§ 1.3.112 - Direttiva 17 aprile 1972, n. 160.
Direttiva (CEE) n. 72/160 del Consiglio concernente l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola ed alla destinazione della [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.3 strutture agricole
Data:17/04/1972
Numero:160


Sommario
Art. 1.      1. Gli Stati membri istituiscono un regime inteso a incoraggiare la cessazione dell'attività agricola e la destinazione della superficie agricola utilizzata resasi disponibile, a scopi di [...]
Art. 2.      1. Il regime previsto all'articolo 1 comporta:
Art. 3.      Gli Stati membri definiscono:
Art. 4.      Gli Stati membri adottano disposizioni per evitare che l'indennità prevista dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), sia corrisposta ad imprenditori agricoli la cui azienda sia stata [...]
Art. 5.      1. La superficie agricola utilizzata, resa disponibile dai beneficiari delle misure di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), deve, in una proporzione dell'85 % almeno:
Art. 6.      Il complesso delle misure previste dalla presente direttiva costituisce un'azione comune ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70.
Art. 7.      1. La durata prevista per condurre a termine l'azione comune è limitata al 31 dicembre 1984. Al termine di un periodo di quattro anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva, [...]
Art. 8.      1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
Art. 9.      1. Per le disposizioni comunicate ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, secondo trattino e paragrafo 4, la Commissione esamina, in funzione della loro conformità alle norme della presente [...]
Art. 10.      1. a) Le spese effettuate dagli Stati membri nel quadro delle azioni previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c), sono imputabili al FEAOG, sezione orientamento, entro i limiti degli [...]
Art. 11.      1. Le misure adottate dagli Stati membri possono beneficiare dell'intervento finanziario della Comunità soltanto se le disposizioni che le riguardano sono state oggetto di decisione favorevole [...]
Art. 12.      1. Le domande di rimborso vertono sulle spese effettuate dagli Stati membri nel corso di un anno civile e sono presentate alla Commissione anteriormente al 1° luglio dell'anno successivo.
Art. 13.      1. Senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 729/70, gli Stati membri adottano, in conformità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative [...]
Art. 14.      La presente direttiva non pregiudica la facoltà per gli Stati membri di adottare, nel settore da essa disciplinato, misure di aiuto supplementari le cui condizioni o modalità si discostino da [...]
Art. 15.      Ogni anno, anteriormente al 1° agosto, le misure comunitarie e nazionali in vigore relative alla presente direttiva sono esaminate nell'ambito di una relazione annuale, che la Commissione [...]
Art. 16.      Gli Stati membri possono prevedere condizioni complementari per l'esecuzione delle misure d'aiuto previste nella presente direttiva.
Art. 17. 
Art. 18.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.


§ 1.3.112 - Direttiva 17 aprile 1972, n. 160.

Direttiva (CEE) n. 72/160 del Consiglio concernente l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola ed alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture.

(G.U.C.E. 23 aprile 1972, n. L 096).

 

TITOLO I

Incoraggiamento alla cessazione

dell'attività agricola ed alla

destinazione della superficie agricola

utilizzata resasi disponibile a

scopi di miglioramento delle strutture

 

Art. 1.

     1. Gli Stati membri istituiscono un regime inteso a incoraggiare la cessazione dell'attività agricola e la destinazione della superficie agricola utilizzata resasi disponibile, a scopi di miglioramento delle strutture.

     2. Nell'ambito delle disposizioni generali che saranno adottate dal Consiglio, secondo la procedura dell'articolo 43 del trattato, gli Stati membri possono:

     - differenziare, secondo le zone, l'importo degli incentivi finanziari di cui all'articolo 2,

     - non applicare, in talune zone, l'insieme od alcune delle misure previste all'articolo 2.

 

     Art. 2.

     1. Il regime previsto all'articolo 1 comporta:

     a) la concessione, alle condizioni di imputabilità in appresso previste, di un'indennità annua agli imprenditori agricoli di età compresa tra i 55 e i 65 anni che esercitano l'attività agricola a titolo principale e ne facciano richiesta.

Gli Stati membri possono:

     - sostituire tale indennità con il pagamento di un importo forfettario avente effetti equivalenti,

     - differenziare l'importo o non concedere l'indennità, in funzione dell'età o della situazione di reddito del beneficiario.

     L'imputabilità di tale indennità a titolo dei FEAOG, sezione orientamento, è limitata ad un importo massimo di 900 unità di conto per anno e per beneficiario coniugato, e di 600 unità di conto per anno e per beneficiario senza coniuge.

