§ 1.3.22 - Direttiva 17 aprile 1972, n. 159.
Direttiva (CEE) n. 72/159 del Consiglio relativa all'ammodernamento delle aziende agricole.


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.3 strutture agricole
Data:17/04/1972
Numero:159


Sommario
Art. 1.      1. Allo scopo di creare le condizioni strutturali che consentano sensibile miglioramento del reddito e delle condizioni di lavoro e di produzione in agricoltura, gli Stati membri istituiscono un [...]
Art. 2.      Ai sensi della presente direttiva, sono considerate aziende agricole in grado di svilupparsi quelle
Art. 3.      1. Gli Stati membri definiscono la nozione d'imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi della presente direttiva, che comprende, per le persone fisiche, almeno la condizione che il [...]
Art. 4.      1. Il piano di sviluppo di cui all'articolo 2, lettera d), dovrà dimostrate che, una volta attuato, l'azienda agricola in via di ammodernamento sarà in grado di raggiungere, in linea di massima [...]
Art. 5.      1. Le persone di cui agli articoli 2 e 3, che desiderano beneficiare delle misure d'incoraggiamento previste, presentano domanda agli organismi di cui all'articolo 7.
Art. 6.      1. La domanda e corredata del piano di sviluppo di cui all'articolo 2, lettera d). Quest'ultimo comprende tutti i dati necessari per valutare se l'impresa risponde alle condizioni di cui agli [...]
Art. 7.      Gli Stati membri:
Art. 8.      1. Il regime d'incoraggiamento per gli imprenditori le cui domande sono state prese in considerazione e i cui piani di sviluppo sono stati approvati, comprende le seguenti misure:
Art. 9.      1. Quando il piano di sviluppo prevede l'acquisto di bestiame bovino o ovino, la concessione degli aiuti previsti dall'articolo 8, paragrafo 1, lettere b) e c), per tale acquisto è subordinata [...]
Art. 10.      Quando il piano di sviluppo prevede un orientamento dell'azienda verso la produzione di carni bovine o ovine, le misure di incentivazione di cui all'articolo 8 sono integrate dalla concessione [...]
Art. 11.      1. Gli Stati membri istituiscono un regime d'incoraggiamento alla tenuta della contabilità delle aziende agricole.
Art. 12.      Gli Stati membri concedono, su domanda, alle associazioni riconosciute aventi come scopo l'assistenza interaziendale, una più razionale utilizzazione in comune del materiale agricolo o una [...]
Art. 13.      1. Per agevolare l'ammodernamento delle aziende, ai sensi dell'articolo 2, nel quadro di operazioni d'irrigazione e di ricomposizione ivi compresi i lavori connessi, gli Stati membri:
Art. 14.      1. Sono vietati gli aiuti agli investimenti in aziende che corrispondono alle condizioni di cui agli articoli 2 e 4, superiori all'ammontare previsto all'articolo 8, paragrafo 2, ad eccezione [...]
Art. 15.      Il complesso delle misure previste dalla presente direttiva costituisce un'azione comune ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70.
Art. 16.      1. La durata prevista per condurre a termine l'azione comune è limitata al 31 dicembre 1984
Art. 17.      1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
Art. 18.      1. Per le disposizioni comunicate ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, secondo trattino, e paragrafo 4, la Commissione esamina, in funzione della loro conformità alle norme della presente [...]
Art. 19.      1. Sono imputabili al FEAOG, sezione orientamento, le spese effettuate dagli Stati membri nel quadro delle azioni previste all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), paragrafo 2, primo comma, e [...]
Art. 20.      1. Le misure adottate dagli Stati membri possono beneficiare dell'intervento finanziario della Comunità soltanto se le disposizioni che le riguardano sono state oggetto di decisione favorevole [...]
Art. 21.      1. Le domande di rimborso vertono sulle spese effettuate dagli Stati membri nel corso di un anno civile e sono presentate alla Commissione anteriormente al 1 luglio dell'anno successivo.
Art. 22.      1. Ogni anno, anteriormente al 1 agosto, le misure comunitarie e nazionali in vigore, che riguardano la presente direttiva, vengono esaminate nell'ambito di una relazione annuale che la [...]
Art. 23.      La presente direttiva non pregiudica la facoltà del Granducato del Lussemburgo di continuare ad applicare nei settori da essa disciplinati, entro e non oltre il 31 dicembre 1975, le misure [...]
Art. 24.      Gli Stati membri possono prevedere condizioni complementari per l'esecuzione delle misure di aiuto previste nella presente direttiva.
Art. 25. 
Art. 26.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.


