| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 59. Libere professioni |
| Capitolo: | 59.4 avvocati |
| Data: | 30/01/2015 |
| Numero: | 6 |
| Sommario |
| Art. 1 . Modifiche all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. |
| Art. 2 . Disposizione transitoria |
| Art. 3 . Modifiche all'articolo 97 del codice di procedura penale |
| Art. 4 . Clausola di invarianza finanziaria |
§ 59.4.62 - D.Lgs. 30 gennaio 2015, n. 6.
Riordino della disciplina della difesa d'ufficio, ai sensi dell'articolo 16 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
(G.U. 5 febbraio 2015, n. 29)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della
Vista la
Visto, in particolare, l'articolo 16 della citata
Sentito il Consiglio nazionale forense, che ha emesso il relativo parere nella seduta del 20 giugno 2014;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2014;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2015;
Sulla proposta del Ministro della giustizia;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modifiche all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.
1. All'articolo 29 del
a) i commi 1 e 1-bis sono sostituiti dai seguenti:
«1. Il Consiglio nazionale forense predispone e aggiorna, con cadenza trimestrale, l'elenco alfabetico degli avvocati iscritti negli albi, disponibili ad assumere le difese d'ufficio.
1-bis. L'inserimento nell'elenco di cui al comma 1 è disposto sulla base di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) partecipazione a un corso biennale di formazione e aggiornamento professionale in materia penale, organizzato dal Consiglio dell'ordine circondariale o da una Camera penale territoriale o dall'Unione delle Camere penali, della durata complessiva di almeno 90 ore e con superamento di esame finale;
b) iscrizione all'albo da almeno cinque anni ed esperienza nella materia penale, comprovata dalla produzione di idonea documentazione;
c) conseguimento del titolo di specialista in diritto penale, secondo quanto previsto dall'articolo 9 della
b) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
«1-ter. La domanda di inserimento nell'elenco nazionale di cui al comma 1 è presentata al Consiglio dell'ordine circondariale di appartenenza, che provvede alla trasmissione degli atti, con allegato parere, al Consiglio nazionale forense. Avverso la decisione di rigetto della domanda è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 7 del
1-quater. Ai fini della permanenza nell'elenco dei difensori d'ufficio sono condizioni necessarie:
a) non avere riportato sanzioni disciplinari definitive superiori all'ammonimento;
b) l'esercizio continuativo di attività nel settore penale comprovato dalla partecipazione ad almeno dieci udienze camerali o dibattimentali per anno, escluse quelle di mero rinvio.
1-quinquies. Il professionista iscritto nell'elenco nazionale deve presentare, con cadenza annuale, la relativa documentazione al Consiglio dell'ordine circondariale, che la inoltra, con allegato parere, al Consiglio nazionale forense. In caso di mancata presentazione della documentazione, il professionista è cancellato d'ufficio dall'elenco nazionale.
1-sexies. I professionisti iscritti all'elenco nazionale non possono chiedere la cancellazione dallo stesso prima del termine di due anni.».
Art. 2. Disposizione transitoria
1. Gli iscritti negli elenchi dei difensori d'ufficio predisposti dai Consigli dell'ordine circondariali sono iscritti automaticamente, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'elenco nazionale previsto dall'articolo 29, comma 1, delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. Alla scadenza del termine di un anno, il professionista che intenda mantenere l'iscrizione deve presentare la documentazione prevista dall'articolo 29, comma 1-quater, delle disposizioni medesime.
Art. 3. Modifiche all'articolo 97 del codice di procedura penale
1. Il comma 2 dell'articolo 97 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«2. Il difensore d'ufficio nominato ai sensi del comma 1 è individuato nell'ambito degli iscritti all'elenco nazionale di cui all'articolo 29 delle disposizioni di attuazione. I Consigli dell'ordine circondariali di ciascun distretto di Corte d'appello predispongono, mediante un apposito ufficio centralizzato, l'elenco dei professionisti iscritti all'albo e facenti parte dell'elenco nazionale ai fini della nomina su richiesta dell'autorità giudiziaria e della polizia giudiziaria. Il Consiglio nazionale forense fissa, con cadenza annuale, i criteri generali per la nomina dei difensori d'ufficio sulla base della prossimità alla sede del procedimento e della reperibilità.».
Art. 4. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.