| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
| Capitolo: | 41.7 regioni a statuto speciale |
| Data: | 03/06/1960 |
| Numero: | 529 |
| Sommario |
| Art. 1. Dopo il quarto alinea del primo comma dell'art. 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, Statuto speciale per la Sardegna, è aggiunto il seguente alinea |
| Art. 2. La presente legge entra in vigore a decorrere dal 1° luglio 1960 |
§ 41.7.5a - Legge 3 giugno 1960, n. 529.
Modifiche al titolo III dello Statuto speciale per la Sardegna.
(G.U. 15 giugno 1960, n. 146).
Dopo il quarto alinea del primo comma dell'art. 8 della
"dai sei decimi del gettito delle imposte di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati, percette nel territorio della Regione".
Nel terzo alinea del primo comma di detto articolo sono soppresse le parole: "sulla manomorta".
La presente legge entra in vigore a decorrere dal 1° luglio 1960.