§ 1.3.22 - Direttiva 17 aprile 1972, n. 159.

Direttiva (CEE) n. 72/159 del Consiglio relativa all'ammodernamento delle aziende agricole.

(G.U.C.E. 23 aprile 1972, n. L 96).

TITOLO I

Regime di incoraggiamento a favore

delle aziende agricole in grado di svilupparsi

 

Art. 1.

     1. Allo scopo di creare le condizioni strutturali che consentano sensibile miglioramento del reddito e delle condizioni di lavoro e di produzione in agricoltura, gli Stati membri istituiscono un regime selettivo di incoraggiamento delle aziende agricole in grado di svilupparsi, volto a favorirne le attività e lo sviluppo in condizioni razionali.

     2. Nell'ambito delle disposizioni generali che saranno adottate dal Consiglio secondo la procedura dell'articolo 43 del trattato, gli Stati membri possono

     - differenziare, secondo le zone, l'importo degli incentivi finanziari di cui agli articoli 8, paragrafo 2, primo comma, 10, 11, e 12 entro i limiti ivi previsti, nonché all'articolo 13,

     - non applicare, in talune zone, l'insieme o alcune delle misure previste agli articoli 8, 10, 12 e 13.

 

     Art. 2.

     Ai sensi della presente direttiva, sono considerate aziende agricole in grado di svilupparsi quelle

     1. il cui imprenditore:

     a) esercita l'attività agricola a titolo principale,

     b) possiede una sufficiente capacità professionale,

     c) s'impegna a tenere una contabilità ai sensi dell'articolo 11 fin dall'inizio del piano di sviluppo,

     d) elabora un piano di sviluppo dell'impresa conforme alle condizioni fissate dall'articolo 4;

     2. il cui reddito da lavoro è inferiore all'obiettivo di ammodernamento fissato dagli Stati membri in virtù dell'articolo 4, paragrafo 2 o il cui reddito da lavoro non supera il 120% dell'obiettivo di ammodernamento e la cui struttura è tale da mettere in pericolo la conservazione del reddito al livello comparabile; in quest'ultimo caso, l'abbuono del tasso d'interesse previsto all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) si limita ai 2/3 del mutuo di cui all'articolo 8, paragrafo 2 [1].

 

     Art. 3.

     1. Gli Stati membri definiscono la nozione d'imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi della presente direttiva, che comprende, per le persone fisiche, almeno la condizione che il reddito agricolo sia pari o superiore al 50% del reddito complessivo dell'imprenditore agricolo e la condizione che il campo di lavoro dedicato alle attività extraziendali sia inferiore alla metà del tempo di lavoro totale dell'imprenditore agricolo. Tenendo conto in particolare dei criteri indicati nel precedente capoverso, gli Stati membri definiscono questa nozione nel caso:

     - di persone diverse dalle persone fisiche,

     - di un'azienda il cui proprietario non sia l'imprenditore agricolo,

     - di un'azienda data in mezzadria.

     2. Inoltre gli Stati membri definiscono i criteri da considerare per la valutazione della capacità professionale dell'imprenditore agricolo, tenuto conto del suo livello di formazione agricola e/o di una durata minima della sua esperienza professionale.

 

     Art. 4.

     1. Il piano di sviluppo di cui all'articolo 2, lettera d), dovrà dimostrate che, una volta attuato, l'azienda agricola in via di ammodernamento sarà in grado di raggiungere, in linea di massima per una o due ULU, almeno un reddito da lavoro comparabile a quello di cui beneficiano le attività non agricole nella zona.

