| Settore: | Normativa europea | 
| Materia: | 12. pesca | 
| Capitolo: | 12.3 relazioni esterne | 
| Data: | 29/10/2002 | 
| Numero: | 862 | 
| Sommario | 
| Art. 1. | 
| Art. 2. 1. I prodotti della pesca importati nella Comunità dal Kazakistan devono soddisfare le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 | 
| Art. 3. 1. Il certificato di cui all’articolo 2, paragrafo 2, è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui vengono effettuati i controlli | 
| Art. 4. La presente decisione si applica a partire dall’8 novembre 2002 | 
| Art. 5. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva | 
§ 12.3.58 - Decisione 29 ottobre 2002, n. 862.
Decisione n. 2002/862/CE della Commissione che stabilisce condizioni specifiche per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dal Kazakistan. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.C.E. 5 novembre 2002, n. L 301).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
     vista la 
considerando quanto segue:
(1) Un’ispezione per conto della Commissione è stata condotta in Kazakistan per verificare le condizioni in cui sono prodotti, conservati e spediti nella Comunità i prodotti della pesca.
     (2) Le disposizioni della legislazione del Kazakistan in materia d’ispezione e di controllo sanitario dei prodotti della pesca possono essere ritenute equivalenti a quelle della 
(3) In particolare, il «Committee of Forestry, Fishing and Hunting (CFFH) of the Ministry of Natural Resources and Environment Protection» è in grado di verificare efficacemente l’applicazione della legislazione vigente.
     (4) È opportuno stabilire norme dettagliate per il certificato sanitario che, a norma della 
(5) Il bollo da apporre sugli imballaggi dei prodotti della pesca deve recare il nome del paese terzo e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza, fatta eccezione per alcuni prodotti congelati.
     (6) Occorre inoltre compilare un elenco degli stabilimenti, delle navi officina e dei depositi frigoriferi riconosciuti, nonché un elenco delle navi congelatrici attrezzate secondo i requisiti della 
     (7) Il CFFH ha fornito garanzie ufficiali circa l’osservanza delle disposizioni di cui al capitolo V all’allegato della 
(8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
     Il “Veterinary Department of the Ministry of Agriculture (VD-MA)” è l'autorità competente nel Kazakistan per la verifica e la certificazione della conformità di prodotti della pesca e dell'acquacoltura con le disposizioni della 
1. I prodotti della pesca importati nella Comunità dal Kazakistan devono soddisfare le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.
2. Ciascuna partita è scortata da un certificato sanitario originale numerato, debitamente completato, datato e firmato, consistente in un unico foglio redatto secondo il modello di cui all’allegato I.
3. I prodotti provengono da stabilimenti, navi officina e depositi frigoriferi riconosciuti, o da navi congelatrici registrate, che figurano nell’elenco di cui all’allegato II.
4. Ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all’industria conserviera, deve recare a caratteri indelebili il nome «KAZAKISTAN» e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza.
1. Il certificato di cui all’articolo 2, paragrafo 2, è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui vengono effettuati i controlli.
2. Il certificato deve recare il nome, la qualifica e la firma del rappresentante del VD-MA, nonché il timbro ufficiale di quest'ultimo, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato [2].
La presente decisione si applica a partire dall’8 novembre 2002.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO I [3]
(Omissis)
ALLEGATO II
ELENCO DEGLI STABILIMENTI E DELLE NAVI
| 
						 Numero di riconoscimento / registrazione  | 
					
						 Nome  | 
					
						 Città Regione  | 
					
						 Categoria  | 
				
| 
						 01 A  | 
					
						 Atyraubalyk (Florling Caviar Factory of JSC))  | 
					
						 ATYRAU  | 
					
						 FV  | 
				
| 
						 01 B  | 
					
						 Filleting factory of JSC Balkhashbalyk  | 
					
						 KARAGANDA OBLAST  | 
					
						 PP  | 
				
| 
						 
  | 
					
						 
  | 
					
						 V. SHASHUBAY  | 
					
						 
  | 
				
| 
						 02 A  | 
					
						 Filleting factory of JSC Atyraubalyk  | 
					
						 ATYRAU  | 
					
						 PP  | 
				
| 
						 03 AA  | 
					
						 Filleting factory of JSC Rybprom  | 
					
						 ALMATY OBLAST  | 
					
						 PP  | 
				
| 
						 
  | 
					
						 
  | 
					
						 T. UCHURAL  | 
					
						 
  | 
				
Legenda delle categorie:
FV (Factory vessels) Nave officina.
PP (Processing plant) Stabilimento di trasformazione.
[1] Articolo così sostituito dall’art. 1 della 
[2] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 della 
[3] Allegato sostituito dall’art. 1 della