| Settore: | Normativa europea |
| Materia: | 1. agricoltura |
| Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
| Data: | 24/07/2009 |
| Numero: | 669 |
| Sommario |
| Art. 1. Oggetto |
| Art. 2. Aggiornamenti dell’allegato I |
| Art. 3. Definizioni |
| Art. 4. Requisiti minimi per i punti di entrata designati |
| Art. 5. Elenco dei punti di entrata designati |
| Art. 6. Notifica previa delle partite |
| Art. 7. Lingua dei documenti comuni di entrata |
| Art. 8. Livello accresciuto di controlli ufficiali ai punti di entrata designati |
| Art. 9. Circostanze particolari |
| Art. 10. Immissione in libera pratica |
| Art. 11. Obblighi per gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti |
| Art. 12. Frazionamento delle partite |
| Art. 13. Non conformità |
| Art. 14. Tasse |
| Art. 15. Presentazione di una relazione alla Commissione |
| Art. 16. Modifica della decisione 2006/504/CE |
| Art. 17. Abrogazione della decisione 2005/402/CE |
| Art. 18. Applicazione |
| Art. 19. Misure transitorie |
§ 1.5.s93 - Regolamento 24 luglio 2009, n. 669.
Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE della Commissione
(G.U.U.E. 25 luglio 2009, n. L 194)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) Nella redazione dell’elenco è necessario prendere in considerazione determinati criteri che consentirebbero di identificare un rischio esistente o emergente legato a uno specifico mangime o alimento di origine non animale.
(3) In attesa dell’adozione di una metodologia standardizzata e di criteri per la redazione dell’elenco, ai fini della stesura e dell’aggiornamento dell’elenco è necessario considerare i dati risultanti dalle notifiche ricevute mediante il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF), istituito dal
(4) Il
(5) Il
(6) Inoltre, al fine di garantire una certa uniformità all’interno della Comunità nell’ambito del livello accresciuto di controlli ufficiali, è opportuno stabilire nel presente regolamento che tali controlli devono comprendere controlli documentari, controlli d’identità e controlli fisici.
(7) Per organizzare il livello accresciuto di controlli ufficiali devono essere messe a disposizione adeguate risorse finanziarie. È opportuno pertanto che gli Stati membri riscuotano le tasse necessarie a coprire i costi sostenuti per tali controlli. Il calcolo di tali tasse deve essere effettuato conformemente ai criteri stabiliti nell’allegato VI del
(8) La
(9) La
(10) L’applicazione dei requisiti minimi concernenti i punti di entrata designati può presentare difficoltà pratiche agli Stati membri. Il presente regolamento deve pertanto disporre l’istituzione di un periodo di transizione durante il quale tali requisiti possono essere applicati progressivamente. Di conseguenza, durante il periodo di transizione le autorità competenti negli Stati membri devono essere autorizzate ad effettuare i controlli d’identità e i controlli fisici necessari in punti di controllo diversi da quelli designati come punti di entrata. In tali casi, i punti di controllo devono soddisfare i requisiti minimi per i punti di entrata designati stabiliti nel presente regolamento.
(11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1. Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le norme relative al livello accresciuto di controlli ufficiali da effettuarsi conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 15, paragrafo 5, del
Art. 2. Aggiornamenti dell’allegato I
Al fine di redigere e modificare regolarmente l’elenco di cui all’allegato I, è necessario prendere in considerazione almeno le seguenti fonti di informazioni:
a) i dati risultanti dalle notifiche ricevute mediante il RASFF;
b) le relazioni e le informazioni risultanti dalle attività dell’Ufficio alimentare e veterinario;
c) le relazioni e le informazioni ricevute dai paesi terzi;
d) gli scambi di informazioni tra la Commissione, gli Stati membri e l’Autorità europea per la sicurezza alimentare;
e) le valutazioni scientifiche, ove appropriato.
L’elenco di cui all’allegato I deve essere sottoposto a riesame periodico, almeno trimestralmente.