     2. Per reddito da lavoro comparabile, ai sensi del paragrafo 1, si intende il salario lordo medio dei lavoratori non agricoli al quale gli Stati membri possono apportare una riduzione generale di correzione del 5%. Gli Stati membri possono, se occorre, tener conto delle disparità tra il regime sociale degli agricoltori e quello dei lavoratori salariati non agricoli.

Gli Stati membri sono inoltre autorizzati ad approvare, su richiesta dell'imprenditore, dei piani di sviluppo il cui obiettivo di reddito rappresenti solo il 90% del reddito da lavoro comparabile fissato in virtù del presente paragrafo [2].

     3. La dimostrazione che l'azienda agricola in via di ammodernamento sarà in grado di raggiungere l'obiettivo di cui al paragrafo 1, si basa sul confronto del reddito da lavoro da raggiungere alla conclusione del piano di sviluppo:

     - col reddito da lavoro comparabile, definito al paragrafo 2

     - o con quello dell'azienda di riferimento il cui reddito da lavoro, al momento della domanda, è equivalente al reddito comparabile definito al paragrafo 2.

     4. Gli Stati membri:

     a) determinano:

     - il numero minimo di ULU, tenendo conto della natura delle produzioni e delle condizioni di lavoro che ne risultano,

     - la remunerazione adeguata dei capitali investiti nell'azienda. Gli Stati membri possono aggiungere al reddito da lavoro proveniente dall'azienda l'importo di remunerazione dei capitali propri che supera il 3,5% [3],

     - l'obiettivo di ammodernamento di cui al paragrafo 1, in funzione della durata del piano di sviluppo,

     - le condizioni di applicazione del paragrafo 2, terzo comma [4].

     b) possono determinare una percentuale massima del reddito da lavoro da raggiungere una volta attuato il piano di sviluppo, che puo essere costituito da redditi provenienti dall'esercizio di attività non agricole, a condizione che almeno una ULU tragga il proprio reddito da lavoro comparavile da azienda agricola. Tale percentuale massima non puo superare 20%.

     5. Una volta attuato il piano, il reddito di cui ai paragrafo 2 e 3 deve poter essere raggiunto senza che la durata annuale di lavoro superi 2300 ore .

Inoltre, nel reddito agricolo può essere incluso il reddito proveniente dalle risorse forestali dell'azienda [5].

     6. La realizzazione degli obiettivi del piano di sviluppo puo essere ripartita su un periodo massimo di sei anni .

Tuttavia, gli Stati membri possono essere autorizzati, secondo la procedura prevista all'articolo 18, a fissare un periodo più lungo, ma che non superi i nove anni, in alcune zone o per i giovani agricoltori di età inferiore ai 40 anni che elaborano un piano di sviluppo entro un termine di cinque anni dopo il loro primo insediamento in una azienda agricola [6].

 

     Art. 5.

     1. Le persone di cui agli articoli 2 e 3, che desiderano beneficiare delle misure d'incoraggiamento previste, presentano domanda agli organismi di cui all'articolo 7.

     2. Una domanda può essere presentata da un singolo imprenditore o da vari imprenditori associati o che si siano impegnati ad associarsi. Gli Stati membri non fanno alcuna discriminazione tra gli uno e gli altri.

 

     Art. 6.

     1. La domanda e corredata del piano di sviluppo di cui all'articolo 2, lettera d). Quest'ultimo comprende tutti i dati necessari per valutare se l'impresa risponde alle condizioni di cui agli articoli 2 e 4, e in particolare:

     - la descrizione della situazione iniziale,

     - la descrizione della situazione al momento in cui sarà ultimato il piano, stabilita sulla base di un bilancio di previsione,

     - l'indicazione delle misure e in particolare degli investimenti da attuare per ottenere i risultati perseguiti.

