Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 02/05/1983 |
Numero: | 178 |
Sommario |
Art. unico. All'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, concernente "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro", sono aggiunti in fine i [...] |
§ 98.1.18572 - Legge 2 maggio 1983, n. 178.
Interpretazione autentica dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, concernente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
(G.U. 14 maggio 1983, n. 131)
All'art. 7 del
"Ai fini del comma precedente il contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto i beni ivi indicati non costituisce vendita, noleggio o concessione in uso.
Chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati a qualsiasi forma di omologazione obbligatoria è tenuto a che detti beni siano accompagnati dalle previste certificazioni o dagli altri documenti richiesti dalla legge. La inosservanza dell'obbligo è punita ai sensi del successivo art. 390".