Art. 3. Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
a) "documento comune di entrata (DCE)", il documento, il cui modello è riportato nell’allegato II, che deve essere completato dall’operatore del settore dei mangimi e degli alimenti o dal suo rappresentante, come stabilito all’articolo 6, nonché dall’autorità competente che conferma il completamento dei controlli ufficiali;
b) "punto di entrata designato (PED)", il punto di entrata, indicato all’articolo 17, paragrafo 1, primo trattino del
c) "partita", una quantità di qualsiasi mangime o alimento di origine non animale elencato nell’allegato I del presente regolamento, avente la medesima classe o descrizione, coperto dagli stessi documenti, convogliato dagli stessi mezzi di trasporto e proveniente dagli stessi paesi terzi o dalla stessa parte di essi.
Art. 4. Requisiti minimi per i punti di entrata designati
Fatto salvo l’articolo 19, i punti di entrata designati dispongono almeno di quanto segue:
a) sufficiente personale debitamente qualificato ed esperto per effettuare i prescritti controlli delle partite;
b) strutture adeguate dove l’autorità competente può effettuare i controlli necessari;
c) istruzioni dettagliate riguardo al campionamento per l’analisi e all’invio di tali campioni per l’analisi a un laboratorio designato a norma dell’articolo 12, paragrafo 1, del
d) magazzini in cui conservare in buone condizioni le partite (e le partite condizionate in container) per il periodo di tempo in cui vengono trattenute, ove appropriato, in attesa dei risultati delle analisi di cui alla lettera c) e un numero sufficiente di locali, tra cui depositi frigoriferi, per i casi in cui la natura della partita richieda una temperatura controllata;
e) attrezzature idonee per lo scarico della merce e attrezzature adeguate per effettuare il campionamento ai fini dell’analisi;
f) la possibilità di effettuare lo scarico della merce e il campionamento ai fini dell’analisi in un luogo protetto, qualora necessario;
g) un laboratorio designato in grado di effettuare le analisi di cui alla lettera c), la cui ubicazione consenta che i campioni vi siano trasportati in tempi brevi.
Art. 5. Elenco dei punti di entrata designati
Gli Stati membri tengono e mettono a disposizione del pubblico su Internet, per ognuno dei prodotti di cui all’allegato I, un elenco aggiornato dei punti di entrata designati. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l’indirizzo Internet al quale sono reperibili tali elenchi.
La Commissione pubblica sul proprio sito a scopo informativo gli indirizzi Internet nazionali per accedere agli elenchi.
Art. 6. Notifica previa delle partite
Gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti o i loro rappresentanti notificano con adeguato anticipo la data e l’ora previste dell’arrivo fisico della partita al punto di entrata designato nonché la natura della partita.
A tale scopo, essi completano la parte I del documento comune di entrata e trasmettono quest’ultimo alle autorità competenti al punto di entrata designato, almeno un giorno lavorativo prima dell’arrivo fisico della partita.
Art. 7. Lingua dei documenti comuni di entrata
I documenti comuni di entrata devono essere redatti nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui si trova il punto di entrata designato.
Uno Stato membro può tuttavia consentire che i documenti comuni di entrata siano redatti in un’altra lingua ufficiale della Comunità.
Art. 8. Livello accresciuto di controlli ufficiali ai punti di entrata designati
1. L’autorità competente al punto di entrata designato effettua senza indebiti ritardi:
a) controlli documentari su tutte le partite entro 2 giorni lavorativi dall’arrivo al PED, salvo in caso di circostanze eccezionali e inevitabili;
b) controlli fisici e d’identità, tra cui analisi di laboratorio, alla frequenza indicata nell’allegato I e in modo da rendere impossibile agli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti o ai loro rappresentanti di prevedere quale particolare partita sarà soggetta a tali controlli; i risultati dei controlli fisici devono essere disponibili non appena tecnicamente possibile.
2. Al termine dei controlli di cui al paragrafo 1, l’autorità competente:
a) completa la sezione pertinente della parte II del documento comune di entrata, mentre il funzionario responsabile dell’autorità competente timbra e firma l’originale di tale documento;
b) fa una copia del documento comune di entrata firmato e timbrato e la conserva.