     2. Qualora il piano di sviluppo preveda un aumento della superficie dell'azienda, la superficie da raggiunger è rappresentata:

     - dalle terre che l'imprenditore già detiene,

     - dalle terre sulle quali ha ottenuto la promessa che saranno messe a sua disposizione, attestata da un atto di carattere giuridico.

 

     Art. 7.

     Gli Stati membri:

     - designano gli organismi incaricati di dar seguito alle domande e di approvare piani di sviluppo,

     - stabiliscono la procedura di esame e di approvazione.

 

     Art. 8.

     1. Il regime d'incoraggiamento per gli imprenditori le cui domande sono state prese in considerazione e i cui piani di sviluppo sono stati approvati, comprende le seguenti misure:

     a) messa a disposizione, in via prioritaria, di terre rese libere alle condizioni della direttiva del Consiglio del 17 aprile 1972;

     b) aiuti sotto forma di abbuono d'interessi per gli investimenti necessari l'attuazione del piano di sviluppo, escluse le spese dirette all'acquisto:

     - di terre,

     - di bestiame vivo suino e avicolo e di vitelli destinato all'ingrasso.

Per l'acquisto di bestiame vivo si puo tener conto soltanto della prima acquisizione prevista dal piano di sviluppo;

     c) garanzie per i mutui contratti e i relativi interessi, nei casi in cui sia necessario supplire all'insufficienza delle garanzie reali e personali.

     2. L'abbuono del tasso d'interesse di cui al paragrafo 1, lettera b), concerne la totalità del mutuo eccettuata la parte del mutuo che fosse superiore a 72538 ECU (A) per ULU e a 217612 ECU (A) per azienda. Tuttavia, gli Stati membri possono fissare importi massimi meno elevati [7]. Ammonta al 5% al massimo e, di norma, ha una durata massima di 15 anni che gli Stati membri possono tuttavia portare a 20 anni per gli investimenti immobiliari ed a 10 anni per gli altri investimenti. Il tasso d'interesse a carico del beneficiario non puo essere inferiore al 3%. Gli Stati membri possono versare l'equivalente di questo aiuto, in tutto o in parte, sotto forma di contributo in conto capitale o di ammortamenti differiti; essi possono altresì combinare queste due forme di aiuto.

Tuttavia, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, puo autorizzare uno Stato membro per un determinato periodo a:

     - accordare abbuoni d'interessi superiori al 5% qualora lo giustifichi la situazione del mercato dei capitali nello Stato membro,

     - ridurre l'onere minimo del beneficiario al 2% in alcune zone.

     3. Gli Stati membri possono accordare un aiuto speciale ai giovani agricoltori di età inferiore ai 40 anni e che entro un termine di cinque anni dopo il loro primo insediamento in un'azienda agricola soddisfino le condizioni di cui all'articolo 2.

L'aiuto speciale rappresenta al massimo il 10% del volume d'investimento previsto nel piano di sviluppo e imputabile ai sensi del paragrafo 1, senza tuttavia superare 7 254 ECU (A).

Quando due o più giovani agricoltori che soddisfino alle condizioni previste nel primo comma attuano in comune un piano di sviluppo, l'aiuto speciale non può superare 10 881 ECU (A).

L'aiuto speciale è accordato sotto forma di un aiuto in capitale. Gli Stati membri sono tuttavia autorizzati a dare un'altra forma a tale aiuto. L'aiuto speciale può essere pagato in più parti [8].

 

     Art. 9.

     1. Quando il piano di sviluppo prevede l'acquisto di bestiame bovino o ovino, la concessione degli aiuti previsti dall'articolo 8, paragrafo 1, lettere b) e c), per tale acquisto è subordinata alla condizione che a conclusione del piano di sviluppo la quota delle vendite degli animali e dei loro prodotti sul complesso delle vendite effettuate dall'azienda superi il 60%.

     2 . Quando il piano di sviluppo prevede un investimento nel settore suino, la concessione delle misure d'incoraggiamento per tale investimento previste all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) e c), è subordinata alla condizione che, a conclusione del piano, almeno l'equivalente del 35% del quantitativo di alimenti consumati dai suini possa essere prodotto dall'azienda [9].

