Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 38. Edilizia e urbanistica |
Capitolo: | 38.4 disciplina generale |
Data: | 05/07/1966 |
Numero: | 517 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. Per i Comuni non obbligati alla formazione del piano regolatore generale ai sensi del secondo comma dell'articolo 8 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, le sospensioni di cui alla legge 3 [...] |
Art. 3. Per i piani regolatori generali e particolareggiati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in corso di esame da parte dell'Amministrazione dei lavori pubblici, le [...] |
Art. 4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
§ 38.4.10 - L. 5 luglio 1966, n. 517. [1]
Modifica alla legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modificazioni, sulle misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei piani regolatori e nuove norme sull'applicazione delle misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei programmi di fabbricazione.
(G.U. 14 luglio 1966, n. 172).
Per i Comuni non obbligati alla formazione del piano regolatore generale ai sensi del secondo comma dell'articolo 8 della
Per i piani regolatori generali e particolareggiati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in corso di esame da parte dell'Amministrazione dei lavori pubblici, le sospensioni di cui al primo e secondo comma della
Resta fermo il disposto del terzo comma dell'articolo 1 della presente legge.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Abrogata dall'art. 24 del
[1] Sostituisce il terzo comma, art. unico, della