L’originale del documento comune di entrata accompagna la partita durante il trasporto successivo fino al raggiungimento della destinazione conformemente a quanto indicato nel DCE.
L’autorità competente al PED può autorizzare il trasporto successivo della partita in attesa dei risultati dei controlli fisici. Nel caso in cui venga concessa l’autorizzazione, l’autorità competente al PED notifica l’autorità competente al punto di destinazione e si adottano appropriate soluzioni per garantire che la partita rimanga sotto il costante controllo delle autorità competenti del PED e che non possa essere manomessa in alcun modo per tutta la durata dei controlli.
Nei casi in cui la partita è trasportata in attesa che siano disponibili i risultati dei controlli fisici, si rilascia a tale scopo una copia certificata del DCE originale.
Art. 9. Circostanze particolari
1. Su richiesta dello Stato membro interessato, la Commissione può autorizzare le autorità competenti di un determinato punto di entrata designato che sottostà a particolari vincoli geografici ad effettuare i controlli fisici presso i locali di un operatore del settore dei mangimi e degli alimenti, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) l’efficienza dei controlli effettuati presso il PED non risulta pregiudicata;
b) i locali soddisfano i requisiti di cui all’articolo 4 e sono approvati a tale scopo dallo Stato membro;
c) si adottano appropriate soluzioni per garantire che la partita rimanga sotto il costante controllo delle autorità competenti del PED dal momento dell’arrivo al PED e che non possa essere manomessa in alcun modo per tutta la durata dei controlli.
2. In deroga all’articolo 8, paragrafo 1, in circostanze eccezionali, la decisione di aggiungere un nuovo prodotto all’elenco dell’allegato I può prevedere che i controlli d’identità e fisici sulla partita di tale prodotto siano effettuati dall’autorità competente del luogo di destinazione quale indicato nel DCE, ove appropriato presso i locali dell’operatore del settore dei mangimi e degli alimenti, se sussistono le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), nonché le seguenti condizioni:
a) la natura altamente deperibile del prodotto o le specifiche caratteristiche dell’imballaggio fanno sì che l’esecuzione delle operazioni di campionamento presso il PED causerebbe inevitabilmente un grave rischio per la sicurezza alimentare o danneggerebbe il prodotto in misura inaccettabile;
b) le autorità competenti al PED e le autorità competenti che effettuano i controlli fisici adottano appropriate modalità di cooperazione per garantire che:
i) la partita non possa essere manomessa in alcun modo per tutta la durata dei controlli;
ii) i requisiti in materia di rendicontazione di cui all’articolo 15 siano pienamente soddisfatti.
Art. 10. Immissione in libera pratica
L’immissione in libera pratica delle partite è subordinata alla presentazione alle autorità doganali, da parte dell’operatore del settore dei mangimi e degli alimenti o del loro rappresentante, di un documento comune di entrata o del suo equivalente elettronico debitamente completato dall’autorità competente una volta effettuati tutti i controlli prescritti a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, e una volta noti i risultati favorevoli dei controlli fisici, ove richiesti.
Art. 11. Obblighi per gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti
Nei casi in cui le caratteristiche particolari della partita lo giustificano, l’operatore del settore dei mangimi e degli alimenti o il loro rappresentante mettono a disposizione dell’autorità competente:
a) sufficienti risorse umane e logistiche per lo scarico della partita, in modo da permettere i controlli ufficiali;
b) attrezzature adeguate per effettuare il campionamento ai fini dell’analisi nel caso di trasporti speciali e/o di forme particolari di imballaggio, qualora le attrezzature normali non permettano di effettuare un campionamento rappresentativo.
Art. 12. Frazionamento delle partite
Le partite non vengono frazionate fino al completamento del livello accresciuto di controlli ufficiali e del documento comune di entrata da parte dell’autorità competente a norma dell’articolo 8.
In caso di successivo frazionamento della partita, una copia autenticata del documento comune di entrata accompagna ciascuna frazione della partita fino all’immissione in libera pratica.
