Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 38. Edilizia e urbanistica |
Capitolo: | 38.4 disciplina generale |
Data: | 29/09/1957 |
Numero: | 966 |
Sommario |
Art. 1. Il primo comma dell'art. 18 della legge 9 agosto 1954, n. 640, recante provvedimenti per l'eliminazione delle abitazioni malsane, sostituito dal seguente |
Art. 2. Il primo comma dell'art. 7 della legge 10 novembre 1954, n. 1087, concernente l'attuazione di un programma straordinario di opere irrigue e di colonizzazione, è [...] |
Art. 3. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio |
§ 38.4.v - Legge 29 settembre 1957, n. 966. [1]
Modificazioni delle leggi 9 agosto 1954, n. 640 e 10 novembre 1954, n. 1087.
(G.U. 28 ottobre 1957, n. 267).
Il primo comma dell'art. 18 della
"Per la costruzione delle case di cui all'art. 1 è autorizzata la spesa a carico del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, di lire 8 miliardi per l'esercizio 1953-1954, di lire 10 miliardi per l'esercizio 1954-55, di lire 25 miliardi per l'esercizio 1955-56, di lire 20 miliardi per l'esercizio 1956-57, di lire 26 miliardi per l'esercizio 1957-58, di lire 29 miliardi per l'esercizio 1958-59 e di lire 25 miliardi per ciascuno degli esercizi 1959-60 e 1960-61".
Il primo comma dell'art. 7 della
"La spesa di miliardi 35 sarà iscritta negli stati di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e ripartita come segue:
esercizio |
1954-55 |
L. |
4.000.000.000 |
esercizio |
1955-56 |
L. |
7.000.000.000 |
esercizio |
1956-57 |
L. |
6.000.000.000 |
esercizio |
1957-58 |
L. |
9.000.000.000 |
esercizio |
1958-59 |
L. |
9.000.000.000 |
|
|
L. |
35.000.000.000 |
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 24 del