Tuttavia, durante i primi cinque anni che seguono la messa in applicazione della direttiva, cono imputabili soltanto le spese effettuate:

     - per gli imprenditori agricoli articolo principale di età compresa fra i 60 e i 65 anni e per le persone della stessa età di cui alla lettera c),

     - per gli imprenditori agricoli articolo principale di età di almeno 55 anni:

     i) la cui azienda non superi i 15 ha, negli Stati membri che, alla data di entrata in vigore della presente direttiva, abbiano una popolazione agricola attiva superiore al 15 % della popolazione attiva totale,

     ii) che abbiano acquisito tale qualifica a seguito del decesso del coniuge,

     iii) che abbiano un tasso di invalidità superiore al 50 %. L'indennità non è imputabile quando è concessa ad un imprenditore durante il periodo di realizzazione del piano di sviluppo della sua azienda di cui all'articolo 4 della direttiva del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole;

     b) la concessione di un premio non imputabile, calcolato in funzione della superficie agricola utilizzata resa disponibile, agli imprenditori agricoli che ne facciano richiesta.

Gli Stati membri possono:

     - differenziare l'importo del premio o non concedere il premio in funzione degli obiettivi da realizzare nell'ambito della direttiva relativa all'ammodernamento delle aziende e in funzione dell'età e della situazione di reddito del beneficiario,

     - procedere al pagamento dilazionato di tale premio,

     - non concedere tutto o parte di tale premio ai beneficiari dell'indennità di cui alla lettera a);

     c) la concessione dell'indennità annua di cui alla a) ai salariati e coadiuvanti familiari permanenti agricoli, di età compresa fra i 55 ed i 65 anni, che ne facciano richiesta che s'impegnino a non esercitare più un'attività agricola e che:

     - siano occupati in aziende i cui imprenditori beneficiano di misure previste alle lettere a) o b),

     - fruiscano di un regime di sicurezza sociale e

     - rispondano alle condizioni definite in conformità dell'articolo 3, lettera c).

Gli Stati membri possono:

     - sostituire tale indennità con il pagamento di un importo forfettario avente effetti equivalenti,

     - differenziare l'importo dell'indennità o non concedere l'indennità in funzione dell'età o della situazione di reddito del beneficiario. Ai sensi della presente disposizione è imputabile al FEAOG, sezione orientamento, nei limiti di un importo di 600 unità di conto l'anno, una sola indennità annua per azienda che scompare.

     2. L'applicazione delle misure previste al paragrafo 1 è subordinata alla cessazione dell'attività agricola da parte del beneficiario e, qualora quest'ultimo sia imprenditore agricolo, alla destinazione, in conformità dell'articolo 5, della superficie agricola utilizzata da lui coltivata.

     3. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché i beneficiari dell'indennità o del premio, previsti al paragrafo 1, non vedano diminuire i vantaggi della sicurezza sociale di cui fruirebbero se non cessassero l'attività agricola, ne aumentare indebitamente i contributi da essi versati, alle casse di sicurezza sociale.

Qualora il beneficiario dell'indennità prevista al paragrafo 1, lettera c), fruisca di assegni di disoccupazione, gli Stati membri possono ridurre l'indennità in proporzione.

 

     Art. 3.

     Gli Stati membri definiscono:

     a) la nozione di imprenditore agricolo. Ai sensi della presente direttiva può essere preso in considerazione un solo imprenditore agricolo per la stessa superficie agricola utilizzata;

     b) la nozione di esercizio dell'attività agricola come attività principale ai sensi della presente direttiva, comprendente almeno le condizioni che l'interessato abbia:

     - esercitato l'attività agricola durante un periodo di almeno cinque anni prima della presentazione della domanda d'indennità. Questa condizione non può essere richiesta alle persone di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) ii), se essa era stata soddisfatta dal coniuge,

     - dedicato all'attività agricola, durante detto periodo, almeno il 50 % del proprio, tempo

attivo,

     - tratto dall'attività agricola, durante detto periodo, almeno il 50 % del suo reddito di lavoro;

     c) la nozione di salariato agricolo a titolo permanente e di coadiuvante familiare agricolo a titolo permanente ai sensi della presente direttiva, comprendente almeno le condizioni che gli interessati abbiano:

     - esercitato l'attività agricola durante un periodo di almeno 5 anni prima della presentazione della domanda d'indennità annua, e che, durante detto periodo, abbiano dedicato all'attivita agricola almeno il 50 % del loro tempo attivo,

     - esercitato l'attività agricola nell'azienda destinata a scomparire, almeno durante gli ultimi due anni prima della presentazione della domanda;

     d) le condizioni in cui si considera cessata l'attività agricola, e in particolare la superficie massima che il beneficiario degli incentivi finanziari di cui all'articolo 2, lettere a) e b), può conservare, essendo inteso che deve essere garantita almeno la cessazione di qualsiasi attività agricola che comporti la commercializzazione dei prodotti.

 

     Art. 4.