Qualora si tratti di una produzione comune a varie aziende, quest'ultima condizione s'intende osservata quando il 35% degli alimenti possa essere prodotto da una o più delle aziende associate.

     3. Nel settore delle uova e del pollame, la concessione delle misure d'incentivazione previste all'articolo 8, paragrafo 1, lettere b) e c), è subordinata a una decisione ulteriore del Consiglio che delibererà su proposta della Commissione, secondo la procedura di voto dell'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

 

     Art. 10.

     Quando il piano di sviluppo prevede un orientamento dell'azienda verso la produzione di carni bovine o ovine, le misure di incentivazione di cui all'articolo 8 sono integrate dalla concessione di un premio di orientamento. Tale premio sarà determinato dal Consiglio che delibera su proposta della Commissione, secondo la procedura di voto prevista all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, anteriormente al 15 settembre 1972.

TITOLO II

Altre misure a favore delle aziende agricole

 

     Art. 11.

     1. Gli Stati membri istituiscono un regime d'incoraggiamento alla tenuta della contabilità delle aziende agricole.

Allorché in uno Stato membro più del 70% delle aziende agricole a titolo principale tengono già una contabilità che soddisfa le condizioni del paragrafo 2, lo Stato membro interessato non è tenuto ad istituire tale regime.

Tale regime comporta la concessione agli imprenditori agricoli a titolo principale che ne facciano domanda di un aiuto dell'importo di 600 [10] unità di conto, ripartito su almeno i primi quattro anni della tenuta di una contabilità di gestione nell'azienda.

Lo Stato membro in cui, dal momento dell'introduzione del suddetto regime, l'importo dell'aiuto espresso in moneta nazionale è notevolmente aumentato, può essere autorizzato, con la procedura di cui all'articolo 18, a fissare provvisoriamente l'importo dell'aiuto ad un livello compreso tra 473 unità di conto e 600 unità di conto [11].

     2. Detta contabilità:

     a) comporta:

     - la redazione di un inventario annuo di apertura e di chiusura,

     - la registrazione sistematica e regolare, durante l'esercizio contabile, dei vari movimenti di merci e denaro relativi all'azienda;

     b) si conclude con la presentazione annuale:

     - di una descrizione delle caratteristiche generali dell'azienda, e in particolare dei fattori di produzione impiegati,

     - di un bilancio (attivo e passivo) e di un conto d'esercizio (costi e ricavi) redatti in modo dettagliato,

     - degli elementi necessari per valutare l'efficienza della gestione dell'azienda nel suo complesso, e in particolare il reddito da lavoro per ULU e il reddito dell'imprenditore, nonché per valutare la redditività delle principali produzioni aziendali.

     3. Quando l'azienda sia stata scelta da autorità designate dagli Stati membri per raccogliere dati contabili a scopo informativo e scientifico, segnatamente nel quadro della rete di informazione contabile della Comunità economica europea, l'imprenditore che beneficia dell'aiuto di cui al paragrafo 1 deve impegnarsi a mettere disposizione delle suddette autorità in forma anonima, i dati contabili relativi alla propria azienda.

 

     Art. 12.

     Gli Stati membri concedono, su domanda, alle associazioni riconosciute aventi come scopo l'assistenza interaziendale, una più razionale utilizzazione in comune del materiale agricolo o una attività in comune, un aiuto di avviamento destinato a contribuire ai costi di gestione. L'ammontare dell'aiuto è determinato nell'ambito di una forcella da 2500 a 7500 unità di conto, secondo il numero dei partecipanti e l'attività esercitata in comune.

Gli Stati membri definiscono la condizione giuridica di tali associazioni nonché le condizioni di collaborazione dei loro membri.

 

     Art. 13.