Art. 13. Non conformità
Se i controlli ufficiali accertano una non conformità, il funzionario responsabile dell’autorità competente completa la parte III del documento comune di entrata e si prendono provvedimenti conformemente agli articoli 19, 20 e 21 del
Art. 14. Tasse
1. Gli Stati membri garantiscono la riscossione di tasse a copertura dei costi sostenuti per il livello accresciuto di controlli ufficiali di cui al presente regolamento, a norma del
2. Gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti responsabili della partita, o i loro rappresentanti, pagano le tasse di cui al paragrafo 1.
Art. 15. Presentazione di una relazione alla Commissione
1. Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione in merito alle partite ai fini di una valutazione continua dei mangimi e degli alimenti di origine non animale elencati nell’allegato I.
La relazione è presentata trimestralmente, entro la fine del mese successivo a ogni trimestre.
2. La relazione comprende le seguenti informazioni:
a) i dettagli di ogni partita, tra cui:
i) le dimensioni in termini di peso netto della partita;
ii) il paese di origine di ogni partita;
b) il numero di partite soggette al campionamento ai fini dell’analisi;
c) i risultati dei controlli di cui all’articolo 8, paragrafo 1;
3. La Commissione compila le relazioni che riceve conformemente al paragrafo 2 e le mette a disposizione degli Stati membri.
Art. 16. Modifica della
La
1) all’articolo 1, lettera a), i punti iii), iv) e v) sono soppressi,
2) all’articolo 5, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) per ogni partita di prodotti alimentari provenienti dal Brasile;"
3) all’articolo 7, il paragrafo 3 è soppresso.
Art. 17. Abrogazione della
La
Art. 18. Applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 25 gennaio 2010.
Art. 19. Misure transitorie
1. Per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, qualora un punto di entrata designato non disponesse delle strutture richieste per procedere ai controlli fisici di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), prima che le merci siano dichiarate pronte per l’immissione in libera pratica tali controlli possono essere effettuati in un altro punto di controllo nello stesso Stato membro, autorizzato a tale scopo dall’autorità competente, a patto che tale punto di controllo soddisfi i requisiti minimi stabiliti all’articolo 4.
2. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico sul loro sito Internet l’elenco dei punti di controllo autorizzati a norma del primo paragrafo.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
[1] GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.
[2] GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.
[3] GU L 135 del 28.5.2005, pag. 34.
[4] GU L 199 del 21.7.2006, pag. 21.
ALLEGATO I
A. Mangimi e alimenti di origine non animale oggetto di un livello accresciuto di controlli ufficiali nel punto di entrata designato
Mangimi e alimenti (uso previsto) | Codice NC | Paese di origine | Rischio | Frequenza dei controlli fisici e d’identità [2] (%) |
Arachidi e prodotti derivati (mangimi e alimenti) | 12021090; 12022000; 200811; | Argentina | Aflatossine | 10 |
Arachidi e prodotti derivati (mangimi e alimenti) | 12021090; 12022000; 200811; | Brasile | Aflatossine | 50 |
Oligoelementi (mangimi e alimenti) [3] [4] | 28170000; 2820; 2821; 28255000; 28332500; 28332920; 28332980; 283699; | Cina | Cadmio e piombo | 50 |
Arachidi e prodotti derivati (mangimi e alimenti), in particolare il burro di arachidi (alimento) | 120210; 12022000; 200811; | Ghana | Aflatossine | 50 |
Spezie (alimenti) Capsicum spp frutti secchi dello stesso, interi o macinati, tra cui peperoncino, peperoncino in polvere, pepe di Caienna e paprica)Myristica fragrans (noce moscata)Zingiber officinale (zenzero)Curcuma longa (curcuma) | 090420; 09081000; 09082000; 09101000; 09103000; | India | Aflatossine | 50 |
