§ 38.8.5 - L. 18 dicembre 1964, n. 1358.
Provvidenze per l'edilizia scolastica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.8 edilizia scolastica e universitaria
Data:18/12/1964
Numero:1358


Sommario
Art. 1.  Incremento di fondi per l'edilizia scolastica.
Art. 2.  Scelta, approvazione e acquisizione dell'area.
Art. 3.  Presentazione dei progetti.
Art. 4.  Termini per l'approvazione dei progetti.
Art. 5.  Concessione del contributo.
Art. 6.  Interventi sostitutivi.
Art. 7.  Incremento di fondi per la sperimentazione nell'edilizia scolastica.
Art. 8.  Procedure relative all'edilizia scolastica prefabbricata.
Art. 9.  Utilizzazione dei contributi per l'edilizia della scuola materna.
Art. 10.  Utilizzazione degli stanziamenti.
Art. 11.  Utilizzazione del fondo, di cui al quarto comma dell'art. 3 della legge 26 gennaio 1962, n. 17.
Art. 12.  Edilizia scolastica non sovvenzionata.
Art. 13.  Disposizioni finali.
Art. 14.  Copertura della spesa.
Art. 15.      La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 38.8.5 - L. 18 dicembre 1964, n. 1358. [1]

Provvidenze per l'edilizia scolastica.

(G.U. 24 dicembre 1964, n. 319).

 

Art. 1. Incremento di fondi per l'edilizia scolastica.

     E' autorizzato l'aumento dei limiti di impegno di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 645, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura di lire 5 miliardi per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e di lire 5 miliardi per l'esercizio finanziario 1965, per provvedere all'integrazione dei contributi relativi a opere di edilizia scolastica in corso di realizzazione e all'attuazione delle opere già programmate ma non ancora iniziate.

     Le eventuali somme residue potranno essere destinate ad opere rese indifferibili per ragioni di sicurezza o a seguito di calamità.

 

     Art. 2. Scelta, approvazione e acquisizione dell'area.

     Per quanto attiene alla scelta, all'approvazione e alla acquisizione dell'area, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 7 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, con le seguenti integrazioni:

     a) l'ingegnere capo del Genio civile, il provveditore agli studi e il medico provinciale possono farsi sostituire da loro delegati;

     b) la determinazione dell'area nei programmi di fabbricazione e nei piani regolatori generali e particolareggiati, anche se approvati prima dell'entrata in vigore della legge 26 gennaio 1962, n. 17, sostituisce, agli effetti del giudizio sulla idoneità nonché della dichiarazione di pubblica utilità, l'approvazione da parte della apposita Commissione provinciale.

 

     Art. 3. Presentazione dei progetti.

     I progetti definitivi devono essere sottoposti all'approvazione degli organi competenti entro il termine massimo di sei mesi dall'avvenuta promessa di contributo.

     I progetti predisposti per edifici destinati alle cessate scuole di avviamento professionale e alle scuole d'arte, già approvati all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, devono essere riveduti e ripresentati entro quattro mesi dalla stessa data.

     Tutti gli altri progetti, ove siano restituiti per eventuali modificazioni, devono essere ripresentati per l'approvazione nel termine massimo di quattro mesi dalla restituzione.

     Nelle spese di arredamento di cui alle lettere a) e c) del primo comma dell'art. 3 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, sono comprese anche quelle relative all'arredamento dei locali per la direzione, per la segreteria e per gli uffici.

 

     Art. 4. Termini per l'approvazione dei progetti.

     L'approvazione dei progetti delle opere finanziate a norma dell'art. 1 della presente legge ha luogo - a seconda delle competenze - con deliberazione della Commissione provinciale, di cui all'art. 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, entro trenta giorni dalla ricezione degli elaborati ovvero con decreto del provveditore alle opere pubbliche o del Ministro per i lavori pubblici entro sessanta giorni dalla ricezione degli elaborati.

 

     Art. 5. Concessione del contributo.

     La concessione del contributo è disposta con decreto del provveditore alle opere pubbliche per le opere che comportino una spesa non superiore a lire 500 milioni e con decreto del Ministro per i lavori pubblici, per le opere di importo superiore.

 

     Art. 6. Interventi sostitutivi.

     I Comuni con popolazione non superiore ai 25.000 abitanti, che siano situati nei territori e nelle località di cui alle leggi 10 agosto 1950, nn. 646 e 647, o che abbiano superato nell'esercizio 1963 il limite di cui all'art. 19 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, nell'applicazione della sovrimposta fondiaria, possono chiedere, per gli adempimenti degli obblighi in materia di edilizia scolastica, la sostituzione da parte dell'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (ISES). Il Ministro per l'interno, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, autorizza con proprio decreto la sostituzione.

     Per i progetti di opere di importo superiore ai 500 milioni, l'ISES ha l'obbligo di sentire il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

     L'ISES avrà diritto, in aggiunta ai contributi della presente legge, alla somma occorrente per coprire l'intero ammortamento. Le somme necessarie saranno annualmente stanziate nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

     La Cassa depositi e prestiti, il Consorzio di credito per le opere pubbliche, le Casse di risparmio e le altre aziende di credito indicate nell'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, sono autorizzati anche in deroga ai propri statuti, ad effettuare lo sconto dei relativi contributi e delle somme aggiuntive di cui al comma precedente (che si intenderanno irrevocabilmente ceduti agli enti suddetti) e ad erogarne il ricavo, in una o più soluzioni, su richiesta dell'ISES.

 

     Art. 7. Incremento di fondi per la sperimentazione nell'edilizia scolastica.