     1. Per agevolare l'ammodernamento delle aziende, ai sensi dell'articolo 2, nel quadro di operazioni d'irrigazione e di ricomposizione ivi compresi i lavori connessi, gli Stati membri:

     - istituiscono un regime particolare di aiuti nazionali che comporta incentivi supplementari all'ammodernamento delle aziende, di cui agli articoli 2 e 4, ed alla cessazione di attività agricole,

oppure

     - adeguano gli aiuti alle opere di carattere collettivo per favorire le operazioni di ricomposizione e d'irrigazione che soddisfano la condizione del paragrafo 2.

     2. La Comunità partecipa alle spese sostenute dagli Stati membri per le operazioni di ricomposizione, ivi compresi i lavori connessi, e di irrigazione, ivi compresi, all'occorrenza, gli incentivi supplementari di cui al paragrafo 1, primo trattino, alla condizione che, dopo la conclusione della ricomposizione e dell'irrigazione, almeno il 40% della superficie agricola utilizzata sia sfruttato da aziende il cui piano di sviluppo è approvato, o che il 70% di detta superficie sia sfruttato da aziende conformi agli obiettivi di sviluppo di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

 

     Art. 14.

     1. Sono vietati gli aiuti agli investimenti in aziende che corrispondono alle condizioni di cui agli articoli 2 e 4, superiori all'ammontare previsto all'articolo 8, paragrafo 2, ad eccezione degli aiuti:

     - per la costruzione di fabbricati aziendali,

     - per la ricostituzione di fabbricati di un'azienda, effettuata a causa di pubblica utilità,

     - per le opere di miglioramento fondiario,

alla condizione che tali aiuti siano concessi in conformità delle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo e degli articoli 92, 93 e 94 del trattato.

     2. Per quanto riguarda gli investimenti nelle altre aziende, e salve restando le disposizioni dell'articolo 92, paragrafo 2, del trattato, gli Stati membri possono concedere aiuti a condizione che l'interesse che rimane a carico del beneficiario o l'equivalente di tale interesse, quando l'aiuto è concesso in un'altra forma, ammonti almeno al 5% annuo. Tuttavia:

     a) a decorrere dal 1 gennaio 1981, gli Stati membri possono concedere un aiuto transitorio agli imprenditori a titolo principale che:

     - non sono in grado di raggiungere il reddito da lavoro fissato in base all'articolo 4, e

     - non possono ancora beneficiare delle indennità annue di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 72/160/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, concernente l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola ed alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture.

Detto aiuto transitorio può essere concesso soltanto per un importo massimo d'investimento di 18135 ECU (A) e non può essere concesso a condizioni più favorevoli di quelle previste all'articolo 8 tenuto conto dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, relativa all'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate, modificata da ultimo dalla direttiva 80/666/CEE.

La concessione di tale aiuto transitorio non preclude il beneficio ulteriore del regime di aiuto previsto all'articolo 1, paragrafo 1, o al primo comma del presente paragrafo [12].

     b) gli Stati membri possono instaurare un regime speciale di aiuti per talune zone in cui il mantenimento di un livello minimo di popolazione non sia garantito e sia indispensabile un minimo di attività agricola per la conservazione dell'ambiente naturale.

Il Consiglio adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 43 del trattato, i criteri per definire tali zone e per applicare detto regime.

     3. Sono inoltre vietati:

     a) gli aiuti all'acquisto di bestiame suino e avicolo e di vitelli destinati all'ingrasso,

     b) gli aiuti che non corrispondono alle condizioni previste all'articolo 9 .

     4. Gli aiuti all'acquisto di terre no rientrano in tale direttiva [13].

TITOLO III

Disposizioni finanziarie e generali

 

     Art. 15.

     Il complesso delle misure previste dalla presente direttiva costituisce un'azione comune ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70.

 

     Art. 16.

     1. La durata prevista per condurre a termine l'azione comune è limitata al 31 dicembre 1984 [14].

     2. Al termine di un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva, le modalità di quest'ultima formeranno oggetto di riesame da parte del Consiglio su proposta della Commissione.