     Gli Stati membri adottano disposizioni per evitare che l'indennità prevista dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), sia corrisposta ad imprenditori agricoli la cui azienda sia stata sensibilmente ridotta durante gli ultimi anni precedenti la domanda, tranne in caso di esproprio o di acquisto per motivi di interesse pubblico.

 

     Art. 5.

     1. La superficie agricola utilizzata, resa disponibile dai beneficiari delle misure di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), deve, in una proporzione dell'85 % almeno:

     a) essere affittata per almeno 12 anni o venduta o ceduta in enfiteusi agli imprenditori agricoli che beneficiano delle misure di incoraggiamento previste dall'articolo 8 della direttiva relativa all'ammodernamento delle aziende,

     b) essere sottratta in modo duraturo all'utilizzazione agricola, per essere destinata in particolare all'imboschimento, ad attività ricreative e alla salute pubblica, o ad altri fini di pubblica utilità.

     2. Tuttavia, qualora si costati che non esistono imprenditori rispondenti alle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), la superficie agricola utilizzata resa disponibile può essere destinata ad altre aziende, a condizioni definite dagli Stati membri.

     3. La superficie agricola utilizzata resa disponibile può altresì essere offerta in affitto per almeno 12 anni o in vendita ad organismi fondiari designati dagli Stati membri, per essere destinata ad uno degli scopi di cui al paragrafo 1. Tali organismi possono definire le condizioni della sua utilizzazione provvisoria.

TITOLO II

Disposizioni finanziarie e generali

 

     Art. 6.

     Il complesso delle misure previste dalla presente direttiva costituisce un'azione comune ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70.

 

     Art. 7.

     1. La durata prevista per condurre a termine l'azione comune è limitata al 31 dicembre 1984. Al termine di un periodo di quattro anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva, le modalità di quest'ultima formeranno oggetto di riesame da parte del Consiglio su proposta della Commissione, lasciando impregiudicati gli impegni di imputabilità assunti nel corso di detto periodo [1].

     2. La previsione di spesa globale dell'azione comune a carico del FEAOG ammonta a 288 milioni di unità di conto per i primi cinque anni.

     3. Le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 729/70 sono applicabili alla presente direttiva.

 

     Art. 8.

     1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

     - i progetti delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che essi prevedono di adottare in applicazione della presente direttiva;

     - il testo delle disposizioni atte a consentire l'applicazione della presente direttiva, vigenti anteriormente alla data alla quale essa prende effetto.

     2. Nel comunicare i progetti delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e il testo delle disposizioni già in vigore di cui al paragrafo 1, gli Stati membri illustrano il nesso esistente sul piano regionale tra la misura di cui trattasi, da un lato, e la situazione economica e le caratteristiche delle strutture agrarie, dall'altro.

     3. Per i progetti comunicati ai sensi del paragrafo 1, primo trattino, la Commissione esamina, in funzione della loro conformità alle norme della presente direttiva e tenendo conto degli obiettivi della stessa, nonché del nesso necessario tra le varie misure, se ricorrano i presupposti per l'intervento finanziario della Comunità nell'azione di cui all'articolo 6. Entro i due mesi successivi alla comunicazione, la Commissione, previa consultazione del Comitato permanente delle strutture agrarie, emette un parere in merito.

     4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di cui al paragrafo 3, immediatamente dopo averle adottate.

 

     Art. 9.

     1. Per le disposizioni comunicate ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, secondo trattino e paragrafo 4, la Commissione esamina, in funzione della loro conformità alle norme della presente direttiva e tenendo conto degli obiettivi della stessa nonché del nesso necessario tra le varie misure, se ricorrano i presupposti per l'intervento finanziario della Comunità nell'azione comune di cui all'articolo 6. Entro i due mesi successivi alla comunicazione, il rappresentante della Commissione, previa consultazione del Comitato del FEAOG sugli aspetti finanziari, presenta al Comitato permanente delle strutture agrarie un progetto di decisione al riguardo.

     2. Il Comitato formula il proprio parere entro un termine stabilito dal presidente in funzione

dell'urgenza dei problemi esaminati. Esso si pronuncia a maggioranza di quarantacinque voti; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione prevista dall'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione [2].

     3. La Commissione adotta la decisione. Tuttavia, qualora non sia conforme al parere espresso dal Comitato, la decisione viene immediatamente comunicata al Consiglio. In tal caso, la Commissione può differirne l'applicazione di un mese al massimo a decorrere de tale comunicazione. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, può adottare una decisione diversa nel termine di un mese.

 

     Art. 10.

     1. a) Le spese effettuate dagli Stati membri nel quadro delle azioni previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c), sono imputabili al FEAOG, sezione orientamento, entro i limiti degli importi previsti e sempreché le agricole utilizzate rese libere siano destinate in superfici agricole utilizzate rese libere siano destinate in conformità dell'articolo 5, paragrafi 1 e 3.