     Ai fini di sperimentazione di edilizia scolastica, anche prefabbricata, sono stanziati lire 2.400 milioni per il periodo 1° luglio- 31 dicembre 1964 e lire 2.200 milioni per l'esercizio finanziario 1965, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

     L'uso degli stanziamenti e l'esito delle sperimentazioni saranno resi pubblici a cura del Ministero della pubblica istruzione.

 

     Art. 8. Procedure relative all'edilizia scolastica prefabbricata.

     In ordine all'attuazione del programma di edilizia scolastica prefabbricata, si applicano le disposizioni di cui ai commi primo, secondo, terzo e quinto dell'art. 3 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, con le seguenti modificazioni ed integrazioni:

     1) le domande degli Enti intese a fruire delle provvidenze di cui al precedente art. 7 debbono pervenire al Ministero della pubblica istruzione, per il tramite del provveditore agli studi, accompagnate dai seguenti documenti:

     a) atto comprovante la piena proprietà dell'area o atto deliberativo per l'acquisizione di essa;

     b) dichiarazione di idoneità dell'area ai sensi dell'art. 2 della presente legge;

     2) l'intervento finanziario dello Stato copre anche la spesa relativa all'apprestamento dell'area, alle opere di installazione e funzionalità degli edifici;

     3) la Commissione per il giudizio sulle gare di appalto-concorso è integrata da sei esperti, di cui due designati, uno ciascuno, rispettivamente dal Consiglio nazionale dell'ordine professionale degli ingegneri e dal Consiglio nazionale dell'ordine professionale degli architetti; due designati, uno ciascuno, rispettivamente dall'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia e dall'Unione delle Province italiane, e due dal Consiglio nazionale delle ricerche. Le funzioni di segretario saranno espletate da due funzionari con qualifica di direttore di divisione, appartenenti rispettivamente al Ministero della pubblica istruzione e a quello dei lavori pubblici;

     4) l'approvazione dei progetti è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per i lavori pubblici ed equivale a dichiarazione di pubblica utilità. I lavori per l'approntamento dell'area e per la costruzione dell'edificio sono considerati urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge;

     5) l'indennità di espropriazione dell'area viene determinata ai sensi degli artt. 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892;

     6) la sorveglianza dei lavori per l'apprestamento dell'area e la direzione dei lavori per la costruzione dell'edificio sono affidate all'ISES mediante apposita convenzione da approvarsi con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quelli per i lavori pubblici e per il tesoro;

     7) il collaudo delle opere è eseguito a cura del Ministero dei lavori pubblici. Gli edifici passano in proprietà degli enti, con destinazione permanente ad uso scolastico e con i conseguenti oneri di manutenzione;

     8) per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e per l'esercizio finanziario 1965 sono richiamate in vigore le norme previste dalla legge 26 gennaio 1963, n. 47.

 

     Art. 9. Utilizzazione dei contributi per l'edilizia della scuola materna.

     La spesa autorizzata con gli artt. 14 e 15 della legge 24 luglio 1962, numero 1073, per l'edilizia della scuola materna, potrà essere utilizzata per la concessione di contributi anche per il completamento di edifici da destinare a scuola materna, limitatamente alle opere di completamento.

     I contributi, di cui agli artt. 14 e 15 della citata legge, potranno essere corrisposti, in corso d'opera, in base allo stato di avanzamento dei lavori nella misura percentuale indicata nel decreto di concessione.

 

     Art. 10. Utilizzazione degli stanziamenti.

     Le somme stanziate con la presente legge e non impegnate nel corso dell'esercizio finanziario possono essere utilizzate, anche in deroga alle vigenti norme, negli esercizi successivi.

     I fondi previsti per l'edilizia di cui all'art. 7, non utilizzati entro il 31 dicembre 1965, possono essere parimenti utilizzati negli esercizi successivi con l'applicazione della disposizione contenuta nel n. 8) dell'art. 8.

 

     Art. 11. Utilizzazione del fondo, di cui al quarto comma dell'art. 3 della legge 26 gennaio 1962, n. 17.

     La somma residua del fondo previsto dall'art. 3, comma quarto, della legge 26 gennaio 1962, n. 17, destinata al funzionamento del centro studi della Direzione generale per l'edilizia scolastica e per l'arredamento della scuola, può essere utilizzata per spese e contributi relativi a ricerche documentazione sui sistemi di costruzione e di arredamento.

 

     Art. 12. Edilizia scolastica non sovvenzionata.

     (Omissis) [2].

     L'approvazione dei progetti comporta la dichiarazione di pubblica utilità e la indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori.

     L'indennità di espropriazione delle aree, destinate alla costruzione di edifici scolastici, di cui al primo comma del presente articolo, viene determinata ai sensi degli artt. 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

 

     Art. 13. Disposizioni finali.

     A tutti gli effetti è abrogata la ripartizione dei contributi, di cui ai nn. 1, 2 e 3 del secondo comma dell'art. 1 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

     Le disposizioni dell'art. 10 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, si applicano anche a tutte le opere di edilizia scolastica.

     Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, restano in vigore le norme di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 645, e successive modificazione ed integrazioni.

 

     Art. 14. Copertura della spesa.

     All'onere di 7 miliardi e 400 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 si provvede per lire 7 miliardi e 250 milioni con corrispondente aliquota del gettito derivante dall'applicazione del decreto ministeriale 12 giugno 1964, concernente la maggiorazione dei prezzi di vendita dei fiammiferi, e per lire 150 milioni con corrispondente aliquota del gettito derivante dall'applicazione della legge 12 aprile 1964, n. 189; all'onere di 12 miliardi e 200 milioni, facente carico all'esercizio 1965, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'apposito fondo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 15.

     La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2] Comma abrogato dall'art. 21 della L. 28 luglio 1967, n. 641.