     3. La previsione di spesa globale dell'azione comune a carico del FEAOG ammonta a 432 milioni di unità di conto per i primi cinque anni.

     4. Le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 729/70 sono applicabili alla presente direttiva.

 

     Art. 17.

     1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

     - i progetti delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che essi prevedono di adottare in applicazione della presente direttiva, ivi comprese le disposizioni relative all'articolo 14;

     - il testo delle disposizioni atte a consentire l'applicazione della presente direttiva, vigenti anteriormente alla data alla quale essa prende effetto.

     2. Nel comunicare i progetti delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e il testo delle disposizione già in vigore di cui al paragrafo 1, gli Stati membri illustrano il nesso esistente sul piano regionale tra la misura di cui trattasi, da un lato, e la situazione economica e le caratteristiche delle strutture agrarie, dall'altro.

     3. Per i progetti comunicati ai sensi del paragrafo 1, primo trattino, la Commissione esamina, in funzione della loro conformità alle norme della presente direttiva e tenendo conto degli obiettivi della stessa, nonché del tenendo conto degli obiettivi della stessa, nonché del nesso necessario tra le varie misure, se ricorrano i presupposti per l'intervento finanziario della Comunità nell'azione di cui all'articolo 15. Entro i due mesi successivi alla comunicazione, la Commissione, previa consultazione del Comitato permanente delle strutture agrarie, emette un parere in merito.

     4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di cui al paragrafo 3, immediatamente dopo averle adottate.

 

     Art. 18.

     1. Per le disposizioni comunicate ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, secondo trattino, e paragrafo 4, la Commissione esamina, in funzione della loro conformità alle norme della presente direttiva e tenendo conto degli obiettivi della stessa, nonché del nesso necessario tra le varie misure, se ricorrano i presupposti per l'intervento finanziario della Comunità nell'azione comune di cui all'articolo 15. Entro i due mesi successivi alla comunicazione, il rappresentante della Commissione, previa consultazione del Comitato del FEAOG sugli aspetti finanziari, presenta al Comitato permanente delle strutture agrarie un progetto di decisione al riguardo.

     2. Il Comitato formula il proprio parere entro un termine stabilito dal presidenti in funzione dell'urgenza dei problemi esaminate. Esso si pronuncia a maggioranza di cinquantaquattro voti ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione prevista dall'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione [15].

     3. La Commissione adotta la decisione. Tuttavia, qualora non sia conforme al parere espresso dal Comitato, la decisione viene immediatamente comunicata al Consiglio. In tal caso la Commissione puo differirne l'applicazione di un mese al massimo a decorrere da tale comunicazione. Il Consiglio, deliberando secondo da procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, puo adottare una decisione diversa nel termine di un mese.

 

     Art. 19.

     1. Sono imputabili al FEAOG, sezione orientamento, le spese effettuate dagli Stati membri nel quadro delle azioni previste all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), paragrafo 2, primo comma, e paragrafo 3 nonché agli articoli 10, 11 e 12 .

Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, puo dichiarare imputabili le spese effettuate dagli Stati membri nel quadro delle azioni previste dall'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma.

     2. E imputabile al FEAOG la frazione delle spese degli Stati membri di cui all'articolo 13, paragrafo 2, calcolata in funzione della superficie agricola utilizzata, dopo ultimazione delle operazioni di ricomposizione o di irrigazione, da aziende il cui piano di sviluppo è approvato, fatte salve tuttavia le spese effettuate per:

     - il dissodamento di terre agricole non compensato da rimboschimento di una superficie equivalente,

     - l'installazione di reti elettriche,

     - l'adduzione di acqua potabile.

     3. Il FEAOG, sezione orientamento, rimborsa agli Stati membri il 25% delle spese imputabili.

Tuttavia, l'intervento della Comunità nelle spese imputabili di cui al paragrafo 2 non puo superare l'importo massimo di 150 unità di conto per ettaro per la ricomposizione, ivi compresi i lavori connessi, e di 250 unità di conto per ettaro per le opere irrigue.

