. Ai fini del contenimento della spesa, nelle more della riorganizzazione di Aziende, Agenzie, Enti collegati a qualsiasi titolo alla Regione, per Commissioni e Comitati nominati dalla Regione, i gettoni di presenza spettanti ai componenti sono ridotti della metà rispetto a quelli attualmente in essere, con decorrenza 1 gennaio 2015 [4].


[1] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 13 marzo 2015, n. 9.

[2] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 13 marzo 2015, n. 9.

[3] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 13 marzo 2015, n. 9.

[4] Comma già modificato dall'art. 1 della L.R. 13 marzo 2015, n. 9 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 25 giugno 2019, n. 30.