Arachidi e prodotti derivati (mangimi e alimenti) | 12021090; 12022000; 200811 | India | Aflatossine | 10 |
Semi di melone (egusi) e prodotti derivati [5](alimenti) | ex120799 | Nigeria | Aflatossine | 50 |
Uve secche (alimenti) | 080620 | Uzbekistan | Ocratossina A | 50 |
Peperoncino, prodotti derivati dal peperoncino, curcuma e olio di palma (alimenti) | 09042090; 09109960; 09103000; 15111090 | Tutti i paesi terzi | Coloranti Sudan | 20 |
Arachidi e prodotti derivati (mangimi e alimenti) | 12021090; 12022000; 200811 | Vietnam | Aflatossine | 10 |
Riso Basmati destinato al consumo umano diretto (alimento) | ex100630 | Pakistan | Aflatossine | 50 |
Riso Basmati destinato al consumo umano diretto (alimento) | ex100630 | India | Aflatossine | 10 |
Mango, fagiolo asparago (Vigna sesquipedalis), melone amaro (Momordica charantia), zucca bottiglia (Lagenaria siceraria), peperoni e melanzane (alimenti) | ex08045000; 07082000; 08071100; 070700; 070960; 07093000 | Repubblica dominicana | Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su CG-MS e LC-MS [1] | 50 |
Banane | 08030011 | Repubblica dominicana | Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su CG-MS e LC-MS [1] | 10 |
Verdure fresche, refrigerate o congelate (peperoni, zucchine e pomodori) | 070960; 07099070; 07020000 | Turchia | Antiparassitari: metomil e oxamil | 10 |
Pere | 08082010 | Turchia | Antiparassitario: amitraz | 10 |
Verdure fresche, refrigerate o congelate (alimenti) fagiolo asparago (Vigna sesquipedalis)melanzanecavoli | 07082000; 07093000; 0704; | Thailandia | Residui di pesticidi organo fosforici | 50 |
B. Definizioni
Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:
a) "peperoncino", frutti del genere Capsicum essiccati e tritati o polverizzati, di cui al codice NC 09042090, in qualsiasi forma, destinati al consumo umano;
b) "prodotti derivati dal peperoncino", polvere di curry di cui al codice NC 09109960, in qualsiasi forma, destinata al consumo umano;
c) "curcuma", curcuma essiccata e tritata o polverizzata, di cui al codice NC 09103000, in qualsiasi forma, destinata al consumo umano;
d) "olio di palma", olio di palma di cui al codice NC 15111090, destinato al consumo umano diretto;
e) i "coloranti Sudan" comprendono le seguenti sostanze chimiche:
i) Sudan I (numero CAS 842-07-9);
ii) Sudan II (numero CAS 3118-97-6);
iii) Sudan III (numero CAS 85-86-9);
iv) Scarlet Red o Sudan IV (numero CAS 85-83-6).
[*] Segnatamente residui delle seguenti sostanze: amitraz, acefato, aldicarb, benomil, carbendazim, clorfenapir, clorpirifos, CS2 (ditiocarbammati), diafentiuron, diazinon, diclorvos, dicofol, dimetoato, endosulfan, fenamidone, imidacloprid, malation, metamidofos, metiocarb, metomil, monocrotofos, ometoato, oxamil, profenofos, propiconazole, tiabendazol, tiacloprid.
[2] Qualora solo determinati prodotti rientranti in un dato codice debbano essere sottoposti a controlli e nella nomenclatura combinata non sia contemplata alcuna particolare suddivisione all’interno di tale codice, quest’ultimo è contrassegnato con "ex" (ad esempio ex20079997: solo i prodotti contenenti nocciole devono essere inclusi).
[3] Gli oligoelementi ai quali si fa riferimento nella presente voce sono gli oligoelementi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi citati nell’allegato I, punto 3, lettera b), del
[4] I tenori massimi stabiliti per piombo e cadmio negli additivi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligominerali di cui all’allegato I della
[5] I tenori massimi stabiliti per le aflatossine nelle arachidi e nei prodotti derivati di cui all’allegato del
ALLEGATO II
DOCUMENTO COMUNE DI ENTRATA (DCE)
(Omissis)