§ 42.5.29 - Legge 12 dicembre 1954, n. 1178.
Soppressione dell'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.) e riorganizzazione delle imprese controllate.


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.5 soppressione e trasformazione
Data:12/12/1954
Numero:1178


Sommario
Art. 1.      L'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.) è soppressa ed il suo patrimonio posto in liquidazione.
Art. 2.      La liquidazione avrà luogo con le forme previste per la liquidazione delle Società per azioni in quanto applicabili.
Art. 3.      Il liquidatore, di cui all'art. 1, curerà, altresì l'alienazione delle azioni della Società mineraria della Venezia Giulia ed assumerà le liquidazioni della Società mineraria carbonifera "Arsa" [...]
Art. 4.      Il capitale di fondazione dell'Istituto delle case popolari dell'A.Ca.I. è assunto dalla Società mineraria carbonifera sarda.
Art. 5.      Le anticipazioni accordate dallo Stato, in base ai seguenti provvedimenti, all'Azienda Carboni Italiani ed alla Società mineraria carbonifera sarda debbono considerarsi corrisposte a titolo di [...]
Art. 6.      Lo Stato è autorizzato ad assumere una ulteriore partecipazione mediante sottoscrizione di un corrispondente numero di azioni della Società mineraria carbonifera sarda per l'importo di lire otto [...]
Art. 7.      Il Governo è autorizzato, d'intesa con la Regione sarda, a predisporre le misure necessarie per l'attuazione di quelle iniziative industriali economicamente idonee a favorire la più larga [...]
Art. 8.      Gli atti da stipulare in applicazione della presente legge, anche se comportanti trasferimenti immobiliari e mobiliari, scontano, se soggetti a registrazione, le sole imposte fisse di registro e [...]


§ 42.5.29 - Legge 12 dicembre 1954, n. 1178.

Soppressione dell'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.) e riorganizzazione delle imprese controllate.

(G.U. 24 dicembre 1954, n. 295).

 

     Art. 1.

     L'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.) è soppressa ed il suo patrimonio posto in liquidazione.

     Con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con i Ministri per il tesoro e le finanze, sentita la Regione sarda, sarà nominato un liquidatore della Azienda.

     Con lo stesso decreto sarà costituito un Comitato di vigilanza sulle operazioni di liquidazione dell'A.Ca.I. Detto Comitato sarà composto di quattro membri, dei quali tre in rappresentanza dei Ministeri predetti e uno della Regione sarda, su designazione della Giunta regionale.

 

          Art. 2.

     La liquidazione avrà luogo con le forme previste per la liquidazione delle Società per azioni in quanto applicabili.

     Il liquidatore avrà i poteri stabiliti dall'art. 2278 del Codice civile.

     Le funzioni del Collegio sindacale dell'A.Ca.I. sono devolute al Comitato di vigilanza di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente e pertanto il Collegio sindacale viene sciolto.

 

          Art. 3.

     Il liquidatore, di cui all'art. 1, curerà, altresì l'alienazione delle azioni della Società mineraria della Venezia Giulia ed assumerà le liquidazioni della Società mineraria carbonifera "Arsa" e della Società per lo sviluppo dell'impiego dei carboni italiani (S.I.C.I.).

     Le risultanze della liquidazione dell'A.Ca.I. saranno devolute, se attive, o imputate, se passive, allo Stato, ed agli altri enti sottoscrittori del capitale dell'A.Ca.I. in proporzione delle rispettive partecipazioni.

     Le azioni della Società mineraria carbonifera sarda, nonchè quelle delle Ferrovie meridionali sarde calcolate al valore d'inventario dell'A.Ca.I. al 30 giugno 1954, saranno attribuite allo Stato ed agli enti sottoscrittori del capitale dell'A.Ca.I. in proporzione delle rispettive partecipazioni.

     L'esercizio delle Ferrovie meridionali sarde verrà assunto provvisoriamente in gestione governativa dal Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - in attesa dell'adozione di provvedimenti per la definitiva sistemazione delle Ferrovie stesse. In ogni caso al carbone Sulcis sarà praticata la tariffa più favorevole.

 

          Art. 4.

     Il capitale di fondazione dell'Istituto delle case popolari dell'A.Ca.I. è assunto dalla Società mineraria carbonifera sarda.

     Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato ad apportare le variazioni occorrenti allo statuto dell'Istituto anzidetto che, in deroga al disposto dell'art. 22, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, agli effetti dell'art. 23 dello stesso testo unico, sarà riconosciuto come una gestione speciale della Società mineraria carbonifera sarda.

 

          Art. 5.

     Le anticipazioni accordate dallo Stato, in base ai seguenti provvedimenti, all'Azienda Carboni Italiani ed alla Società mineraria carbonifera sarda debbono considerarsi corrisposte a titolo di sovvenzione:

     decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417;

     decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 464;

     decreto legislativo 14 settembre 1946, n. 621;

     decreto legislativo 13 dicembre 1947, n. 1582;

     decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 197;

     legge 6 agosto 1948, n. 1050;

     legge 5 dicembre 1949, n. 925;

     legge 18 aprile 1950, n. 244;

     legge 9 novembre 1950, n. 911;

     legge 12 agosto 1951, n. 748;

     legge 23 marzo 1952, n. 197.

     Allo stesso titolo vanno considerati i finanziamenti dell'Azienda Carboni Italiani alla Società mineraria carbonifera sarda, in dipendenza delle anticipazioni statali.

     La Società mineraria carbonifera sarda assume in proprio le obbligazioni finanziarie contratte dall'Azienda Carboni Italiani fino all'entrata in vigore della presente legge per la valorizzazione del bacino del Sulcis.

 

          Art. 6.

     Lo Stato è autorizzato ad assumere una ulteriore partecipazione mediante sottoscrizione di un corrispondente numero di azioni della Società mineraria carbonifera sarda per l'importo di lire otto miliardi e 750 milioni da versarsi in quattro annualità: la prima di lire due miliardi entro l'esercizio 1954-55; le altre tre, negli esercizi successivi, per l'ammontare ciascuna di lire due miliardi e 250 milioni.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte per l'esercizio 1954-55 con prelevamenti dal fondo di tesoreria denominato "Fondo gestione ufficio centrale carboni FF. SS." per una corrispondente somma che verrà versata ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

     La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare alla Società mineraria carbonifera sarda, all'inizio dell'esercizio finanziario 1955-56, sei miliardi di lire, rimborsabili in tre annualità posticipate uguali e comprensive della sorte e degli interessi, garantite dalle tre annualità di lire due miliardi e 250 milioni ciascuna, a carico dello Stato e di cui al primo comma del presente articolo.

 

          Art. 7.

     Il Governo è autorizzato, d'intesa con la Regione sarda, a predisporre le misure necessarie per l'attuazione di quelle iniziative industriali economicamente idonee a favorire la più larga utilizzazione dei prodotti delle miniere del Sulcis.

 

          Art. 8.

     Gli atti da stipulare in applicazione della presente legge, anche se comportanti trasferimenti immobiliari e mobiliari, scontano, se soggetti a registrazione, le sole imposte fisse di registro e di trascrizione ipotecaria.