     4. Le modalità di applicazione del paragrafo 3 sono decise secondo la procedura prevista dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.

 

     Art. 20.

     1. Le misure adottate dagli Stati membri possono beneficiare dell'intervento finanziario della Comunità soltanto se le disposizioni che le riguardano sono state oggetto di decisione favorevole ai sensi dell'articolo 18.

     2. L'intervento finanziario della Comunità riguarda le spese imputabili resultanti dagli aiuti la cui concessione è stata decisa successivamente alla data di entrata in vigore della presente direttiva.

 

     Art. 21.

     1. Le domande di rimborso vertono sulle spese effettuate dagli Stati membri nel corso di un anno civile e sono presentate alla Commissione anteriormente al 1 luglio dell'anno successivo.

     2. Il contributo del Fondo è deciso conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70.

     3. La Commissione puo concedere acconti.

     4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.

 

     Art. 22.

     1. Ogni anno, anteriormente al 1 agosto, le misure comunitarie e nazionali in vigore, che riguardano la presente direttiva, vengono esaminate nell'ambito di una relazione annuale che la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio; a tale fine, gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutta la documentazione necessaria. Il Consiglio valuta i resultati delle misure suddette tenendo conto del ritmo di evoluzione delle strutture, necessaria al conseguimento degli obiettive della politica agricola comune, degli effetti sugli obiettivi di produzione della Comunità, della loro incidenza ai fini di un armonioso sviluppo delle regioni della Comunità, nonché delle implicazioni finanziarie delle misure stesse.

Se è necessario, il Consiglio adotta le opportune disposizioni, secondo la procedura di cui all'articolo 43 del trattato.

     2. Al fine di conseguire gli obiettivi della Comunità in materia di produzione, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del tratto, puo, per taluni settori, modificare o completare le disposizioni della presente direttiva, nonché sopprimerne l'applicazione.

 

     Art. 23.

     La presente direttiva non pregiudica la facoltà del Granducato del Lussemburgo di continuare ad applicare nei settori da essa disciplinati, entro e non oltre il 31 dicembre 1975, le misure nazionali esistenti, fatta salva l'applicazione degli articoli 92, 93 e 94 del trattato.

 

     Art. 24.

     Gli Stati membri possono prevedere condizioni complementari per l'esecuzione delle misure di aiuto previste nella presente direttiva.

 

     Art. 25. [16]

     Gli Stati membri pongono in applicazione le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva entro il 31 dicembre 1973.

 

     Art. 26.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.


[1] Punto così sostituito dall'art. 1 della direttiva (CEE) n. 81/528.

[2] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 della direttiva (CEE) n. 81/528.

[3] Trattino così sostituito dall'art. 1 della direttiva (CEE) n. 81/528.

[4] Trattino aggiunto dall'art. 1 della direttiva (CEE) n. 81/528.

[5] Paragrafo così modificato dall'art. 1 della direttiva (CEE) n. 81/528.

[6] Paragrafo così modificato dall'art. 1 della direttiva (CEE) n. 81/528.

[7] Paragrafo così modificato dall'art. 1 della direttiva (CEE) n. 81/528.

[8] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 della direttiva (CEE) n. 81/528.

[9] Paragrafo modificato dall'art. 1 della direttiva (CEE) n. 76/837 e così sostituito dall'art. 2 del regolamento (CEE) n. 1945/81.

[10] Importo così sostituito dall'art. 1 della direttiva (CEE) n. 76/837.

[11] Comma aggiunto dall'art. 1 della direttiva (CEE) n. 76/837.

[12] Comma così da ultimo sostituito dall'art. 1 della direttiva 81/528.

[13] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 della direttiva (CEE) n. 81/528.

[14] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 della direttiva (CEE) n. 84/513.

[15] Paragrafo già modificato dall'art. 1 della direttiva (CEE) n. 73/358 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3768/85.

[16] Articolo così sostituito dall'art. 1 della direttiva (CEE) n. 73/210.