Tuttavia, se si avvalgono delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, gli Stati membri possono ottenere il rimborso delle spese imputabili soltanto dopo aver fornito la prova che la superficie agricola utilizzata resa libera ha avuto un adelle destinazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

     b) Quando l'indennità di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), è stata concessa da uno Stato membro, in conformità delle condizioni prescritte, ad imprenditori agricoli di età inferiore all'età minima richiesta secondo i casi da detto articolo, le relative spese divengono imputabili a decorrere dalla data alla quale il beneficiario raggiunge i'età minima prescritta dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), entro i limiti degli importi previsti.

     2. Il FEAOG, sezione orientamento, rimborsa agli Stati membri il 25 % delle spese imputabili.

Tuttavia, nelle zone agricole svantaggiate in cui, alla data di entrata in vigore della presente direttiva, non si applicano ancora misure di incoraggiamento a cessare l'attività agricola, il FEAOG, sezione orientamento, rimborsa il 65 % delle spese imputabili.

     3. Ai sensi del paragrafo precedente, devono considerarsi zone agricole svantaggiate le zone che rispondono contemporaneamente ai due seguenti criteri:

     - la percentuale della popolazione agricola attiva addetta all'agricoltura è superiore alla media comunitaria,

     - il prodotto interno lordo pro capite al costo dei fattori è inferiore alla media comunitaria.

II Consiglio stabilisce l'elenco di tali regioni su proposta della Commissione, secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato.

     4. Le modalità d'applicazione del paragrafo 2 sono stabilite secondo la procedura prevista dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.

 

     Art. 11.

     1. Le misure adottate dagli Stati membri possono beneficiare dell'intervento finanziario della Comunità soltanto se le disposizioni che le riguardano sono state oggetto di decisione favorevole in conformità dell'articolo 9.

     2. L'intervento finanziario della Comunità riguarda le spese imputabili risultanti dagli aiuti la cui concessione è stata decisa successivamente alla data di entrata in vigore della presente direttiva.

 

     Art. 12.

     1. Le domande di rimborso vertono sulle spese effettuate dagli Stati membri nel corso di un anno civile e sono presentate alla Commissione anteriormente al 1° luglio dell'anno successivo.

     2. Il contributo del Fondo è deciso conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70.

     3. La Commissione può concedere acconti.

     4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.

 

     Art. 13.

     1. Senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 729/70, gli Stati membri adottano, in conformità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, i provvedimenti necessari per recuperare le somme pagate, nel caso in cui non siano stati rispettati gli impegni contemplati dall'articolo 2, paragrafo 2. Essi comunicano alla Commissione le misure applicate, informandola regolarmente dello stato delle procedure amministrative o giudiziarie che vi si riferiscono.

     2. Le somme recuperate sono versate agli organismi o ai servizi di erogazione e da questi detratte dalle spese finanziate dal Fondo in proporzione del finanziamento comunitario.

     3. Le conseguenze finanziarie derivanti dall'impossibilità di recuperare le somme pagate sono sopportate dalla Comunità e dagli Stati membri in proporzione della loro partecipazione finanziaria.

     4. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.

 

     Art. 14.

     La presente direttiva non pregiudica la facoltà per gli Stati membri di adottare, nel settore da essa disciplinato, misure di aiuto supplementari le cui condizioni o modalità si discostino da quelle in essa previste, o la cui entità superi gli importi massimi in essa stabiliti, sempreché dette misure siano prese in conformità delle disposizioni degli articoli 92, 93 e 94 del trattato.

 

     Art. 15.

     Ogni anno, anteriormente al 1° agosto, le misure comunitarie e nazionali in vigore relative alla presente direttiva sono esaminate nell'ambito di una relazione annuale, che la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio; a tal fine, gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutta la documentazione necessaria.

Il Consiglio valuta i risultati di tali misure, tenendo conto del ritmo di evoluzione delle strutture, necessaria al conseguimento degli obiettivi della politica agricola comune, della loro incidenza ai fini di un armonioso sviluppo delle regioni della Comunità, nonché delle implicazioni finanziarie di dette misure.

Se è necessario, il Consiglio adotta le opportune disposizioni secondo la procedura di cui all'articolo 43 del trattato.

 

     Art. 16.

     Gli Stati membri possono prevedere condizioni complementari per l'esecuzione delle misure d'aiuto previste nella presente direttiva.

 

     Art. 17. [3]

     Gli Stati membri pongono in applicazione le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva entro il 31 dicembre 1973.

 

     Art. 18.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.


[1] Paragrafo così modificato dall'art. 1 della Direttiva (CEE) n. 84/513.

[2] Paragrafo modificato dall'art. 1 della Direttiva (CEE) n. 73/358 e così ulteriormente modificato dall'Allegato I al Trattato di adesione della Repubblica Ellenica alle Comunità Europee.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 1 della Direttiva (CEE) n. 73/210.