Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 42. Enti pubblici |
Capitolo: | 42.5 soppressione e trasformazione |
Data: | 16/12/1993 |
Numero: | 520 |
Sommario |
Art. 1. 1. I consorzi idraulici di terza categoria sono soppressi alla chiusura dei rispettivi esercizi finanziari in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. A far tempo dalla data di [...] |
Art. 2. 1. Le funzioni esercitate dai soppressi consorzi idraulici di terza categoria sui corsi d'acqua minori dei bacini di rilievo nazionale, con esclusione delle aste principali, possono essere [...] |
§ 42.5.71 - Legge 16 dicembre 1993, n. 520.
Soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria.
(G.U. 17 dicembre 1993, n. 295).
1. I consorzi idraulici di terza categoria sono soppressi alla chiusura dei rispettivi esercizi finanziari in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. A far tempo dalla data di soppressione cessa la potestà impositiva dei predetti consorzi, venendo pertanto meno qualunque obbligo di pagamento di contributi riferiti a periodi successivi alla medesima data di soppressione.
2. Con regolamento adottato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della
3. Per l'esercizio delle funzioni dei soppressi consorzi idraulici di terza categoria, le regioni possono avvalersi dei soggetti di cui all'art. 11, comma 1, della
4. Entro trenta giorni dalla soppressione, gli amministratori dei consorzi idraulici di terza categoria sono tenuti a consegnare le attività esistenti, i libri contabili, gli inventari ed il rendiconto con gli allegati analitici relativi all'intera gestione al Ministero del tesoro - Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti.
1. Le funzioni esercitate dai soppressi consorzi idraulici di terza categoria sui corsi d'acqua minori dei bacini di rilievo nazionale, con esclusione delle aste principali, possono essere trasferite dal Ministro dei lavori pubblici alle regioni, su proposta delle medesime, ai sensi dell'art. 14 della